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Infiltrazioni. L'amministratore può chiamare il tecnico per effettuare gli interventi di ispezione?

Infiltrazioni d'acqua: l'amministratore invia il tecnico per l'ispezione.
Ivan Meo 

Il caso analizzato
Tutto parte dalla individuazione della cause determinanti ampie chiazze di umidità formatesi nel bagno di un appartamento di un condomino. L'amministratore, sollecitato più volte dal proprietario, decide di inviare un tecnico il quale decide di praticare un foro nel muro per accertare con precisione le cause delle perdite.

Dopo un anno la situazione si aggrava tanto da pregiudicare anche i vani contigui al bagno con un aumento delle spese di riparazione.

Secondo i condomini, i danni in oggetto, erano stati causati dall'intervento del tecnico, unico responsabile della situazione dannosa e quindi passibile di condanna per il risarcimento del danno provocato ai proprietari dell'unità immobiliare.

Le "solite" infiltrazioni
Quando l'appartamento del singolo condomino viene danneggiato da infiltrazioni d'acqua provocate da rottura di tubazioni condominiali o, in g enere, da strutture comuni dell'edificio l'immediata reazione del condomino è quella di informare l'amministratore e di pensare al risarcimento dei danni che riceverà, eventualmente e dopo un lungo iter, dall'assicurazione del Condominio. Spesso però non sono facilmente individuabili le cause delle infiltrazioni.

Si spiega allora, l'intervento di un tecnico che dovrà analizzare le cause della perdita e delle conseguente infiltrazione.

Avere il proprio appartamento danneggiato da infiltrazioni, infatti, comporta per il condomino, oltre che un materiale esborso per il ripristino delle parti ammalorate, anche un non indifferente disagio nelle relazioni sociali.

La risoluzione
Partiamo da un presupposto: non ha nessuna rilevanza, ai fini di una eventuale responsabilità, la condotta posta dall'amministratore, che dopo reiterati solleciti, decide di mandare un tecnico per visionare l'entità del danno.

E' ovvio che per individuare il responsabile del danno è necessario individuare preliminarmente la causa e l'origine. Quindi, nel caso di specie, ci si trovava di fronte ad un c.d. causa ignota.

Posto che la responsabilità per danni da custodia è di natura oggettiva, incombe al condomino la dimostrazione del nesso eziologico fra la cosa e l'evento, mentre spetta al custode l'onere della prova liberatoria individuando, ove sussiste, un fatto estraneo idoneo ad interrompere tale nesso causale.

Siccome il condominio, quale custode de beni, è obbligato ad adottare tutte le misure atte affinché le cose comuni non arrechino pregiudizio alle proprietà esclusive, il mandato conferito al tecnico rientrava pienamente nelle attribuzioni dell'amministratore di condominio.

Il condomino che intende chiedere il risarcimento del danno da infiltrazione

Danni da infiltrazioni. Il fatto colposo del danneggiato esclude la responsabilità del condominio.

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