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Quantificazione del danno da infiltrazioni e sua valutazione da parte del giudice

Quando ci sono delle infiltrazioni che non dipendano da un caso fortuito c'è di sicuro che qualcuno deve pagare.
Avv. Alessandro Gallucci 

In tema di danno da infiltrazioni, se l'ammontare del danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, ben può il giudice liquidare una somma a titolo di risarcimento secondo una propria valutazione equitativa.

Tale modalità di liquidazione del danno è cosa ben diversa dalla decisione della controversia secondo equità e rientra nei poteri del giudice adito concludere in tal modo anche se le parti non lo hanno espressamente richiesto.

Questa, in breve sintesi, la decisione resa dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25590 depositata in cancelleria il 3 dicembre 2014.

Infiltrazioni, onere della prova e poteri del giudice; queste le parole chiave attorno alle quali è ruotata la decisione la decisione del Supremo Collegio.

Infiltrazioni

Quando ci sono delle infiltrazioni, salvo il caso in cui non dipendano da un caso fortuito (nel quale dev'essere ricompreso anche un fatto dello stesso danneggiato), c'è di sicuro che qualcuno deve pagare per il danno conseguente da quel fenomeno.

La norma di riferimento, che prevede un'ipotesi di responsabilità obiettiva (cfr. Cass. 25 luglio 2008 n. 20427), è l'art. 2051 c.c. che disciplina il caso di responsabilità per danni da cose in custodia.

Il custode è quella persona (fisica o giuridica o quel soggetto “ibrida” come nel caso del condominio) che esercita sul bene causa del danno un potere di controllo. Custode è, quindi, il proprietario, il possesso, il detentore (leggasi conduttore, comodatario), l'usufruttario, ecc. ecc. (Danni da infiltrazioni: scatta il concorso di colpa dell'inquilino se non contribuisce a ridurre l'entità del danno)

Il fatto che si tratti di una responsabilità di tipo oggettivo, fa si che il danneggiato abbia un onere probatorio meno gravoso rispetto ai casi di responsabilità per dolo o colpa; vediamo perché.

In sostanza chi ha subito il danno deve provare:

a) il danno subito, ossia il pregiudizio economico che ha sopportato in ragione dell'evento lesivo;

b) il nesso di causalità tra il bene oggetto di custodia e il succitato danno.

Esempio: Tizio lamenta infiltrazioni dal lastrico solare condominiale. Per avere diritto al risarcimento deve provare il danno, ossia deve dimostrare l'infiltrazione (tramite documentazione fotografica, testimoniale, ecc.) e la misura del danno, ossia il pregiudizio economico subito (es. spese per risistemazione, ecc.).

Il custode della cosa potrà andare esente da responsabilità solamente se dimostra che quel danno era per lui imprevisto ed imprevedibile cfr. Cass. sent. n. 5977 del 16 aprile 2012).

Che cosa accade se il danneggiato non può allegare l'esatta quantificazione del danno?

In quei casi il giudice adito, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. può liquidare equitativamente il danno, come si dice in gergo tecnico, secondo il suo prudente apprezzamento.

Si badi: l'art. 1226 c.c. specifica che il giudice può agire in tal modo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, ma non che il danneggiato possa agire in giudizio demandando al giudice fin dal principio questa valutazione.

Come dire: non sperate di andare in giudizio senza dire qual è il risarcimento che pretendete e senza portare a sostegno di quella valutazione dei riscontri (es. preventivi di spesa, ecc.).

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Sentenza
Scarica Cass. 3 dicembre 2014 n. 25590
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