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Decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio. L'amministratore è legittimato a proporre opposizione senza la preventiva autorizzazione assembleare

Tutti gli atti giudiziari relativi a controversie concernenti le parti comuni dell'edificio possono essere notificati all'amministratore.
Avv. Alessandro Gallucci 

Con la sentenza n. 12622 del 24 maggio 2010 la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla sempre attuale questione della legittimazione a stare in giudizio dell'amministratore di condominio e più nello specifico della legittimazione passiva nel caso di decreto ingiuntivo per il pagamento di somme di denaro.

A livello generale la norma di riferimento in relazione alla legittimazione a stare in giudizio dell'amministratore di condominio è l'art. 1131 c.c. e più nello specifico i primi due commi che recitano:

" Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente art. 1130 c.c. n.d.A.) o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.

Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto".

Si è soliti distinguere tra legittimazione attiva e passiva. Con la prima s'intende individuare la capacità del mandatario dei condomini di promuovere un giudizio, con la seconda quello di resistere alle domande rivolte contro il condominio.

Nel primo caso l'amministratore potrà agire senza il preventivo assenso dell'assemblea nei casi individuati dall'art. 1130 c.c. e dal regolamento di condominio.

L'esempio classico, il più banale probabilmente, è quello del ricorso per decreto ingiuntivo contro il comproprietario moroso: l'amministratore potrà agire senza che sia necessario il placet dell'assise condominiale.

Quanto alla legittimazione passiva la situazione è più intricata. Ad oggi l'orientamento maggioritario afferma che " la legittimazione passiva dell'amministratore de condominio a resistere in giudizio ai sensi dell'art. 1131 2° comma cod. civ.,esclusiva o concorrente che sia, non incontra limiti" (così Cass. 9 dicembre 2009, n. 25766).

Non va sottaciuto quel filone minoritario che"ritiene di non condividere tale orientamento, in quanto basato su una interpretazione dell'art. 1131, secondo comma, cod. civ. che non tiene conto della ratio ispiratrice di tale norma, la quale è diretta a favorire il terzo il quale voglia iniziare un giudizio nei confronti del condominio, consentendogli, invece di citare tutti i condomini, di notificare la citazione all'amministratore"(così Cass. 26 novembre 2004 n. 22294).

In sostanza: tutti gli atti giudiziari relativi a controversie concernenti le parti comuni dell'edificio possono essere notificati all'amministratore ma questo, nelle materie che non sono di sua competenza, deve trarre la propria legittimazione (passiva) a stare in giudizio da una deliberazione assembleare.

Nel caso sotteso alla sentenza n. 12622 il condominio si vedeva notificato un decreto ingiuntivo dall'amministratore uscente che reclamava il pagamento del corrispettivo per le prestazioni svolte quand'era in carica.

Ne seguiva un giudizio di opposizione, con annessa domanda riconvenzionale, che sfociava nel ricorso per Cassazione presentato dall'ex mandatario del condominio, il quale in primo e secondo grado, vedeva sostanzialmente disattese le proprie richieste.

La Corte di legittimità chiamata a pronunciarsi, tra le altre cose, sulla legittimazione dell'amministratore a stare in giudizio ha specificato che nel proporre opposizione a decreto ingiuntivo il mandatario non ha necessità di autorizzazione assembleare.

A maggior ragione nel caso di specie poiché nel difendere le ragioni della compagine condominiale, " l'amministratore del condominio altro non ha fatto che contestare la sussistenza del diritto di credito fatto valere dall'opposto eccependo la mancanza di valide prove a sostegno di tale asserito credito e l'erroneità dei conteggi sviluppati" Stando così nel cose, chiosa la Cassazione, si è trattato "di difese rientranti tutte nell'ambito del potere spettante all'amministratore di proporre opposizione a decreto ingiuntivo e che la corte di appello - in quanto ammissibili e pertinenti - era tenuta ad esaminare nel merito"(Cass. 24 maggio 2010 n. 12622).

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