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Danni da infiltrazioni: scatta il concorso di colpa dell'inquilino se non contribuisce a ridurre l'entità del danno

Infiltrazioni d'acqua, il conduttore non ha diritto alla restituzione dei canoni se non si attiva per ridurre l'entità del danno.
Ivan Meo 

Nell’ipotesi di mancato godimento di un immobile a causa di infiltrazioni d’acqua, il conduttore non ha diritto alla restituzione dei canoni di locazione qualora non abbia contribuito a ridurre l’entità del danno, rappresentandosi in tale circostanza un “concorso di colpa del danneggiato”, in presenza del quale occorre quantificare “l’incidenza causale dell’accertata negligenza nella produzione dell’evento dannoso”.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2641 del 5 febbraio 2013.

Nel caso di specie, i conduttori citavano in giudizio l’Ente proprietario dell’immobile c hiedendone la condanna alla restituzione dei canoni di locazione e degli oneri accessori per tutto il periodo in cui non av evano potuto utilizzare l’immobile a causa di infiltrazioni d’acqua, oltre che al risarcimento dei danni morali e materiali sofferti.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 2006, accoglieva l’appello principale proposto dall’Ente e condannava le appellate alle spese del doppio grado di giudizio. Avverso detta sentenza veniva proposto ricorso per cassazione.

La terza sezione civile, in linea con la Corte d’Appello, sottolinea che l’articolo 1227 cod. civ. distingue l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso, disciplinata dal comma primo, da quella in cui il danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno, senza contribuire a causarlo, ovvero non abbia contribuito a ridurne l’entità, dopo che il fatto produttivo di esso si era già verificato, circostanza regolata dal secondo comma dell’articolo in analisi.

Conseguentemente l’ipotesi del concorso di colpa del danneggiato deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d’ufficio per mezzo di peculiari indagini sulla eventuale sussistenza della colpa del danneggiato, nonché sulla quantificazione dell’incidenza causale dell’accertata negligenza nella produzione dell’evento dannoso, tutto questo a prescindere dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte.

Sulla scorta di siffatte osservazioni la Suprema Corte respinge il ricorso, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

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