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Violazione norme costruzioni in zona sismica e ordine di demolizione

La demolizione del manufatto abusivo non può essere disposta in automatico, ma soltanto in presenza di determinate condizioni.
Avv. Marco Borriello 

Attualmente, sono in vigore una serie di disposizioni che regolano le costruzioni in zona sismica e che prevedono, a seconda dei casi, l'atto amministrativo di cui dotarsi e/o che deve assentire l'esecuzione dell'opera.

Ebbene, nonostante ciò, spesso capita che la costruzione sia realizzata in difformità al permesso a costruire oppure in assenza di una denuncia d'inizio attività (cosiddetta DIA). In queste, come in altre circostanze, la legge (Dpr 380/2001), almeno ad una lettura superficiale, è molto severa, prevedendo una sanzione, detentiva o pecuniaria, e la demolizione dell'opera su ordine del giudice

Consultando, infatti, l'art. 98 del Dpr 380/2001, si vede chiaramente che, con il decreto o con la sentenza di condanna, il magistrato ha il potere di disporre l'abbattimento dei manufatti o delle parti di essi che sono stati costruiti in contrasto con la citata normativa.

È, tuttavia, legittimo applicare la legge con tanta severità? Cosa dice la giurisprudenza a riguardo? Ebbene, su questo argomento si è espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2342 del 6 ottobre 2022.

Prima, però, vediamo perché gli Ermellini sono dovuti intervenire.

Violazione norme costruzioni e demolizione del manufatto abusivo. Il caso concreto

In un fabbricato ubicato in provincia di Messina, il proprietario, senza la dovuta dichiarazione d'inizio attività, eseguiva alcuni interventi sull'immobile, tra cui quello con il quale era diminuito lo spessore di una piccola parte di un muro.

Ebbene, trattandosi di un cespite sito in una zona sismica, l'iniziativa in questione era ricondotta nell'alveo dei reati di cui al Dpr 380/2001. Il proprietario del bene era, perciò, condannato dal Tribunale di Messina ai sensi degli art. 44, lett. b), 93, 94, 95, del citato decreto. Era, infine, disposta la demolizione delle opere abusive.

La vicenda si spostava, quindi, in appello, il cui esito era positivo per il reo. La condanna principale, infatti, non era confermata e per le violazioni contestate bisognava solo pagare un'ammenda. Restava, invece, inalterato l'ordine di abbattimento delle opere abusive. Per rimediare a questo, però, l'appellante proponeva ricorso in Cassazione.

Dinanzi agli Ermellini, il ricorrente sosteneva l'illegittimità della decisione impugnata nella parte in cui non aveva considerato che non c'era stata alcuna violazione delle norme tecniche, ma solo delle difformità di carattere formale. Non vi era motivo, perciò, per abbattere le opere eseguite.

La Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza della Corte di Appello nella parte in cui prevedeva il contestato ordine di demolizione.

Violazione norme costruzioni in zona sismica e ordine di demolizione: cosa dice la legge?

La legge considera la violazione delle norme che disciplinano le costruzioni in zona sismica un comportamento molto grave. Per questo motivo, le sanzioni a cui può andare incontro il responsabile sono inevitabilmente pesanti e di natura penale.

In aggiunta a queste, la norma di riferimento prevede, altresì, la demolizione dell'opera costruita in difformità alle citate disposizioni «Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine (art. 98 co. 3 Dpr 380/2001)».

A quanto pare, però, la giurisprudenza ha chiarito che l'abbattimento de quo non può essere sempre disposto. Esso, perciò, non deve essere un effetto automatico dell'illecito urbanistico. È necessario, quindi, che si verifichino alcuni presupposti. Vediamo quali.

Violazione norme costruzioni in zona sismica e ordine di demolizione: in quali casi?

In merito alla violazione delle norme che disciplinano le costruzioni in zona sismica, la Cassazione, con orientamento pacifico, sostiene che la demolizione del manufatto abusivo non può essere disposta in automatico, ma soltanto in presenza di determinate condizioni.

Più precisamente, affermano gli Ermellini, è necessario che l'abuso sia non solo formale, ma anche di carattere sostanziale «come costantemente insegnato da questa Corte di cassazione, in tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, il potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione dell'immobile, ai sensi dell'art. 98, comma terzo, del d.P.R. n. 380 del 2001, in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa, sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali (Sez. 3, n. 6371 del 07/11/2013, dep. 2014, De Cesare, Rv. 258899 - 01; Sez. 3, n. 37322 del 03/07/2007, Borgia, Rv. 237843 - 01; Sez. 3, n. 40985 del 07/11/2006, Rigano, Rv. 235411 - 01; Sez. 3, n. 48685 del 28/10/2003, Munafò, Rv. 227066 - 01; Sez. 3, n. 3113 del 17/11/1993, dep. 1994, Campisi, Rv. 196814 - 01)».

In pratica, per disporre la demolizione non è sufficiente che il comportamento violi una disposizione in materia, ma è necessario che l'abuso si concretizzi in un'opera pericolosa o in contrasto con le norme tecniche.

Peraltro, aggiunge la Cassazione nella sentenza in esame, nemmeno in quest'ultimo caso può essere disposto l'abbattimento. Il giudice, infatti, deve prima verificare se sia impossibile impartire le prescrizioni necessarie per rendere l'opera conforme alla legge «anche in caso di violazioni sostanziali o di inosservanza delle norme tecniche, non sempre l'ordine di demolizione consegue automaticamente alla condanna, dovendo pur sempre il giudice dar conto delle ragioni per le quali non ritenga di impartire le prescrizioni necessarie a rendere l'opera conforme alle norme stesse (Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009, Ascenzi, Rv. 245212 - 01; Sez. 3, n. 2802 del 03/03/1986, Caponnetto, Rv. 172405 - 01; Sez. 3, n. 4710 del 20/12/1983, dep. 1984, De Silvio, Rv. 164320 - 01)».

Ecco, quindi, spiegati i motivi per cui, nel caso in commento, il ricorso è stato accolto. L'opera contestata, infatti, era stata realizzata in assenza della DIA, ma senza che fosse evidenziata alcuna violazione di una norma sostanziale e/o tecnica. Perciò, l'ordine di demolizione era stato illegittimo.

Sentenza
Scarica Cass. pen. 6 ottobre 2022 n. 2342
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