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Via la veranda sul terrazzo che rovina l'aspetto architettonico dell'edificio

Va rimossa la veranda sul terrazzo realizzata dalla condomina anche se la fisionomia dell'edificio risulti già lesa da precedenti modifiche.
Avv. Giuseppe Nuzzo - Foro di Lecce 

Va rimossa la veranda sul terrazzo realizzata dalla condomina che induca in chi guardi una chiara sensazione di disarmonia, anche se la fisionomia dell'edificio risulti già lesa da precedenti modifiche, salvo che lo stabile non si presenti già in uno stato di tale degrado complessivo da rendere ininfluente allo sguardo ogni ulteriore intervento.

Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22156, depositata il 12 settembre 2018, che torna ad affrontare il delicato tema delle sopraelevazioni e della tutela dell'aspetto architettonico.

Il fatto. Il Condominio chiedeva ed otteneva dal giudice ordinanza di demolizione di una veranda costruita da una condomina sul suo terrazzo, in quanto ritenuta «soprelevazione in evidente distonia con i ritmi architettonici del fabbricato» e, quindi, lesiva dell'aspetto architettonico dell'edificio condominiale, in violazione degli artt. 1120 (Innovazioni) e 1127 c.c. (Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio).La condomina proponeva ricorso per cassazione, lamentando l'errata applicazione delle norme citate, con particolare riferimento alla nozione di decoro architettonico, sostenendo che nel caso in esame non operi l'art. 1120 c.c.

Ricorso, però, respinto dalla Suprema Corte, secondo la quale i giudici di merito hanno correttamente ritenuto illegittima la veranda, perché lesiva dell'aspetto architettonico dell'edificio.

L'aspetto architettonico. Ai sensi dell'art. 1127 c.c. il diritto di sopraelevazione è limitato dalle condizioni statiche e dall'aspetto architettonico dell'edificio. In particolare, i condomini possono opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico o diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.

La nozione di «aspetto architettonico» richiamato nell'art. 1127 citato è diversa da quella di «decoro architettonico» contemplata dall'art. 1120 c.c., «dovendo l'intervento edificatorio in sopraelevazione comunque rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso». In entrambi i casi - prosegue la Suprema Corte - le due nozioni, pur differenti, sono strettamente complementari, «sicché anche l'intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato, senza recare una rilevante disarmonia al complesso preesistente, sì da pregiudicare l'originaria fisionomia ed alterne le linee impressi dal progettista».

Ok alla veranda sul terrazzo se sono rispettati sicurezza e decoro architettonico

Stato e pregio architettonico dell'edificio. La valutazione dello stato di degrado dell'edificio e dell'aspetto architettonico dello stesso è riservata al giudice di merito e va effettuata caso per caso, con riferimento alle caratteristiche stilistiche e percepibili dell'immobile condominiale, anche attraverso una valutazione del danno economico.

In tale prospettiva - precisa la Corte - per la tutela dell'aspetto architettonico non è necessario che l'edificio abbia un particolare pregio artistico, «ma soltanto che questo sia dotato di una proprietà fisionomia, sicché la sopraelevazione realizzata induca in chi guardi una chiara sensazione di disarmonia».

«Ciò vale anche se la fisionomia dello stabile sia stata in parte lesa anche da altre modifiche preesistenti, salvo il caso in cui le modificazioni apportate rendano l'edificio in un tale stato di degrado complessivo «da rendere ininfluente allo sguardo ogni ulteriore intervento».

Opere modificative del decoro architettonico dell'edificio: la trasformazione di un balcone in veranda.

Sentenza
Scarica Cassazione civile, ordinanza n. 22156 del 12 settembre 2018
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