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Cosa succede se l'insegna di un negozio impedisce l'allaccio dell'impianto di riscaldamento?

Può esistere uno spoglio del possesso solo se si dimostra l'uso di un determinato bene e di aver sopportato un pregiudizio concreto ed attuale.
Avv. Leonarda Colucci 

Il caso. Due sorelle comproprietarie di un edifico decidono di dividere i loro beni stabilendo che ad una spetta il negozio a piano terra, mentre all'altra compete l'intero edificio sovrastante.

Dopo qualche anno la proprietaria del negozio fa installare un'insegna luminosa sulla facciata dell'edificio coprendo le tubature del gas ed un bocchettone principale dal quale sarebbe stato possibile, in futuro, procedere ad un eventuale collegamento delle tubature del palazzo alla rete del gas.

La proprietaria dell'edificio, dopo aver preso atto dell'accaduto si rivolge al Tribunale affinché sia accertato lo spoglio del possesso effettuato dalla proprietaria del negozio che, attraverso l'installazione dell'insegna, avrebbe precluso agli altri inquilini dello stabile di esercitare il possesso sulla facciata dell'edificio.

Pertanto quest'ultima, sicura delle sue ragioni e convinta di aver subito lo spoglio del possesso, con ricorso ex art. 703 cpc, ha chiesto al Giudice di ordinare:

- la cessazione dello spoglio relativo all'uso del bocchettone di adduzione del gas metano,

- la rimozione dell'insegna da parte della proprietaria del negozio.

Il tentato spoglio. La questione giunta all'esame del Tribunale di Cassino sorge, tuttavia, qualche anno prima del giudizio conclusosi con il provvedimento commentato quando, la proprietaria dell'edificio, fece installare tra le due vetrine del negozio di proprietà esclusiva di sua sorella un bocchettone che, in futuro, avrebbe permesso l'allaccio delle tubature dello stabile alla rete di distribuzione del gas.

In seguito a tale operazione fra le parti sorsero accesi contrasti che si conclusero, dopo varie discussioni seguite anche da una denuncia-querela, con la rimozione di tale bocchettone.

Approfittando di tale circostanza, la proprietaria del negozio installava un'insegna coprendo la facciata esterna del fabbricato ed "impedendo l'allaccio delle tubazioni che dal bocchettone portavano il gas metano alle abitazioni private". (»» Se i lavori per la ristrutturazione della facciata si protraggono a lungo il conduttore del negozio ha diritto al risarcimento.)

La proprietaria dell'edificio, verificato l'accaduto, convinta che l'installazione dell'insegna avesse determinato uno spoglio del suo possesso sulla facciata dell'edificio poiché le avrebbe impedito in futuro di collegare il bocchettone alla rete del gas, ha chiesto al Giudice di ordinare alla proprietaria del negozio di rimuovere l'insegna e qualsiasi altro ostacolo che impedisse l'utilizzo di tale bocchettone.

Con la sua costituzione in giudizio la resistente non nega di aver installato l'insegna in prossimità del controverso bocchettone, mentre d'altra parte contesta la ricorrenza di uno spoglio del possesso e di qualsivoglia altra molestia deducendo che "l'impianto del gas non era stato mai funzionante e che la ricorrente non poteva vantare alcuna servitù".

A sostegno delle sue ragioni la proprietaria del negozio ribadiva che nell'atto di divisione della proprietà fra se stessa e sua sorella ( proprietaria della restante parte dell'edificio) le parti si erano riconosciute reciprocamente le servitù esistenti e quelle che sarebbero state realizzate in futuro: precisando, allo stesso tempo, che la proprietaria dell'edificio nel corso degli anni non aveva mai esercitato alcuna servitù.

L'azione di spoglio proposta è stata respinta dal giudice, ma la proprietaria dell'edificio decide di proporre reclamo nei confronti dell'ordinanza del giudice di prime cure, puntualizzando che il primo Giudice non aveva tenuto conto del fatto che le parti si erano concesse reciproche servitù, e che il bocchettone controverso esisteva già prima dell'instaurazione del giudizio ed, in ragione di tali circostanze, riteneva che l'installazione dell'insegna aveva limitato il suo diritto di uso della facciata dello stabile.

(Il parcheggio "selvaggio" nel cortile può limitare l'esercizio del possesso da parte degli altri condomini.)

La decisione. Tuttavia anche il Tribunale di Cassino, in composizione collegiale, ha constatato che " dagli accordi intercorsi fra le parti e fissati in atto notarile, emergeva l'attribuzione di un diritto di servitù in favore della proprietaria degli appartamenti ? circostanza che non poteva essere decisiva in un giudizio possessorio". Oltre a tale aspetto il Tribunale, ha constatato che l'allaccio al gas ed il relativo impianto non era stato ancora realizzato e per questo l'installazione dell'insegna non ha determinato un pregiudizio attuale in capo alla proprietaria dell'edificio che lamenta, pertanto, uno spoglio del possesso mai concretamente attuatosi.

In pratica il Tribunale di Cassino ha rilevato da un lato che l'insegna era stata correttamente installata nella parte di proprietà esclusiva della titolare del negozio, e che la stessa installazione impediva solo un futuro collegamento del bocchettone principale alla rete del gas, mentre d'altra parte ha ulteriormente rilevato che la proprietaria dell'edificio non avendo mai usato l'impianto non è titolare di una situazione possessoria preesistente della quale può chiedere tutela in giudizio.

In poche parole l'ordinanza del Tribunale di Cassino ha evidenziato che può esistere uno spoglio del possesso solo se colui che ritiene di aver subito una molestia del possesso dimostra l'uso di un determinato bene e di aver sopportato un pregiudizio concreto ed attuale.

Sentenza
Scarica Tribunale di Cassino, ordinanza del 5 febbraio 2014
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