Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Stop ad infissi e rifiniture esterne in PVC se il centro storico è patrimonio dell'UNESCO

Il Comune può chiedere la rimozione di infissi e rifiniture se il centro storico è patrimonio dell'UNESCO
Gabriele Voltaggio - Avvocato del Foro di Roma 

Anche se per la sostituzione di infissi e altre rifiniture esterne non occorre la SCIA, il regolamento comunale può proibire l'utilizzo di materiali e modalità di posa che contrastano con lo stile architettonico del centro storico dichiarato patrimonio dell'umanità ed il Comune può quindi chiederne la rimozione (Tar Puglia, sez. III, 27 febbraio 2017, n. 192).

Tangenziale e rumori, la società autostradale deve risarcire la spesa per l'installazione dei doppi infissi

La vicenda.A seguito della sostituzione degli infissi esterni confinestre in PVC e l'apposizione di una zoccolatura esterna in pietra di Apricena, ai proprietari di alcuni immobili – situati nel centro storico di un borgo dichiarato patrimonio dell'UNESCO –era stato ordinatoil ripristino dello stato dei luoghi, con conseguente rimozione delle opere realizzate perché ritenute abusi edilizi non compatibili con i regolamenti comunali vigenti, con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

La normativa. L'art. 6 del Testo Unico in materia edilizia (d.p.r. n. 380/2001) prevede che per la cd. attività edilizia libera, tra cui rientrano gli interventi di manutenzione ordinaria, non sia necessario un titolo abilitativo come la DIA o la SCIA, salvo che vi siano più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici.

In particolare l'art. 7 del regolamento comunale applicabile al caso in esame vietava espressamente porte in PVC e ammette soluzioni tecnologicamente avanzate solo per i serramenti interni.

Inoltre l'art. 25 delle NTA del PRG del 1986 proibisce l'utilizzo di ringhiere ed infissi esterni in alluminio anodizzato o materiali simili, imponendo per gli infissi esterni l'uso esclusivo del legno, nonché l'utilizzo di marmi, ceramiche e rivestimenti in gres e in cotto e simili per qualsiasi opera di rifinitura esterna.

La sentenza. Il TAR ha rigettato il ricorso dei proprietari, confermando l'ordine di rimozione delle opere esternenon compatibili con il regolamento comunale vigente.Infatti, nonostante l'attività edilizia libera non sia soggetta a DIA o SCIA, non può escludersi l'applicazione dei regolamenti locali introdotti dalla Amministrazione al fine di tutelare una zona peraltro dichiarata dall'UNESCO patrimonio dell'umanità.

E dal momento che, come accennato, il regolamento adottato nel comune di residenza dei ricorrenti vietava espressamente l'utilizzo di infissi esterni in PVC e l'apposizione di una zoccolatura esterna in un materiale differente da quelli precisamente indicati, non può che rilevarsi l'evidenza di interventi edilizi abusivi ed il conseguente dovere di ripristino dello stato dei luoghi.

Il TAR ha altresì escluso qualunque legittimo affidamento configurabile in capo ai privatiin considerazione del “grave nocumento agli immobili sottoposti a tutela in base al piano urbanistico vigente ed al regolamento … approvato con D.C.C. n. 12 del 22.3.2013 e al carattere storico della zona rientrante nel contesto storico, architettonico e paesaggistico tutelato in quanto appartenente al sito dichiarato Patrimonio Mondiale dell'Umanità.

In altre parole, in aggiunta a quanto espressamente disposto dalla normativa applicabile al caso in esame, la necessità di tutela di un bene dichiarato Patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO non fa che rendere ancora più evidente l'interesse pubblico specifico alla emissione della sanzione demolitoria (cfr. Consiglio di Stato, Sez.

VI, 08/04/2016, n. 1393) Il Tribunale adito ha altresì specificato che a nulla valgono le lamentele dei ricorrenti in ordine ad una disparità di trattamento, mediante l'invocazione di analoghi provvedimenti concessori rilasciati dallo stesso comune ad altri soggetti asseritamente versanti in situazioni analoghe a quelle nel caso in esame:e ciò sulla scorta del principio consolidato secondo cui non è consentito invocare a proprio vantaggio illegittimi comportamenti eventualmente adottati dalla p.a. in favore di terzi (v. in tal senso Consiglio di Stato, Sez. IV, 14/06/2005, n. 3124).

Mi faccio installare gli infissi e poi non pago per la mancata realizzazione a regola d'arte

Conclusioni. Gli interventi di manutenzione ordinaria, pur non richiedendo un titolo abilitativo, devono essere effettuati nel rispetto dei regolamenti locali e, se gli immobili sono situati in un centro storico dall'elevato valore artistico, deve sempre essere rispettato lo stile architettonico generale, sia nell'uso dei materiali che nelle modalità di posa in opera.

Inoltre, per difendersi dagli abusi contestati, non potranno essere invocati a proprio vantaggio provvedimenti concessori rilasciati dallo stesso comune in situazioni analoghe: dovrà semmai essere l'Amministrazione resistente a provvedere in futuro alla repressione di interventi analoghi a quelli oggetto di legittima contestazione nei confronti degli odierni ricorrenti.

Sentenza
Scarica Tar Puglia, sez. III, n. 192 del 27 febbraio 2017
  1. in evidenza

Dello stesso argomento