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Infissi e lesione del decoro: la visibilità dall'esterno dell'abuso è rilevante?

I giudici di secondo grado si sono discostati dalle valutazioni del CTU
Giuseppe Bordolli - Responsabile scientifico Condominioweb 

Una decisione di merito non ha ritenuto illecito il comportamento di un condomino che aveva sostituito gli infissi con altri di colore diverso. L'operazione non è stata censurata sia per la presenza di diversi colori sulla facciata, sia soprattutto per la collocazione al piano rialzato dell'appartamento del condomino che è stato ritenuto parzialmente autonomo sotto il profilo architettonico rispetto al resto dello stabile (Trib. Pavia 29 maggio 2021 n. 776).

A parte questa singolare decisione, normalmente la sostituzione di infissi e finestre di colore nettamente diverso da quello usato dagli altri condomini (ad esempio bianco anziché rosso) configura una lesione al decoro architettonico.

A maggior ragione, le modificazioni apportate da uno dei condomini agli infissi delle finestre del proprio appartamento, in assenza della preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale, prevista dal regolamento di condominio, rendono automaticamente le modifiche abusive e pregiudizievoli al decoro architettonico della facciata dell'edificio: in tal caso, quindi, gli altri condomini possono benissimo agire in giudizio a tutela del decoro; tale possibilità non può ritenersi esclusa neppure nel caso di una postuma convalida da parte dell'assemblea, decisione che sarebbe radicalmente nulla (Cass. civ., sez. II, 9/06/1988, n. 3927).

Sul rapporto infissi e decoro si è recentemente espressa la Cassazione nella sentenza n. 37732 del 1 dicembre 2021.

Infissi e lesione del decoro: la vicenda

La vicenda prende l'avvio dopo la realizzazione, nella parte posteriore del fabbricato, di una veranda (abusiva) chiusa in alluminio preverniciato bianco con pannelli in laminato plastico e vetri, con sostituzione degli infissi originariamente in legno Douglas con altri in alluminio preverniciato bianco.

Gli abusivi costruttori, conduttore e condomino, venivano citati in giudizio dagli altri condomini secondo cui le opere - che non erano state autorizzate dal condominio - avevano arrecato un danno estetico per l'utilizzo di materiali diversi da quelli costruttivi, ampliando illecitamente le superfici in violazione del regolamento condominiale.

In ogni caso, i lavori non erano stati autorizzati neppure dalla Sovrintendenza, pur trattandosi di fabbricato sottoposto a vincolo paesaggistico.

I giudici di primo e secondo grado ritenevano che gli interventi edilizi fossero lesivi del decoro architettonico.

In particolare la Corte evidenziava come la sostituzione degli infissi in legno Douglas con quelli in alluminio anodizzato, sui quali erano state applicate delle strisce adesive riproducenti il colore del legno, fossero lesive del decoro architettonico, nonostante le finestre non fossero visibili dalla strada e nonostante nel condominio fossero stati effettuati altri interventi da parte di altri condomini in relazione ad altre verande.

La CTU

I giudici di secondo grado si sono discostati dalle valutazioni del CTU, che aveva ritenuto insussistente il pregiudizio estetico, in ragione della non completa visibilità della sostituzione degli infissi e per la presenza di pregresse modifiche, ritenendo che i nuovi interventi si inserissero in un contesto già alterato.

Si ricorda che il giudice può benissimo disattendere le valutazioni del consulente tecnico e adottare soluzioni difformi rispetto a quelle adottate dal perito, ma deve comunque giustificare il proprio differente convincimento.

La Corte ha giustificato la sua scelta mettendo in evidenza l'irrilevanza del grado di visibilità del manufatto contestato e della presenza di pregressi elementi di disomogeneità che comunque non giustificano e rendono lecito un ulteriore intervento che alteri la fisionomia originaria.

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La decisione: la piena adesione alla tesi della Corte d'Appello

I giudici supremi confermano la bontà della tesi della Corte secondo cui la sostituzione degli infissi esterni della facciata principale ha comportato lesione del decoro architettonico, compromettendo la fisionomia del fabbricato e il pregio estetico del medesimo; inutile quindi cercare di superare la lesione estetica con l'applicazione di una striscia adesiva marrone sull'infisso bianco.

Del resto - come osserva la Cassazione - costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio;

I punti di osservazione: le tesi contrapposte

Secondo tale decisione, nessuna influenza, ai fini della tutela prevista dall'art.1120 c.c., può essere attribuita al grado di visibilità delle innovazioni contestate, in relazione ai diversi punti di osservazione dell'edificio, né è rilevante che la fisionomia del caseggiato sia stata già gravemente ed evidentemente compromessa da precedenti interventi sull'immobile (tesi già sostenuta da Cass. civ., sez. II, 16/01/2007, n. 851).

Bisogna tenere conto, però, che seecondo una diversa opinione, espressa dagli stessi giudici supremi, il decoro architettonico attiene a tutto ciò che nell'edificio è visibile e apprezzabile dall'esterno, posto che esso si riferisce alle linee essenziali del fabbricato, cioè alla sua particolare struttura e fisionomia, che contribuisce a dare ad esso una sua specifica identità (Cass. civ., sez. II, 07/09/2016, n. 17695; Cass. civ., sez. II, 29/04/2005, n. 8883; Cass. civ., sez. II, 30 agosto 2004, n. 17398).

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Sentenza
Scarica Cass. 1 dicembre 2021 n. 37732
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