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Decreto ingiuntivo di pagamento basato su rendiconto regolarmente approvato conseguente giudizio di opposizione ed efficacia della delibera approvativa

Decreto ingiuntivo dopo aver approvato il rendiconto o meglio la deliberazione di approvazione dello stesso.
Avv. Alessandro Gallucci 

Ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. “ per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”.

Andiamo per gradi.

Al termine di ogni anno l’amministratore deve rendere il conto della propria gestione. In quell’occasione presenterà, per l’approvazione, all’assemblea il rendiconto consuntivo relativo alla gestione dell’anno trascorso e nel caso di sua conferma, quello preventivo per l’anno successivo.

Per l’approvazione di entrambe le tipologie di rendiconto sono necessari i seguenti

Quorum: a)in prima convocazione la maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno la,età del valore dell’edificio (art. 1136, secondo comma, c.c.);

b)in secondo convocazione il voto favorevole di un terzo dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno un terzo del valore millesimali dello stabile (art. 1136, terzo comma, c.c.).

Una volta approvato il rendiconto o meglio la deliberazione di approvazione dello stesso, questa potrà essere impugnata, salvo i casi di nullità, entro 30 giorni dalla sua adozione per i dissenzienti o della sua comunicazione per gli assenti.

Per completezza vale la pena ricordare che " sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprieta' esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto"; devono, invece, essere considerate annullabili "le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarita' nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto".

Una volta trascorso il tempo utile per l’impugnazione la deliberazione assembleare diviene definitiva. Ciò vuol dire che il contenuto normativo di cui al primo comma dell’art. 1137 c.c. a norma del quale “ le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini” assumerà ancora più efficacia.

Tale forza vincolante delle deliberazioni assembleari assume anche più rilievo in relazione a quelle decisioni con le quali si approva un rendiconto. La concessione di un decreto ingiuntivo e la provvisoria esecuzione (al pari dei casi di credito fondato su cambiale o assegno) è indubbiamente uno degli strumenti che rende maggiormente efficaci nel più breve periodo l’ingiunzione e di conseguenza il facile recupero del credito.

Che cosa accade se l’ingiunto propone opposizione a decreto ingiuntivo? Che cosa si potrà decidere in quel giudizio? Salvo il caso in cui assieme alla opposizione si chieda in via riconvenzionale anche la dichiarazione d’invalidità della delibera laddove ne ricorrano tempi e presupposti, nel giudizio d’opposizione si potrà valutare solamente l’effettiva esistenza del credito.

Come di recente sottolineato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, infatti, “ il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali deve infatti limitarsi a verificare l'esistenza e la permanente efficacia delle relative deliberazioni assembleari, senza poter esercitare in via incidentale, sulla loro validità, quel sindacato che è riservato invece al giudice davanti al quale esse siano state impugnate” (Cass. SS.UU. 18 dicembre 2009 n. 26629).

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