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Veranda realizzata sulla balconata: occorre il permesso di costruire

Perché la realizzazione di verande sul balcone è subordinata al preventivo rilascio di permesso di costruire?
Avv. Giuseppe Nuzzo - Foro di Lecce 

Le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, in quanto determinano una variazione planovolumetrica ed architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzate, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire.

Si tratta, infatti, di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto.

Lo ha ribadito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5801/2018, depositata il 9 ottobre scorso.

I Giudici di Palazzo Spada richiamano anzitutto l'art. 10, comma l, lettera c), del testo unico dell'edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001), ai sensi del quale le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire se consistenti in interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino, modifiche del volume, dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso (ristrutturazione edilizia). In via residuale, la SCIA assiste invece i restanti interventi di ristrutturazione c.d.

«leggera» (compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione che non rispettino la sagoma dell'edificio preesistente).

Ebbene, anche la realizzazione di verande sul balcone, determinando una variazione planovolumetrica ed architettonica dell'immobile ed una modifica del prospetto, è subordinata al preventivo rilascio di permesso di costruire.

Non assume alcun rilievo la natura dei materiali utilizzati, in quanto la chiusura, anche ove realizzata (come nella specie) con pannelli in alluminio, costituisce comunque un aumento volumetrico.

A tal proposito - ricorso il Consiglio di Stato - nell'Intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016tra il Governo, le Regioni e i Comuni (concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), la veranda è stata definita «Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili».

Gli abusi edilizi in condominio

Deve anche escludersi che la trasformazione di un balcone o di un terrazzo in veranda costituisca una «pertinenza» in senso urbanistico. La veranda integra, infatti, un nuovo locale autonomamente utilizzabile, il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie.

Su queste basi - concludono i giudici amministrativi - il Comune ha correttamente ritenuto che la realizzazione del manufatto in contestazione ? consistente nell'«ampliamento volumetrico dell'unità immobiliare eseguito con la realizzazione di una struttura in cemento armato (costituita da pilastri e travi) sui lati nord e ovest della tettoia, tamponature laterali in vetro, con l'allungamento della trasanna della copertura sovrastante sostenuta da travi doppio T, e con la realizzazione» ? rendesse necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire.

Via la veranda sul terrazzo che rovina l'aspetto architettonico dell'edificio

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