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Superbonus falso e cessione del credito: la buona fede dell'acquirente non impedisce il sequestro dei crediti

Come era prevedibile la Cassazione si è espressa ancora in tema di sequestro dei crediti legati al Superbonus.
Redazione Condominioweb 

Una recente vicenda esaminata dalla Cassazione prendeva l'avvio con un'accusa di truffa e di autoriciclaggio contestati ad una serie di soggetti, per condotte illecite consistite nella mancata esecuzione di opere edili appaltate ad un consorzio, ammesse all'agevolazione fiscale denominata "Superbonus 110%", oggetto di S.A.L., di false asseverazioni e fatturazioni al committente.

I crediti sono stati poi acquistati da una banca, che ha ritenuto di non essere coinvolta nell'operazione fraudolenta dal momento che, in base all'articolo 121 del Decreto Rilancio (DL 34/2020), il cessionario è responsabile solo in caso di utilizzo irregolare del credito o di concorso nella violazione.

Il Tribunale del riesame ha dato torto banca e ha sequestrato i crediti. La banca ha presentato quindi ricorso in Cassazione, sostenendo di aver acquistato i crediti in buona fede.

In particolare l'istituto bancario non ha contestato la configurabilità dei reati ipotizzati in capo agli attuali indagati (in particolare il capo di imputazione riguardante la truffa aggravata) ma ha messo in discussione la sequestrabilità dei crediti di imposta ceduti, nella specie del valore di circa 27 milioni di euro, in capo al terzo estraneo al reato, quale cessionario di tali crediti.

La Cassazione - che ha dato ancora torto alla Banca - ha escluso che il credito ceduto debba considerarsi come sempre "garantito" dallo Stato a tutela del cessionario (nel nostro caso la Banca), anche di fronte ad un assoluto difetto di presupposti.

Del resto i giudici supremi hanno chiarito come a seguito della cessione del credito il beneficiario del Superbonus si spogli del proprio diritto alla detrazione, che assume la veste - nell'identico contenuto patrimoniale - di un credito suscettibile di circolare nei termini indicati dalla legge, e che viene contestualmente ceduto.

Per la Cassazione però non si verifica l'estinzione di un diritto alla detrazione (in capo al beneficiario) e la contestuale costituzione ex novo di un credito in capo alla Banca.

I crediti sequestrati alla banca sono pertinenti alla truffa, mentre viene respinta la tesi secondo cui il beneficiario del Superbonus, con la cessione, rinuncia al suo diritto alla detrazione e il cessionario, con l'acquisto del credito, matura a titolo originario il diritto al Superbonus.

Ne consegue che anche il credito acquistato in buona fede può essere sequestrato (Cass. pen. n. 3108/2024).

Il sequestro richiede soltanto la prova di un legame pertinenziale tra la res ed il reato, ossia un collegamento che comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato è stato commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa.

Sentenza
Scarica Cass. pen. n. 3108 2024
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