Tutti i diritti di credito meritano di essere soddisfatti. Per il nostro ordinamento però alcuni devono essere preferiti ad altri e quindi, quando il debitore non paga e il creditore avvia nei suoi confronti una procedura esecutiva, alcune regole del codice di procedura civile e del codice civile si intrecciano, prevedendo una sorta di classifica, in cui alcuni crediti risultano preferiti ad altri.
Concentrando l'attenzione sui crediti privilegiati e chirografari cerchiamo di carpirne le principali differenze che, come vedremo, si riflettono nel processo esecutivo.
Crediti privilegiati, chirografari e responsabilità patrimoniale del debitore
Di crediti privilegiati e chirografari si parla quando si affronta il tema della responsabilità patrimoniale del debitore, che il legislatore ha previsto per tutelare i creditori dal suo eventuale inadempimento.
La garanzia patrimoniale che il legislatore ha previsto per tutelare i diritti dei creditori è rappresentata infatti dal patrimonio del debitore in base a quanto sancito dall'art. 2740 c.c ai sensi del quale: "Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge."
A questo principio se ne affianca un altro, altrettanto importante, che è rappresentato da quello che sancisce la parità di trattamento tra i creditori dettato dall'art. 2741 c.c il quale dispone che: "I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche."
Quando si parla di rapporti di debito credito esiste quindi un principio generale, che è quello della par condicio creditorum, a cui però fanno eccezione quei creditori che vantano diritti di credito tutelati dalle cosiddette cause legittime di prelazione, che corrispondono alle garanzie reali (pegno e ipoteca) e ai privilegi.
Tralasciando l'analisi dei diritti di credito assistiti dalle garanzie reali, vediamo che cosa sono i crediti privilegiati, per passare poi a quelli chirografari e cogliere infine le differenze principali tra queste due tipologie.
Cosa sono i crediti privilegiati
I crediti privilegiati sono quelli che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., sono favoriti rispetto ad altri, a causa della ragione che è alla base del credito. La legge accorda quindi a certi crediti un diritto di preferenza, rispetto ad altri, quando il debitore deve soddisfare più creditori.
Il privilegio è infatti una causa legittima di prelazione, che permette al creditore che ne è titolare, di potersi soddisfare su tutti o su determinati beni del debitore, potendo vantare una preferenza che gli viene accordata direttamente dall'ordinamento. Questo perché si tratta di crediti che godono di una certa considerazione sociale.
Pensiamo ai crediti che derivano da un contratto di lavoro subordinato o da un obbligo alimentare necessario a soddisfare i bisogni primari di una persona che si trova in una condizione di particolare difficoltà.
Crediti privilegiati generali e speciali
Scendendo nel particolare scopriamo anche che i crediti privilegiati, come definiti dall'art. 2746 c.c, si suddividono in due categorie:
- quelli assistiti da un privilegio generale, che si fa valere sui beni mobili del debitore;
- e quelli assistiti da un privilegio speciale, che si possono far valere solo su determinati beni mobili o immobili del debitore.
La differenza principale da segnalare tra questi due privilegi ha a che fare con il diritto di sequela. I crediti muniti di privilegio generale, come dispone l'art. 2747 c.c., salvo eccezioni, possono essere fatti valere solo sui beni del debitore fino a quando questi si trovano nella sua disponibilità.
I crediti muniti di privilegio speciale invece, godendo del diritto di sequela, possono essere fatti valere anche sui beni del debitore passati nella disponibilità di terzi in virtù, ad esempio, di un atto di acquisto.
Crediti chirografari
E i crediti chirografari? Innanzitutto la parola chirografari è formata da due parti "chiros" ossia mano e "graphos" che significa scrivere, che unite danno come risultato "scritto a mano." Questo significa in pratica che i creditori chirografari sono coloro che hanno un credito che si basa su un documento sottoscritto dal debitore.
Rilievo dei crediti privilegiati e chirografari nell'esecuzione forzata
Definiti i crediti privilegiati e chirografari, è necessario chiarire che le differenze sostanziali che li contraddistinguono assumono primario rilievo quando il creditore, a causa dell'inadempimento del debitore, è costretto ad agire in via esecutiva per tentare di vedere soddisfatto il proprio diritto.
Una volta infatti che vengono posti in vendita i beni del debitore i creditori si possono soddisfare sulla somma ricavata dalla stessa.
Significativo a questo proposito è l'art. 510 c.p.c, contenuto nel capo I, sezione I c.c che si occupa dell'espropriazione forzata in generale, il quale prevede che, se i creditori che hanno partecipato alla procedura esecutiva sono più di uno "la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione (…)."
Regola confermata anche dall'art. 542 c.p.c che disciplina la distribuzione giudiziale delle somme ricavate dalla vendita dei beni mobili pignorati e dall'art. 596 c.p.c, che invece regolamenta la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita prevista in caso di espropriazione immobiliare.
