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Cantieri post covid-19: andrà tutto bene!

Come cambia la gestione dei cantiere nella fase 2? Un focus sugli aspetti delle novità del settore.
Ing. Alessandro Multari 

Dal 04 maggio 2020, il DPCM 26/04/2020 ha previsto la ripresa dei cantieri allegando il protocollo nazionale per il contenimento del contagio da Covid-19.

La ripresa ha riguardato cantieri fermati con l'emergenza ed ora ripartiti e cantieri nuovi invece in programma: i primi richiedono alcune accortezze per qualche adeguamento, gli altri vanno programmati correttamente secondo il protocollo.

A distanza di molti giorni dalla ripartenza, proviamo a riassumere i principi fondamentali per poter affrontare i lavori nei nostri condomini, con sicurezza e serenità: il protocollo è ora l'allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020.

Siano i cantieri fermati prima del lock down.

Un aspetto che riguarda i condomini, è il suolo pubblico, che paghiamo ai nostri Comuni.

Con la situazione in corso e gli adeguamenti di cui discuteremo dopo, i cronoprogrammi dei lavori si sono rimodellati con tempi più dilatati, di conseguenza i condomini che hanno cantieri su suolo pubblico, devono rifare i conti relativi al quadro economico dell'appalto.

Un consiglio a tutti gli amministratori di condominio è quello di affidare al direttore dei lavori una attenta analisi del contratto di appalto, cercando di ottimizzare il più possibile i tempi in accordo con l'impresa appaltatrice, ottenendo un nuovo cronoprogramma che non penalizzi troppo il condominio.

I cantieri che prevalentemente coinvolgono i condomini, sono quelli relativi a facciate, frontespizi e coperture, quindi sono cantieri che tutto sommato hanno spazi dilatati, per cui, ammesso il distanziamento tra gli addetti, non sarà probabilmente necessario ridurre la forza lavoro.

Il tempo di proroga per cui andrà chiesta l'occupazione del suolo pubblico dovrà quindi comprendere il maggior tempo stabilito per la conduzione dei lavori e il tempo di sospensione governativa dei cantieri.

Per il tempo di sospensione governativa, i Comuni hanno deliberato l'automatica proroga senza ulteriori oneri, affinché tale disagio non gravi sui titolari delle ordinanze di occupazione: gli amministratori o i direttori dei lavori, verifichino tale opportunità presso il comune in cui risiede il cantiere.

Gestione del cantiere e emergenza sanitaria

Risolto l'aspetto suolo pubblico, valutiamo la gestione del cantiere, ormai abituati al concetto di protocollo sanitario ed ormai, più che informati del rischio contagio da Covid-19, a seguito delle divulgazioni mediatiche a cui ci hanno sottoposto durante il lock-down.

Per i cantieri facciamo riferimento all'allegato 7 del DPCM 26/04/2020, ora allegato 13 del DPCM 17/05/2020 e proviamo ad impostare cinque principi.

Il principio zero, la corretta informazione

Il principio zero è quello dell'informazione: sicurezza e prevenzione sono supportate dall'informazione. Significa che la ripresa dei cantieri deve avvenire con adeguata informazione fra tutti i soggetti coinvolti:

  • committente/condominio e appaltatore;
  • committente/condominio e coordinatore della sicurezza;
  • coordinatore della sicurezza e appaltatore;
  • appaltatore e subappaltatori con i propri lavoratori;
  • cantiere e condominio.

Cantieri in condominio in era Covid-19

L'informazione principale dev'essere raccolta da un documento che integra il piano di sicurezza e coordinamento, che non è altro che il protocollo nazionale di cui all'allegato 13 del DPCM 17/05/2020 applicato al cantiere specifico: cosa utilissima è che tale documento sia sottoposto all'amministratore, all'appaltatore, ai suoi eventuali subappaltatori e al direttore dei lavori, e conseguentemente sottoscritto da tutti.

In questo modo committente/condominio e appaltatore si sono scambiati le necessarie informazioni, così come committente/condominio e coordinatore della sicurezza, così come coordinatore della sicurezza e appaltatore.

L'informazione tra appaltatore/subappaltatori con i propri lavoratori va esplicitata con idonei verbali di informazione circa le modalità di ingresso ed uscita al cantiere, per esempio, e circa le nuove disposizioni attuative per il contenimento del rischio biologico.

