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Superbonus: divieto di cessione crediti già parzialmente compensati da parte di banche e assicurazioni

Il contribuente chiede all'Agenzia delle Entrate se può ripristinare il valore originario del credito d'imposta da Superbonus riversando la quota compensata.
Redazione Condominioweb 
2 Lug, 2022

Un contribuente con diritto ad un credito d'imposta da Superbonus, (a seguito di "sconto in fattura" o "cessione del credito" di cui al medesimo articolo 121) ne utilizza una parte in compensazione nel corso del 2022, tramite il codice tributo 6921 (istituito con risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020).

Successivamente scopre che gli istituti bancari e/o assicurativi, contattati al fine di cedere il residuo credito ex articolo 121, si rifiutano di acquisire crediti già utilizzati parzialmente in compensazione.

Per risolvere la questione chiede all'Agenzia delle Entrate come poter ricostituire l'originario credito spettante, proponendo come soluzione di riversare la quota compensata mediante il medesimo modello e lo stesso codice tributo (6921) utilizzato all'atto della sua compensazione.

Il contribuente infatti spera, una volta ripristinato l'ammontare originario, di concordare con un istituto bancario e/o assicurativo la cessione del credito.

Quest'operazione è possibile?

La risposta dell'Agenzia delle Entrate è negativa.

Il motivo è il seguente: non è contemplata dalla normativa la soluzione di ripristino dell'ammontare del credito già fruito tramite riversamento all'Erario, essendo consentito il riversamento solo quando il credito risulti fruito in modo non corretto.

In altre parole non è consentito un ripensamento delle scelte già operate spontaneamente per meri motivi di opportunità.

Scarica Risposta Agenzia Entrate n. 358 del 1 luglio 2022

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