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Autorimessa e danni da infiltrazioni: paga il condominio e l'assicurazione se le cause rientrano tra quelle coperte

Per i danni da infiltrazioni nell'autorimessa privata risponde in solido anche la compagnia assicurativa.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo 

La sentenza del Tribunale di Benevento n. 507 del 15 febbraio 2014 torna ad occuparsi di infiltrazioni d'acqua, ribadendo la responsabilità del condominio, eventualmente in solido con la compagnia assicurativa, per il risarcimento di tutti i danni conseguenti.

In tema di infiltrazioni il condominio, quale custode dei beni e servizi comuni, ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ai condomini rispondendo, in base all'art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionate alle porzioni di proprietà esclusiva.

Dei danni anzidetti risponde in solido anche la compagnia assicurativa, se le cause rientrano tra quelle coperte dalla polizza sottoscritta dal condominio.

Si tratta, come noto, di una responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., che aggrava notevolmente la posizione del condominio, il quale può liberarsi dall'obbligo del risarcimento solo fornendo la difficile prova del caso fortuito, cioè di aver fatto tutto quello che era nelle sue possibilità per evitare il danno.

Il caso.

Due condomini esponevano di essere proprietari di una unità immobiliare in condominio, adibita ad autorimessa e che da tempo l'intero immobile versava in condizioni di precarietà a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti da condotte comuni.

I condomini, ritenuta una responsabilità in capo al condominio, chiedevano allo stesso il risarcimento di tutti i danni subiti. Per la riparazione dei danni, peraltro, gli attori avevano consentito l'accesso all'immobile all'impresa incaricata dal condominio, che tuttavia non aveva mai riconsegnato le chiavi, sicché i condomini erano stati anche privati del godimento dell'immobile.

Il condominio contestava la domanda e chiamava in causa la compagnia assicurativa che, a sua volta, dichiarava i danni lamentati non rientranti tra quelli coperti dalla polizza contratta dal condominio.

Il Tribunale ha accolto la domanda ritenendo che i condomini erano stati illegittimamente privati del possesso del proprio immobile e accertando, sulla base delle consulenze tecniche espletate, la responsabilità del condominio anche per gli ulteriori danni causati dalla rottura delle tubazioni di scarico delle acque pluviali e delle infiltrazioni nell'immobile.

Infiltrazioni provenienti da parti comuni. Paga il condominio. La giurisprudenza è concorde nell'affermare che il condominio, quale responsabile dei beni e servizi comuni, è obbligato a adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all'art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionate alle porzioni di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali parti siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile (Cass. Civ. n. 15291/2011).

L'obbligo del condominio deriva dunque dalla responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c..c, che prevede l'esenzione da colpa solo se si dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Condominio responsabile se non prova il caso fortuito. Una delle materia in cui tale principio viene maggiormente applicato è senza dubbio quella delle infiltrazioni d'acqua. Nella fattispecie, in particolare, a fronte delle documentate contestazioni dei condomini, il condominio non è stato in grado di fornire alcuna prova contraria.

È stata invece accertata una diretta responsabilità dello stesso per le cattive condizioni dell'immobile privato che, tra l'altro, pregiudicano la sicurezza statica dell'intero stabile.

Ne consegue dunque - a parere del Tribunale - una responsabilità del condominio-custode, che ha dimostrato indifferenza nel dover provvedere in maniera solerte alla rimozione delle cause che hanno provocato vari danni agli attori, tra cui anche quelli di natura patrimoniale legati al mancato godimento dell'immobile.

Il condominio è stato dunque condannato a rimuovere subito le cause che hanno recato pregiudizio i condomini, oltre al risarcimento dei danni in solido con la compagnia assicurativa, rientrando tali danni tra quelli coperti dalla polizza assicurativa condominiale.

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Sentenza
Scarica Tribunale di Benevento n. 507 del 15 febbraio 2014
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