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Accertamento crediti prescritti: quali tutele?

Il condominio può chiedere l'annullamento dei ruoli prescritti anche con impugnazione del diniego opposto all'istanza di annullamento in autotutela.
Avv. Debora Mirarchi - Foro di Milano 

Sovente accade di conoscere l'esistenza di un debito pendente nei confronti del Fisco "per caso".

Altrettando spesso succede che, nel momento in cui il contribuente viene effettivamente a conoscenza di un presunto credito vantato dall'Ente impositore, questo sia prescritto per decorrenza dei termini di legge, non essendo intervenuto nessun atto interruttivo, con la conseguenza che sia anche "troppo tardi" per adire la Commissione tributaria competente.

In questi casi, quali sono le tutele riconosciute dall'ordinamento per far accertare l'insussistenza di un credito fiscale ed evitare così di essere esposti sine die a una eventuale azione esecutiva?

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, risponde a questo interrogativo e apre all'ipotesi di ottenere l'accertamento della insussistenza di un credito prescritto dal giudice tributario.

Il caso

La questione sottoposta all'attenzione della Corte di Cassazione (sent. 8719 dell'11 maggio 2020), ha a oggetto il diniego opposto dal Comune di Milano all'istanza di annullamento in autotutela, presentata da un condominio, in relazione a iscrizioni a ruolo a titolo di Tarsu.

In particolare, l'Agente della riscossione aveva notificato al condominio singole cartelle di pagamento, ma aveva omesso di azionare la macchina per l'esecuzione, con la conseguenza che, trascorsi molti anni, in assenza di atti interruttivi, tali crediti erano prescritti.

Il condominio aveva presentato istanza di annullamento in autotutela dei ruoli, rilevando l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti vantati dall'Ente comunale, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento.

Il Comune aveva rigettato l'istanza sull'assunto che qualsivoglia contestazione in ordine ai crediti vantati con le iscrizioni a ruolo impugnate, dovesse essere sollevata esclusivamente nei confronti dell'Agente della Riscossione.

Avverso il diniego opposto dal Comune, il condominio ha proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, deducendo che, stante l'inerzia dell'Agente della riscossione prolungata per oltre cinque anni, sarebbe maturata la prescrizione.

I giudici di primo grado accoglievano il ricorso, dichiarando la prescrizione dei ruoli impugnati.

Di diverso avviso i giudici di seconda istanza che, mal interpretando le doglianze formulate dal condominio ricorrente, riformavano la sentenza di primo grado, rilevando che l'impugnazione del diniego opposto dal Comune celava il reale intento di impugnare le cartelle di pagamento per vizi propri, eludendo il termine ex lege previsto (60 giorni dalla notifica) ormai ampiamente decorso.

La questione posta all'attenzione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, affronta, ancora una volta, una annosa questione, relativa alle forme di tutela, previste a favore del contribuente, che intende far accertare in sede giudiziaria l'inesistenza di un credito, vantato dall'Ente impositore, in quanto fondato su un ruolo prescritto.

Preliminarmente, la Suprema Corte chiarisce l'oggetto del motivo di ricorso, erroneamente interpretato dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR).

La sentenza impugnata, secondo i Giudici di legittimità, cade in un evidente errore, laddove ritiene che il condominio, impugnando il diniego opposto, miri, di fatto, a eludere il termine di decadenza per l'impugnazione delle cartelle per vizi propri.

La (ben diversa) impugnazione del diniego allo sgravio dei ruoli prescritti da parte del condominio ha il fine di far accertare la prescrizione dei crediti, in ragione dell'inerzia dell'Agente della riscossione protrattasi per oltre cinque anni; secondo la Corte, "al tempo in cui le cartelle furono notificate, infatti, la prescrizione dei crediti da esse portati non era certamente maturata".

Ciò chiarito, la Corte rileva che la particolare struttura del giudizio tributario, quale "processo impugnatorio " legittima "la domanda di accertamento dell'avvenuto compimento della prescrizione dei crediti il cui recupero sia stato affidato all'agente della riscossione".

