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Spese condominiali pagate a mezzo assegno, più tempo per incassarlo

Assegni, emissione e termini di presentazione in periodo d'emergenza coronavirus.
Avv. Alessandro Gallucci 

Posso accettare tranquillamente un assegno da un condòmino che vuole pagare le spese condominiali in questo modo?

La domanda sorge in quanto in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da "COVID- 19" sono state stabilite molte regole riguardanti proroghe, sospensioni e dilazioni di termini.

Gli assegni rientrano in questa specifica ipotesi, come previsto dall'art. 11 del decreto legge n. 23/2020, così detto decreto Liquidità.

È utile comprendere di che si tratta ed in che modo questa disposizione possa impattare sulla gestione del condominio e l'operato del suo amministratore.

Assegni, emissione e termini di presentazione in periodo ordinario

L'assegno è un titolo di credito che vede coinvolti tre soggetti: traente, beneficiario e trattario.

Il traente è colui il quale emette l'assegno; il beneficiario è chi riceve l'assegno per incassarlo. Di conseguenza il trattario è la banca autorizzata a prelevare dal conto corrente del traente la somma da pagare al beneficiario.

Tizio emette assegno in favore del condominio Alfa, nel quale abita. L'amministratore dello stabile può depositarlo presso il proprio istituto di credito ovvero presentarsi per l'incasso diretto presso quello del condomino (il trattario).

Entro quanto tempo deve essere eseguita questa operazione?

Ai sensi dell'art. 32 r.d n. 1733/1936 (così detta legge sugli assegni) «l'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; di quindici giorni se pagabile in altro comune della Repubblica; di trenta giorni se pagabile nei territori comunque soggetti alla sovranità italiana compresi nel bacino del Mediterraneo; di sessanta giorni se è pagabile negli altri territori soggetti alla sovranità italiana».

La data di emissione è quella indicata nell'assegno bancario. Tizio emette assegno il giorno 1: se è pagabile nello stesso comuni deve essere presentato entro 8 giorni da quella data e via discorrendo per le altre ipotesi.

Che succede se il beneficiario lo presenta all'incasso fuori termine ? Egli perde il diritto ad essere pagato?

Non proprio: ai sensi dell'art. 35 del medesimo regio decreto, il traente può ordinare al trattario di non pagare la somma dell'assegno bancario. In mancanza di tale ordine, il trattario può pagare.

Oltre a ciò, è bene tenere a mente che la mancata presentazione entro sei mesi fa venire meno l'efficacia di titolo esecutivo dell'assegno medesimo.

Assegni, emissione e termini di presentazione in periodo d'emergenza coronavirus

L'assegno, risulta pacifico, è un ordine di pagamento. Con quel titolo il traente ordina al trattario di pagare la somma indicata nel titolo medesimo al suo beneficiario.

In relazione al pagamento degli assegni non è prevista alcuna sospensione che impedisca al beneficiario di presentarlo per il pagamento durante il periodo dell'emergenza coronavirus per ottenerne il pagamento immediato.

Il così detto decreto Liquidità, tuttavia, contiene alcune norme che riguardano l'assegno che è utile prendere in considerazione.

Il riferimento è all'art. 11, secondo comma, decreto legge n. 23/2020, che recita:

«L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su:

a) i termini per la presentazione al pagamento;

b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;

c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;

d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990».

Se Tizio ha emesso l'assegno il giorno 8 aprile, l'amministratore di condominio ha tempo per depositarlo per l'incasso entro l'ottavo giorno successivo, se la negoziazione avviene nella stessa piazza.

Nessun termine di favore per il debitore in questo caso, dunque, com'è previsto per gli altri titoli di credito di cui al comma 1 della medesima norma.

Il termine indicato nella disposizione testé citata, ossia il termine per il periodo intercorrente tra il 9 marzo ed il 30 aprile opera per la presentazione al pagamento, cioè il termine di otto giorni di cui al r.d. n. 1733 del 1936, quello per levare il protesto, nonché quelli per revoca e preavviso di revoca delle autorizzazioni ad emettere assegni.

La ratio della norma è chiara e pienamente condivisibile: chi emette un assegno - ordine di pagamento - deve farlo ben sapendo se ha la provvista per onorare il pagamento. La sospensione opera per la presentazione (mi consegni l'assegno, ma io posso avere obiettive difficoltà a presentarlo all'incasso), nonché per le attività conseguenti ad assegni emessi in tutto o in parte senza provvista, fino al 30 aprile.

Ciò vuol dire che se Tizio ha emesso, emette o emetterà un assegno nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 30 aprile, passati otto giorni dalla sua emissione non potrà chiamare l'istituto di credito per revocare l'ordine.

Da non perdere: L'amministratore può accettare assegni post-datati dal condomino moroso?

Assegni, emissione, termini di presentazione e attività dell'amministratore

In che modo questa disposizione impatta sull'attività dell'amministratore?

Sicuramente in maniera positiva. Per quanto sia preferibile che il pagamento avvenga con strumenti telematici - cioè mediante home banking, anche per il condòmino che così evita di uscire dalla propria abitazione - non si può negare che molti proprietari non abbiano questa possibilità e che conseguentemente un discreto numero di pagamenti anche durante l'emergenza da coronavirus sia avvenuto mediante assegno bancario, consegnato anche per il tramite del portiere.

Per razionalizzare la propria attività, salvo improrogabili urgenze di cassa o altre ragioni che consiglino la presentazione immediata dell'assegno per il pagamento, l'amministratore avrà tempo per farlo fino al 30 aprile, data dalla quale - salvo ulteriori proroghe - inizierà nuovamente a decorrere il termine di pagamento di cui al r.d. n. 1733/1936.

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