Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Nomina giudiziale amministratore di condominio, chi paga le spese legali?

Chi paga le spese legali per la nomina giudiziale dell'amministratore?
Avv. Alessandro Gallucci 

La nomina giudiziale dell'amministratore condominiale comporta la necessità di attivare un procedimento in camera di consiglio detto in sede di volontaria giurisdizione.

Con questa locuzione s'intende fare riferimento a quella procedura nella quale l'intervento dell'Autorità Giudiziaria non è teso a risolvere un contrasto, affermando un diritto, ma a sostituirsi alle parti in causa nell'attuazione della legge.

La generalità dei casi, in ragione del noto principio di soccombenza, porta i più a concludere che per ogni procedimento giudiziale che vede coinvolte due o più parti debba concludersi, oltre che con l'adozione del provvedimento invocato anche con la condanna alle spese legali.

Non sempre è così e non in ragione dell'esercizio discrezionale del potere di compensare le spese legali posto dalla legge - seppur sulla scorta di adeguata motivazione - in capo al giudice, ma proprio in ragione della natura del procedimento.

Tra queste eccezioni alla regola della soccombenza v'è, ad esempio, proprio il procedimento attivato con ricorso per la nomina giudiziale dell'amministratore di condominio; trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione, si dice, le spese legali sostenute per ottenere il decreto restano a carico di chi ha proposto il ricorso.

Questa, almeno, è la conclusione che traiamo sulla scorta del più recente (ma non unanime) orientamento interpretativo che emerge passando in rassegna la giurisprudenza di legittimità.

Nomina giudiziale dell'amministratore condominiale, i costi

Ad oggi con riferimento alle sole spese vive, cioè ai costi necessari per depositare il ricorso in esame, è necessario il seguente esborso:

  • € 98,00 di contributo unificato;
  • € 27,00 in marche da bollo;

A ciò vanno aggiunte, se non v'è estrazione di copia informatica, le spese per i diritti di copia, variabili a seconda del numero di pagine e di copie, inerenti all'atto di ricorso e al decreto da notificare ai condòmini non ricorrenti e le spese per la notifica.

A tali costi, vanno poi aggiunto gli onorari dell'avvocato incaricato della pratica, insomma quello cui è stato conferito mandato alle liti (molti Tribunali per questo genere di ricorsi non consentono l'azione senza difesa tecnica).

Richiesta parere avvocato, deve deliberarlo l'assemblea di condominio?

A conti fatti, ci vuole poco ad arrivare come minimo ad € 1.500.

In una normale controversia, si è soliti dire che si tratta di anticipazioni di somme, che potrebbero essere recuperate nel momento in cui si ottenesse la vittoria della causa con condanna della controparte al pagamento di spese e competenze inerenti al giudizio.

Così non è per questo procedimento.

E in tanti, giustamente, affermano: ne vale la pena?

Due le soluzioni:

a) consorziarsi con altri vicini per presentare il ricorso;

b) nominare l'amministratore in assemblea senza il quorum richiesto dalla legge ed aspettare l'eventuale impugnazione.

Quest'ultima soluzione è caldamente sconsigliata: si tratta di una decisione contraria alla legge (le delibere assunte con quorum deliberativi inferiori a quelli richiesti dal codice possono essere annullate) la cui impugnazione porta sicuramente alla condanna alle spese. Come dire: non pago subito ma se s'impugna quel verbale dopo pagherò con gli interessi.

Nomina giudiziale dell'amministratore condominiale, perché ognuno paga per sé?

Come venir fuori da questo apparente "cul de sac"?

La Cassazione, con la sentenza n. 2719 dell'11 febbraio 2015, sembrava fornire una risposta chiara e precisa (poi superata dalla stessa Corte nomofilattica); vediamo quale.

Nel caso risolto dalla Corte un condomino aveva presentato ricorso per la nomina dell'amministratore, ma il Tribunale prima e la Corte d'appello, poi, avevano rigettato la richiesta:

a) in primo grado perché mancava la prova che l'assemblea avesse tentato la nomina (requisito fondamentale per presentare la domanda, cfr. art. 1129, primo comma, c.c.);

b) nel giudizio seguente al reclamo perché nel frattempo l'assemblea aveva provveduto ad adempiere.

In entrambi i casi al rigetto della domanda del condomino seguiva la condanna al pagamento delle spese legali. Il ricorrente non ci stava e impugnava il decreto di rigetto del reclamo davanti ai giudici di piazza Cavour.

Motivo? Nei procedimenti in camera di consiglio (quali sono quelli di volontaria giurisdizione) non si applicano le norme previste in materia di soccombenza e quindi di condanna al pagamento delle spese legali.

In quell'occasione, dicevamo, la Corte di Cassazione sembrava aprire uno spiraglio in un settore nel quale il diffuso convincimento era di segno opposto.

Si leggeva in una sentenza resa quell'anno che "in quanto l'art. 91 c.p.c. (quello relativo alla condanna alle spese n.d.A.), si riferisce ad ogni processo, senza distinzioni di natura e di rito ed il termine sentenza è, all'evidenza, ivi usato nel senso di provvedimento che, nel risolvere contrapposte posizioni, chiude il procedimento stesso innanzi al Giudice che lo emette: quindi, anche se tale provvedimento sia emesso nella forma dell'ordinanza o del decreto (cfr. Cass. 12/4/2001 n. 5469)Sophie Marceau (Cass. 11 febbraio 2015 n. 2719).

Costo richiesta nomina giudiziale amministratore condominio

In considerazione di ciò, pertanto, veniva da svolgere un ragionamento del genere: se il condomino che ricorre ingiustamente al Tribunale per la nomina giudiziale dell'amministratore di condominio può essere condannato al pagamento delle spese legali, perché quello che ricorra a giusta non deve vedersele riconosciute?

Più recentemente, va detto, la stessa Corte ha ribaltato quell'orientamento motivando in maniera più dettagliata ed articolata, sulla scorta della natura del procedimento de quo, perché al procedimento di nomina giudiziale non si applichi l'ordinaria disciplina dettata in materia di soccombenza.

Si legge nella sentenza che "il provvedimento camerale relativo alla istanza di nomina o di revoca dell'amministratore di condominio, anche quando si inserisce in una situazione di conflitto tra condomini, si risolve in un intervento del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo privo dell'attitudine a produrre gli effetti del giudicato su posizioni soggettive in contrasto, essendo finalizzato soltanto alla tutela dell'interesse generale e collettivo del condominio ad una sua corretta amministrazione. Dalle considerazioni esposte consegue che nei procedimenti di volontaria giurisdizione in questione non trovano applicazione le regole di cui agli articoli 91 e seguenti c.p.c., le quali postulano l'identificazione di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo effettivamente contenzioso. Di conseguenza, le evidenziate caratteristiche del procedimento ex art. 1129, comma 1, c.c. di nomina dell'amministratore di condominio (quand'anche sia stato inammissibilmente proposto reclamo avverso il relativo decreto, come accaduto nella fattispecie) comportano l'inapplicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 91 e seguenti c.p.c., cosicché le spese del procedimento devono rimanere a carico del soggetto che le abbia anticipate proponendo il ricorso per la nomina dell'amministratore o resistendo a tale iniziativa giudiziaria. (Cass. 11 ottobre 2018 n. 25336).

Sentenza
Scarica Cass. 11 febbraio 2015 n. 2719
  1. in evidenza

Dello stesso argomento