Con riferimento a crediti non dovuti in quanto prescritti "il modo tipico", attraverso il quale far accertare l'insussistenza, è rappresentato dall'impugnazione del divieto di sgravio.

Si può applicare al credito condominiale l'istituto della prescrizione su base temporale differente?

L'impugnabilità del diniego di sgravio è stata, in più occasioni, confermata dalla stessa giurisprudenza, sulla base di una interpretazione estensiva dell'art. 19, D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto "atto comunque incidente su rapporti tributari tra amministrazione e contribuente, in grado di incidere negativamente sulla posizione giuridica di quest'ultimo" (in senso analogo, Cass., n. 285/2010; Cass., n. 16100/2011).

Dopo aver affermato la correttezza dell'impugnazione proposta dal condominio, la Corte motiva il rigetto della difesa del Comune, ove rileva un difetto di legittimazione passiva con riferimento all'azione di annullamento, ritenendo, invece, soggetto legittimato a resistere l'Agente della riscossione.

In altri più specifici termini, secondo il Comune, poiché la riscossione del ruolo era stata affidata all'Agente della riscossione e questa non aveva posto in essere nessun atto interruttivo, eventuali responsabilità dovevano essere ad esso addebitate.

Tale assunto, secondo la Corte, non coglie nel segno, poiché si fonda sul medesimo errore alla base della errata interpretazione della doglianza formulata dal condominio: oggetto del gravame è, il diniego allo sgravio dei ruoli, con la conseguenza che soggetto legittimato passivo dell'azione di annullamento è esclusivamente l'Ente impositore, ovverosia il Comune, e non già l'Agente della riscossione.

A parere della Corte, "né potrebbe sostenersi che [il Comune] si troverebbe in condizioni di minorata difesa, non disponendo della possibilità di produrre eventuali atti interruttivi della prescrizione, che sarebbero, nella esclusiva disponibilità dell'Agente della riscossione".

Da ultimo, la Corte, chiarisce che, come ormai pacifico in giurisprudenza, i crediti a titolo di Tarsu, si prescrivono nel termine di cinque anni, previsto dall'art. 2948, primo comma, n. 4 c.c.

Importanti passi avanti verso il riconoscimento dell'inesistenza di un credito prescritto davanti al giudice tributario

Nei casi in cui al contribuente sia notificata una cartella di pagamento, non preceduta dalla notifica del prodromico atto impositivo (a esempio avviso di accertamento) è ormai pacifica la possibilità di ricorrere innanzi al giudice tributario, entro sessanta giorni, citando in giudizio l'Ente impositore che ha emesso il ruolo (Agenzia Entrate e Riscossione, Agenzia Dogane e Monopoli, Comune e altri enti locali) ed eventualmente, soltanto in presenza anche di vizi propri della cartella, l'Ente riscossore.

Ma nelle diverse ipotesi in cui, invece, nei confronti di un contribuente sia vantato un credito sulla base di un ruolo prescritto, poche sono le tutele allo stesso riconosciute dall'ordinamento.

Inutile sarebbe sperare in un annullamento d'ufficio da parte dell'Ente che ritiene di vantare un diritto. L'alternativa, sino a ora possibile, sarebbe quella attendere il successivo "passo" e, pertanto, l'inizio della fase esecutiva e dimostrare in quella sede il venir meno del credito.

È evidente che una simile soluzione, ovverosia aspettare, a esempio, la notifica di un pignoramento o un di fermo per trovare tutela in ambito tributario, sarebbe contrario a ogni elementare principio che regola i rapporti fra Fisco e contribuente e, in generale, a uno Stato di diritto.

La sentenza, dunque, nel riconoscere una volta per tutte (si spera) la possibilità del contribuente di vedersi accertare l'insussistenza di un credito innanzi a un giudice tributario, garantisce una più ampia tutela della parte più debole, ovverosia il contribuente.

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Sentenza
Scarica Cass. 11 maggio 2020 n. 8719
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