Detta norma in particolare prevede la formazione da parte del giudice dell'esecuzione o del delegato alla vendita di un progetto per distribuire le somme ricavate dalla vendita tra i creditori.
In questo caso la norma non parla di cause legittime di prelazione come l'art. 542 c.p.c. Il fatto però che menzioni un progetto di distribuzione contenente "la graduazione" dei creditori che vi partecipano, fa capire che anche in questo caso, i creditori non vengono trattati tutto allo stesso modo.
Preambolo necessario per comprendere le differenze tra creditori chirografari e privilegiati nell'esecuzione forzata.
Differenza tra creditori privilegiati e chirografari in fase distributiva
Va da sé quindi, come anticipato, che quando ad agire in via esecutiva è un solo creditore non si pongono problemi. Quando però ci sono più creditori che concorrono nei confronti dello stesso debitore, ecco che assume rilievo la differenza tra creditori privilegiati e chirografari.
L'espropriazione forzata prevede infatti il concorso dei creditori nel momento in cui costoro prendono parte al processo esecutivo tramite i relativi atti d'intervento.
Può però capitare che la somma ricavata dalla vendita dei beni mobili o immobili del debitore non sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori che prendono parte al processo esecutivo.
Abbiamo già visto infatti che l'art. 2741 c.c, se da un lato sancisce il principio secondo cui "i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore" dall'altro sono fatte salve le cause legittime di prelazione, che comprendono anche i privilegi.
Concetto quest'ultimo sancito anche da due norme del codice di procedura civile:
- il primo è l'art. 510 c.p.c, secondo cui la somma che si ricava dall'espropriazione deve essere distribuita tra i creditori, tenendo conto delle cause legittime di prelazione;
- il secondo è l'art. 596 c.p.c, che opera nell'ambito dell'espropriazione immobiliare e che sancisce che: "Se non si può provvedere a norma dell'art. 510 primo comma (perché vi sono più creditori), il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano."
Ne consegue che i creditori privilegiati, poiché il privilegio rientra tra le cause legittime di prelazione, concorrono alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita in via preferenziale rispetto ai creditori chirografari.
Creditori chirografari che nella procedura esecutiva sono tenuti a dimostrare di avere diritto a vedere soddisfatte le proprie pretese nell'udienza nel corso della quale il debitore è chiamato a comparire per riconoscere o meno detti crediti. Crediti chirografari che legittimano la partecipazione alla procedura esecutiva quando il debitore li riconosce espressamente o quando non compare all'udienza.
A incidere però sulle reali possibilità dei creditori chirografari di vedere soddisfatte le loro pretese è però anche il momento in cui gli stessi intervengono nel procedimento esecutivo.
L'intervento dei creditori chirografari, per essere efficace e per consentire agli stessi di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, deve avvenire entro precisi termini previsti dalla legge. I creditori che intervengono entro detti termine sono detti tempestivi, mentre coloro che intervengono dopo detti termini sono definiti tardivi.
Termini di intervento però, che variano a seconda del tipo di procedura esecutiva:
- nell'espropriazione presso terzi ad esempio il creditore chirografaro è postergato agli altri creditori quando interviene dopo l'udienza in cui il terzo è chiamato, ai sensi dell'art. 547 c.p.c a "specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna";
- nell'espropriazione immobiliare invece l'intervento del chirografaro viene considerato tardivo se effettuato dopo l'udienza in cui il giudice autorizza la vendita dei beni pignorati;
- nell'espropriazione mobiliare infine, se il valore dei beni pignorati risulta inferiore ai 20.0000 euro i creditori chirografari sono postergati rispetto agli altri se intervengono dopo il deposito dell'istanza di vendita o di assegnazione.
C'è poi un altro caso in cui l'uguaglianza dei creditori chirografari viene compromessa in sede esecutiva. Questa situazione si verifica quando il creditore procedente, ossia quello che ha preso l'iniziativa della procedura esecutiva eseguendo per primo il pignoramento, indica ai chirografari la presenza di altri beni del debitore da pignorare.
In questo caso i chirografari che, muniti di titolo esecutivo, non provvedono a estendere il pignoramento o, privi di titolo esecutivo, non anticipano le spese relative all'estensione nel termine di 30 giorni, saranno postergati in sede di distribuzione delle somme rispetto al procedente.
Attenzione però, perché c'è un caso in cui le cause legittime di prelazione non hanno la meglio rispetto ai chirografari.
L'art. 2916 c.c stabilisce infatti che: "Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto:
- delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;
- dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento;
- dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento."
In base a questa disposizione quindi i creditori privilegiati, il cui privilegio è sorto dopo il pignoramento sui beni del debitore, possono prendere parte all'esecuzione, ma in fase di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita sono parificati ai chirografari.