Invece l'informazione tra cantiere e condominio come possiamo assolverla? Con la segnaletica, di fondamentale importanza! Concetto importantissimo per la gestione di un cantiere in condominio è quello per cui vanno evitate le interferenze con gli utenti dello stabile, quindi, oggi più che mai, allestire il cantiere con opportuna segnaletica, che individua le aree di lavoro, che rassicura il condominio e i suoi residenti che il cantiere sia stato adeguato con la presenza degli idonei dispositivi e con le regole necessarie per il contenimento del contagio.

Gli amministratori possono avere istantaneamente il primo riscontro di un cantiere adeguato, attraverso la segnaletica: un cantiere adeguato ai sensi del protocollo, è un cantiere ben allestito con segnaletica anche grafica, per i lavoratori stranieri.

Il principio uno, l'aggiornamento documentale

Il principio uno è quello dell'aggiornamento documentale: i cantieri in corso dovranno essere tutti adeguati documentalmente, mentre quelli in partenza avranno l'approfondimento richiesto per il contenimento del rischio da Covid-19.

Per i cantieri da avviare, sarà il Coordinatore della sicurezza in progetto ad aggiornare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e rimodulare il cronoprogramma, dice il protocollo, in accordo con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST), mentre per i cantieri in corso dovrà essere il Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione a provvedere all'aggiornamento del PSC e dei suoi allegati obbligatori (cronoprogramma, layout di cantiere e computo degli oneri per la sicurezza); inoltre tutti i piani operativi di sicurezza (POS) di tutte le imprese, dovranno essere regolarmente aggiornati.

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Amministratori responsabili dei lavori e adempimenti concernenti la sicurezza

In riferimento a questo principio, gli amministratori sono obbligati ad aggiornare qualche documento o procedere con qualche specifica attività?

Qualora gli amministratori, in qualità di committenti, assumono la figura del responsabile dei lavori, siccome non nominata altra persona, continuano ad avere l'obbligo dell'art. 90 del D.Lgs 81/08 e s. m. e i., per cui generalmente verificano l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII.

Ciò significa che le imprese devono, tra l'altro, produrre documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5 dello stesso D. Lgs 81/08 e s. m. e i.: tutti i documenti di valutazione dei rischi devono quindi riportare adeguato aggiornamento relativo al contenimento del rischio contagio da Covid-19.

Invece i lavoratori autonomi devono produrre, tra l'altro, elenco dei dispositivi di protezione individuali (DPI) in dotazione: è importante quindi che tali elenchi siano opportunamente aggiornati con i necessari DPI per contenere il contagio da rischio biologico, quali per esempio guanti monouso, mascherine e visiere.

In termini documentali, è assolutamente necessario aggiornare il DUVRI - Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali, qualora il condominio abbia lavoratori dipendenti. Eventuali interferenze che possono nascere tra gli addetti del cantiere e i lavoratori dipendenti del condominio vanno ora esaminate anche nell'ottica interpretativa del protocollo dedicato al rischio da contagio Covid-19:

  • possono esistere percorsi comuni tra cantiere e luoghi di lavoro del lavoratore dipendente?
  • possono esistere interferenze introdotte dal lavoratore autonomo nell'ambito del cantiere, per cui può essere prodotto contagio?;
  • possono esistere interferenze introdotte dal cantiere nell'ambito dei luoghi di lavoro del lavoratore dipendente, per cui può essere prodotto contagio?

Queste sono le principali tematiche con cui integrare il DUVRI: l'amministratore conseguentemente, con il supporto del RSPP e l'eventuale consulenza del medico competente nominato per il lavoratore autonomo, stabilisce le misure di prevenzione, nuovi DPI di cui dotare il lavoratore e le misure attuative.

Il principio due, pulizia e sanificazione

Il principio due corrisponde alla pulizia e alla sanificazione, concetti ormai diffusi nel linguaggio corrente, ma che forse richiedono alcune precisazioni.

Il Decreto Ministeriale 274/97 stabilisce le seguenti definizioni.

  • disinfezione: sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.
  • disinfestazione: sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate - la disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie.
  • derattizzazione: sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
  • sanificazione: sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima.

Se è incaricata specifica azienda esterna per le attività di cui sopra, verificare sempre i requisiti come da DM 274/97, sulla visura camerale:

  • pulizia lettera A;
  • disinfezione lettera B;
  • disinfestazione lettera C;
  • derattizzazione lettera D;
  • sanificazione lettera E.

Cosa pretendere in cantiere?

Pulizia giornaliera di:

  • spogliatoi;
  • aree comuni (ufficio, mensa, spogliatoio, bagno, locale di riposo).

La pulizia giornaliera è a carico dell'impresa/lavoratore, presente in cantiere, oppure dell'impresa/lavoratore incaricata a tale attività se precisato nella riunione di coordinamento.

