Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Superbonus per isolamento termico e spesa massima detraibile in condominio, come si calcola?

Superbonus per isolamento termico e calcolo della spesa detraibile.
Redazione 

Per ogni detrazione, esiste una spesa massima oltre la quale il beneficio fiscale non si applica: ciò vale anche per il superbonus del 110%.

L'art. 119, primo comma, d.l. Rilancio specifica che la detrazione è del 110%, nel caso di interventi di isolamento termico su parti comuni di edifici in condominio, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad:

  • € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

A leggere la norma sembrerebbe doversi giungere alle seguenti conclusioni:

  • condominio con 8 unità immobiliari, detrazione massima € 320.000,00 (40.000,00 x 8);
  • condominio con 9 unità immobiliari, detrazione massima € 270.000,00 (30.000,00 x 9).

Superbonus per le villette a schiera

Giusto?

Secondo l'Agenzia delle entrate no.

Superbonus, spesa massima detraibile in condominio e circolare n. 24/E AdE

L'Agenzia ha interpretato questa norma in maniera differente, almeno questa è la nostra conclusione leggendo il testo della norma.

Per maggiore chiarezza riportiamo il periodo dell'art. 119 di riferimento e la circolare AdE sul spunto.

Art. 119, primo comma, d.l. Rilancio:

«La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore […]; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari».

L'interpretazione dell'Agenzia è la seguente: «Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l'edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 7 (210.000 euro)».

Quindi in tutto € 530.000. A calcolarlo secondo un'interpretazione letterale il massimo detraibile per interventi di isolamento termico sarebbe stato € 450.000,00 (30.000,00 x 15).

Un'interpretazione di favore per il contribuente, non c'è che dire, ma non propriamente letterale.

Superbonus, spesa massima detraibile in condominio e importo per singolo condòmino

Questa è certamente la differenza più significativa, ad esempio, con la detrazione del 50%. Per questa il limite del 50% è calcolato su € 96.000,00 per unità immobiliare. Così se la quota di Tizio per i lavori è pari ad € 98.000,00 egli avrà comunque diritto ad una detrazione del 50% di 96.000,00.

Per il superbonus del 110% le modalità di calcolo, a dircelo è sempre l'Agenzia delle Entrate (circ. n. 24/E), sono differenti.

Specifica l'ente che qualora gli interventi siano realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, «l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.

Amministratore adempimenti fiscali Superbonus

Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.

Nel caso, ad esempio, in cui in un edificio in condominio composto da 5 unità immobiliari siano realizzati interventi di isolamento termico delle superfici opache, per il quale il limite di spesa è pari a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari (200.000 euro) ciascun condomino potrà calcolare la detrazione anche su un importo di spesa a lui imputata superiore a 40.000 euro».

Dunque ogni condòmino, considerando il tetto massimo condominiale, non incontrerà il limite del valore massimo riferito alla sua unità immobiliare, com'è per il caso delle detrazioni per ristrutturazioni.

Nel nostro ebook sul superbonus del 110% esponiamo con esempio di piano di riparto un caso concreto, ipotizzando una spesa superiore al massimale e quindi la quota effettivamente detraibile.

  1. in evidenza

Dello stesso argomento


Superbonus per le villette a schiera, quando è possibile?

In presenza di appositi requisiti ed entro determinati limiti potranno beneficiare del Superbonus anche gli edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, cioè anche le villette a schiera