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Tettoia abusiva e coinvolgimento del direttore lavori: le conseguenze

In allegato la sentenza che affronta anche il problema dell'ordine di demolizione.
Giuseppe Bordolli - Responsabile scientifico Condominioweb 

In linea generale la tettoia che ha una funzione di arredo o di protezione dalle intemperie non necessita del permesso di costruire. Il discorso riguarda quei manufatti (sia privi di carattere di autonoma utilizzabilità, sia dotati di volume modesto rispetto all'edificio principale) che hanno natura accessoria rispetto all'edificio principale, essendo preordinati a soddisfare un'oggettiva esigenza di quest'ultimo.

Questo ragionamento non funziona nel caso in cui la tettoia abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazioni dell'opera: in tal caso è realizzabile solo previo rilascio del permesso di costruire da parte del Comune. Se viene realizzata lo stesso sarà inevitabile l'ordine di demolizione del Comune.

Il problema è se tale ordine di demolizione deve essere "indirizzato" solo al proprietario o può riguardare anche al direttore dei lavori.

A questa domanda ha dato una risposta la sentenza della Cassazione n. 41586 del 16 novembre 2021.

Tettoia abusiva e coinvolgimento del direttore lavori: la vicenda

La vicenda prendeva l'avvio a seguito della realizzazione, da parte del proprietario di un immobile, di una tettoia di circa 80 mq a falda spiovente saldamente ancorata al suolo a mezzo di travi.

Tale opera - che era stata realizzata con l'assistenza di un professionista intervenuto in veste di direttore tecnico - era abusiva in quanto non era stato preventivamente richiesto il permesso di costruire, né erano stati depositati gli elaborati progettuali presso il competente ufficio del Genio Civile come previsto per gli interventi in zona sismica; di conseguenza proprietario e direttore lavori venivano condannati dal Tribunale per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. B), artt. 93 e 95.

La Corte di Appello, però, assolveva il proprietario con la formula "perché il fatto non costituisce reato", reputando incolpevole l'affidamento del proprietario riposto nel parere positivo dell'ufficio tecnico comunale, inviatogli in relazione al suddetto manufatto.

I giudici di secondo grado confermavano, invece, la condanna inflitta al direttore lavori che, in qualità di tecnico, sapeva o doveva sapere come una semplice comunicazione di inizio lavori non potesse consentire la realizzazione dell'opera; in ogni caso veniva confermato l'ordine di demolizione per entrambi i soggetti coinvolti e la sospensione condizionale della pena.

Il direttore lavori ricorreva in cassazione facendo presente che l'affidamento ingenerato da parere favorevole dell'ufficio tecnico comunale, specie a fronte dell'oscillazione giurisprudenziale sulla necessità del permesso di costruire per le tettoie cd. aperte, avrebbe dovuto scusare anche il suo errore.

In ogni caso, contestava la mancata revoca dell'ordine di demolizione nei propri confronti che, non vantando alcun diritto reale né godendo di alcun potere di fatto sull'opera, non consentiva di radicare in capo al medesimo alcun obbligo di facere su beni appartenenti al proprietario nei confronti del quale l'ordine demolitorio era stato invece revocato.

Per quali opere vale l'ordine di demolizione?

I riferimenti normativi

Secondo l'art. 29, D.P.R. n. 380/2001 il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.

L'art. 31, comma 9, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sotto la rubrica "Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali", stabilisce espressamente che per le opere abusive, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di abuso edilizio di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

L'ordine di demolizione nei confronti di chi deve essere rivolto?

La Cassazione, rispondendo al quesito, precisa che l'ordine di demolizione può essere rivolto solo nei confronti del proprietario dell'opera abusiva o comunque di colui che materialmente dispone delle opere e che, pertanto, può provvedere all'adempimento, non potendosi la sua efficacia estendere nei confronti dei soggetti ad altro titolo coinvolti, quali il direttore dei lavori o gli esecutori materiali, per i quali la possibilità di adempiere sarebbe necessariamente subordinata alla volontà del proprietario; del resto il tecnico può aver contribuito alla realizzazione dell'abuso in virtù di un rapporto obbligatorio corrente con il titolare del diritto reale o del potere di fatto sul terreno o sull'immobile preesistente che è del tutto autonomo da quello che lega il proprietario o committente all'area su cui l'opera abusiva è stata realizzata.

In ogni caso, la Cassazione ha ricordato che il giudice, nel disporre la condanna dell'esecutore e/o del direttore dei lavori per il reato di cui all'art. 44 D.P.R. n. 380 del 2001, non può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'effettiva eliminazione delle opere abusive, in quanto solo il proprietario, ai sensi dell'art. 31 del citato D.P.R., può ritenersi soggetto passivamente legittimato rispetto all'ordine di demolizione.

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Sentenza
Scarica Cass. 16 novembre 2021 n. 41586
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