Rimangono a carico dei singoli datori di lavoro:

  • la corretta pulizia degli strumenti individuali;
  • l'informativa a tutti i lavoratori affinché le attrezzature non siano condivise con altre imprese/lavoratori.

Oggi, più che mai, conviene concepire i cantieri nei condomini escludendo percorsi in aree prettamente condominiali chiuse, dedicate ai residenti ed agli utenti del condominio: qualora tale condizione non sia attuabile, per i luoghi comuni sia al cantiere che al condominio, intesi come luoghi chiusi, prevedere la pulizia giornaliera.

Il quesito più diffuso in questo momento è: l'appaltatore deve necessariamente incaricare azienda abilitata per condurre la sanificazione giornaliera? NO: l'appaltatore con i suoi subappaltatori, sulla base di una precisa organizzazione condivisa con il coordinatore della sicurezza, può sanificare con idonei prodotti i luoghi indicati sopra, avendo cura di sanificare le superfici di contatto, gli armadietti, le sedie, le panche, i tavoli.

Il principio, la salute all'ingresso sul cantiere

Il principio tre corrisponde al controllo della temperatura corporea degli addetti ai lavori prima del loro ingresso in cantiere.

Il personale prima dell'accesso al cantiere dovrà sottoporsi al controllo della temperatura corporea: se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso in cantiere.

Quindi dotare il cantiere di termometro, individuare incaricato alla misura, compilare giornalmente il registro ingressi. La gestione dei dati è a carico del datore di lavoro: ricordarsi la tematica privacy e garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore a cui non è consentito l'accesso o del lavoratore allontanato.

Rimangono a carico dei datori di lavoro:

  • le informative da trasmettere a tutti i lavoratori che precisano:
  • di rimanere a casa in presenza di febbre > 37,5°;
  • che in cantiere l'accesso è consentito previa misura della temperatura corporea;
  • che l'accesso in cantiere comunque non è consentito se è avvenuto il contatto con persona positiva nei 14 gg precedenti;
  • che vanno rispettate tutte le norme igieniche;
  • che il datore va informato tempestivamente qualora sopravvengano sintomi influenzali.

Un cantiere adeguato è quindi un cantiere dotato di termometro: ma se l'appaltatore provvede alla misura presso la propria sede? Potrebbe capitare che un addetto con temperatura inferiore a 37,5° rilevata presso sede al mattino, provveda ad entrare in cantiere dopo molte ore, e nel frattempo subire un innalzamento della temperatura corporea: in tal caso, se in cantiere non è presente il termometro, in che modo ottempero al protocollo nazionale? In cantiere è necessario il termometro, sempre.

Il principio quattro, le dotazioni sul cantiere

Il principio quattro corrisponde alle nuove dotazioni in cantiere:

dotare il cantiere di:

  • idonei mezzi detergenti per le mani.

dotare gli addetti di:

  • idonea mascherina
  • guanti
  • occhiali e visiera se necessario.

Rimangono a carico dei datori di lavoro:

  • l'informativa a tutti i lavoratori di pulirsi frequentemente le mani;
  • l'informativa a tutti i lavoratori circa l'uso delle mascherine e di altri dpi.

Il principio, gli estranei sul cantiere

Il principio cinque è relativo ai fornitori esterni/visitatori del cantiere.

Ciascun appaltatore deve gestire i propri fornitori esterni con adeguata procedura nel rispetto della norma:

  • gli autisti se possibile lasciarli sul mezzo;
  • non consentire l'accesso dei fornitori ai locali chiusi comuni;
  • per attività di carico/scarico mantenere distanza 1 m;
  • individuare servizi igienici dedicati altrimenti non permettere l'uso di quelli del cantiere.

Eventuali visitatori devono rispettare ciascuna disposizione di cui sopra: se possibile evitare l'ingresso ai visitatori.

Gli adeguamenti di cui sopra, implicano, per i cantieri in corso, un aumento degli oneri per la sicurezza, mentre per i cantieri in partenza la determinazione degli stessi: aggiornare conseguentemente i contratti di appalto, con una obiettiva determinazione dei nuovi costi per la sicurezza anche alla luce dell'art. 120 del Decreto Legge 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) che stabilisce un credito d'imposta alle imprese pari al 60%, per un massimo di 80.000,00 euro, per le spese sostenute in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Ultimo principio: andrà certamente tutto bene!

I cinque principi di cui sopra, se ben concepiti in cantiere, sono facilmente attuabili, permettendo ai condomini di procedere con i cantieri in corso e di programmare i nuovi cantieri, con tutte le novità normative, tecniche e fiscali in arrivo.

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