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La delibera è valida anche se il subentro del nuovo proprietario non è stato comunicato all'amministratore di condominio.

È valida la delibera assembleare anche se non è stato comunicato in tempo il subentro del nuovo proprietario.
Avv. Maurizio Tarantino 

Il regolamento ben può imporre al venditore di rendere noti al condominio i dati dell'acquirente. l dissenso alle liti del comproprietario senza delega degli altri non basta a evitare le spese di giudizio.

"Nell'ipotesi di alienazione di una porzione di edificio condominiale ad un nuovo soggetto, affinché questi si legittimi dì fronte al condominio quale nuovo titolale interessato a partecipare alle assemblee, occorre almeno, pur nel silenzio della legge al riguardo, una qualche iniziativa, esclusiva dell'acquirente o concorrente con quella dell'alienante, che, in forma adeguata, renda noto al condominio detto mutamento di titolarità, senza di che, e fin quando ciò non avvenga, resta legittimato a partecipare alle delibere assembleari l'alienante.

Pertanto è legittima la disposizione del regolamento del condominio che prevede a tal fine a carico dell'alienante l'onere di comunicare all'amministratore del condominio gli estremi di trasferimento e i dati personali dell'acquirente, con la conseguenza che, in caso di inosservanza, ritualmente l'avviso di convocazione della assemblea dei condomini viene indirizzata all'alienante".

Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Firenze con la sentenza del 29 gennaio 2016 n. 362 in merito all'obbligo di comunicazione dei dati di trasferimento di immobile.

I fatti di causa. Tizio (nuovo proprietario), con ricorso, chiedeva al giudice adito l'invalidità della delibera condominiale in quanto, a suo dire, non aveva ricevuto alcuna comunicazione di convocazione dell'assemblea.

Inoltre, contestava la delibera sul punto in cui gli veniva imputata, a suo carico, le spese sostenute per un giudizio ante causa per l'accertamento di lavori straordinari di un condomino per la coibentazione del personale ed esclusivo lastrico solare, sulla scorta del fatto che le opere di manutenzione straordinaria in oggetto non furono autorizzate né dalla Soprintendenza, né dal Comune, né dall'assemblea condominiale.

Costituendosi in giudizio, il Condominio contestava in toto le pretese del condomino ricorrente.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Firenze Sezione II Sentenza 29-01-2016
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