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Quando il condomino può ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la revoca giudiziale dell'amministratore?

Come ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la revoca dell'amministratore.
Avv. Alessandro Gallucci 

L'azione per la revoca giudiziale dell'amministratore di condominio ha un proprio costo che chi la intraprende deve sostenere.

In breve: ci sono i così detti costi vivi, ossia il contributo unificato, le marche da bollo e le spese di notifica all'amministratore del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza; non trascuriamo, poi, le spese legali.

Sebbene per i così detti ricorsi in volontaria giurisdizione diversi Tribunali non ritengono necessaria l'assistenza del legale, non in tutt'Italia e così e soprattutto non tutte le persone hanno tempo, voglia e competenza per cimentarsi personalmente con l'azione giudiziaria.

Stando così le cose, in un'ottica di valutazione dei costi, in molti si domandano: “è possibile recuperare le spese legali sostenute per l'azione di revoca? Se si a chi è possibile chiederle?

Queste domande sono spese finite nelle aule di giustizia e ad ulteriore riprova di tale affermazione giunge in soccorso una sentenza resa dalla Corte di Cassazione, la n. 18487, l'1 settembre 2014.

Avvertenza: per rispondere ai quesiti che abbiamo posto è necessario fare una distinzione tra azioni di revoca iniziate prima dell'entrata in vigore della riforma del condominio ed ricorso per la revoca intrapresi dopo tale data, vale a dire dopo il 18 giugno 2013. Vediamo perché.

Situazione prima delle riforma (valida per tutti in giudizi in corso prima del 18 giugno 2013)

La risposta è semplice: il condomino ha diritto al rimborso delle spese legali solamente se nell'ambito del procedimento di revoca il giudice condanna l'amministratore alla refusione di tali costi.

Se il magistrato adito dovesse optare, come può accadere, per la compensazione delle spese ed il condomino non vi si opponesse nei modi e nei termini di legge, quella statuizione sarebbe definitiva ed inoppugnabile con conseguenze impossibilità, ad esempio, di coinvolgere nei costi sostenuti per l'azione il condominio.

Nomina e revoca giudiziale dell'amministratore, chi ricorre per causa d'altri ha sempre diritto al rimborso delle spese legali

È quello che s'è sentito dire un condomino che, dopo aver proposto ricorso per la revoca dell'amministratore, aveva chiamato in giudizio, in un'altra causa, la compagine alla quale partecipava per ottenere la refusione delle spese legali sostenute per l'azione di revoca. Dopo che in primo ed in secondo grado s'era sentito “rispondere picche”, anche la Cassazione ha rigettato il suo ricorso.

Motivo?

Secondo gli ermellini, che si sono rifatti ad un proprio precedente delle Sezioni Unite (sent. n. 20957/04), hanno ricordato che anche nel procedimento di revoca dell'amministratore si applicano le ordinarie regole previste in materia di spese legali.

Ciò, secondo i giudici di piazza Cavour, sta a significare che è contro quel provvedimento che la parte ritiene ingiusto che bisogna proporre ricorso.

Se non lo si fa afferma la Corte “è da escludere che queste possano essere ripetibili nel rapporto interno tra il condomino vittorioso che le ha anticipate e il condominio, nei cui confronti pure si producono gli effetti della decisione” (Cass. 1 settembre 2014 n. 18487).

Eppure…

Situazione post riforma (per quei procedimenti di revoca iniziati dopo il 18 giugno 2013)

Gli ermellini si sono presi cura di specificare che il nuovo art. 1129, undicesimo comma, c.c. contiene una norma che fa concludere nel senso opposto alla loro decisione ma questa si applica solamente ai nuovi procedimenti.

Che cosa dice esattamente l'articolo citato? La disposizione specifica che nei giudizi per la revoca subordinati al preventivo tentativo di revoca assembleare (ossia quelli per gravi irregolarità fiscali e quelli per mancata apertura ed utilizzazione del c/c condominiale), “in caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato”.

A questo punto, come diceva qualcuno, la domanda sorge spontanea: se nel corso del giudizio di revoca il giudice ha provveduto a compensare le spese ed il condomino non ha impugnato quella decisione, egli potrà comunque ottenere il rimborso dal condominio? Se si, allora vorrà dire che i principi fin'ora considerati validi (quelli che hanno orientato la decisione nella sentenza n. 18487 dovranno essere messi in soffitta.

Diversamente…il rischio è quello di un contrasto interpretativo con buona pace di una facile ripetibilità delle spese legali.

Quando la condotta dell'amministratore può essere considerata gravemente irregolare

Sentenza
Scarica Cass. 1 settembre 2014 n. 18487
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