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Conti correnti condominiali. L'amministratore di condominio emette assegni con provvista in favore dei fornitori e collaboratori di un altro condominio. Quali responsabilità?

Gestione dei conti correnti condominiali confusa. Chi ne risponde per indebito arricchimento?
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

Spesso gli amministratori sono costretti a gestire svariati condominii, con tutte le responsabilità e gli oneri che ne derivano. Ma cosa succede se l'amministratore di condominio gestisce erroneamente il conto corrente dell'ente di gestione magari disponendo senza averne titolo l'emissione di assegni con provvista in favore dei fornitori e collaboratori di un altro condominio? Quando si verifica tale ipotesi chi è obbligato a restituire la somma indebitamente percepita l'amministratore oppure il condominio che ne ha beneficiato?

Confusione patrimoniale del conto corrente condominiale. L'amministratore rischia grosso.

Con il contributo della giurisprudenza di merito daremo una risposta a tale quesito.

La vicenda. Il condominio Alfa cita in giudizio il condominio Beta esponendo che l'ex amministratore, comune ad entrambi gli enti di gestione, compiendo un errore nella gestione dei vari conti correnti dei ben 25 condominii amministrati, aveva disposto alcune operazioni bancarie senza alcuni titolo dal conto corrente del condominio Alfa in favore di altri condominii dallo stesso gestiti tra cui il condominio convenuto.

Dopo accurate verifiche era emerso che il condominio Alfa era creditore della somma di circa novemila euro nei confronti del condominio Beta e, considerato che i numerosi solleciti per il recupero di tale importo non avevano ottenuto alcun riscontro, aveva citato in giudizio il condominio Beta chiedendo una sentenza di condanna alla restituzione della somma in questione.

Instaurato il giudizio il condominio Beta si è costituito eccependo la propria legittimazione passiva, puntualizzando che le somme indebitamente versate dall'attore non erano state riscosse dal convenuto ma dai rispettivi beneficiari degli assegni bancari emessi in favore dei fornitori e collaboratori del condominio convenuto.

La sentenza. Il Tribunale di Milano, con sentenza della quinta sezione civile, ha respinto tanto la domanda principale di ripetizione della somma di novemila euro, per carenza di legittimazione passiva del condominio Beta, quanto la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento. (Tribunale di Milano, V sez. civ., 3.7.2017 n. 7455)

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Osserva il provvedimento che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore (condominio Alfa) secondo cui il pagamento degli assegni disposto dall'ex amministratore aveva sicuramente favorito il condominio convenuto, nell'azione di ripetizione "dell'indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuto, come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 2033 c.c." (Cass. 7.12.2016 n. 25170; Cass., 15.7.2003 n. 11073)

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Milano,sentenze del 3.7.2017 n. 7455
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