Ci sono contrasti interpretativi e giurisprudenziali che solamente la lettera chiara e precisa del legislatore sarebbe in grado di risolvere. Si guardi alla legittimazione passiva dell'amministratore di condominio.
Per che cosa lo si può chiamare in causa senza sentirsi eccepire: non è lui ma tutti i condomini a dover stare in giudizio? Oppure:l'amministratore sta in giudizio senza l'autorizzazione dell'assemblea.
Ai quesiti che stiamo trattando, riforma del condominio a parte, non è possibile rispondere con certezza.
In sostanza il dubbio, amletico, è il seguente: la legittimazione passiva dell'amministratore di condominio, ossia la possibilità di rappresentare in giudizio tutti i condomini, ha dei limiti?
La giurisprudenza più autorevole si è espressa in materia cercando di dare una linea che, sia pur contestata fin dal principio, fosse il punto di riferimento in materia. Il riferimento è alla sentenza n. 18331 resa dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio il 6 agosto 2010.
In quell'occasione la massima espressione della Corte regolatrice chiarì che " l'amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all'Assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell'art. 1131, commi 2 e 3 c.c., può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione".
Tutto chiarito? Nemmeno per sogno.
Da allora, in ordine sparso, ogni tanto si segnala qualche sentenza contraria, qualche altra conforme; insomma nulla di nuovo e l'incertezza continua a regnare sovrana.
Il fatto, grave, verrebbe da definirlo così, è che le pronunce contrarie sono rese dalla stessa Corte di Cassazione! Ultima in ordine di tempo una pronuncia degli ermellini dello scorso 4 ottobre.
Naturalmente, aggiungiamo noi, contraria al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite nel 2010.
Si legge nella sentenza che: " ai sensi dell'art. 1131 secondo comma cod. civ., la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei condomini, non incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale relative alle parti comuni dell'edificio, promosse contro il condominio da terzi o anche dal singolo condomino; in tal caso, l'amministratore ha il solo obbligo, di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire all'assemblea, con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude la necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini" (4 ottobre 2012, n. 16901).
Insomma a seconda del giudice che ci si trova davanti ci si può sentir dire:
a) ricominci la persona chiamata in giudizio non è quella legittimata a starci;
b) il processo può proseguire tranquillamente.
Poi dicono certezza del diritto?