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Superbonus: nuovo provvedimento del 18 aprile 2023 per dilazionare in 10 anni i crediti derivanti da cessione o sconto in fattura

Il provvedimento si occupa delle modalità per la fruizione in dieci rate annuali dei crediti del Superbonus.
Redazione Condominioweb 
19 Apr, 2023

L'art.9, co.4 del D.L. 176/2022 aveva riconosciuto solo per il Superbonus e con riferimento ai crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, la possibilità di ripartire ed utilizzare in 10 rate annuali di pari importo (anziché in 5/4) il credito derivante dall'opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito.

L'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, dopo le modifiche introdotte dall'articolo 2, comma 3-quinquies, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 prevede quanto segue:

  • estende la possibilità di rateizzare il credito in 10 rate annuali anche ai crediti sorti a seguito degli interventi di cui all'art. 119-ter, DL n. 34/2020 e all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013, ossia interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche con detrazione del 75% e interventi rientranti nel c.d. "Sisma bonus" e "Sisma bonus acquisti";
  • sposta il termine di comunicazione del 31 ottobre 2022 al 31 marzo 2023

Per gli interventi di cui agli articoli 119 (c.d. Superbonus) e 119-ter (interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e per quelli relativi all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. Sismabonus), in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020 viene quindi stabilito quanto segue:

  • i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possano essere fruiti in dieci rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti
  • è necessario un previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
  • la quota del credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Il citato comma 4 ha previsto che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano definite le modalità attuative delle richiamate disposizioni.

Di conseguenza il direttore delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ha firmato ieri il provvedimento (allegato) per relativo alle "Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 - fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi".

Fornitori e cessionari potranno comunicare la volontà di optare per la rateizzazione lunga via web, attraverso una nuova funzionalità attiva dal 2 maggio 2023 all'interno della "Piattaforma cessione crediti".

Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale dei titolari dei crediti. I dati delle comunicazioni inviate possono essere consultati tramite un'apposita funzionalità disponibile nella "Piattaforma cessione crediti". La comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata.

Scarica Provv. 18 aprile Ruffini rateazione bonus edilizi pub
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