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Sciame di api in facciata o dietro alla tapparella: le responsabilità del condominio e dei condòmini

In primavera è un fenomeno ricorrente. Attenzione ad agire in modo improvvisato.
Ing. Cristian Angeli 

Partiamo dal Codice Civile che, all'art 924, afferma "Il proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo".

Quando è stato scritto il Codice Civile effettivamente il problema era questo, ovvero uno sciame di api aveva un valore economico e quindi era necessario tutelare il legittimo proprietario.

Oggi non è più così, o non del tutto. Le api continuano ad avere un valore importantissimo, anzi fondamentale per la conservazione dell'ambiente naturale e della biodiversità, ma difficilmente un apicoltore le "insegue" o il proprietario del fondo le pretende.

Anzi, quando arrivano, rappresentano una scocciatura per il malcapitato proprietario dell'edificio ospitante, poiché in qualche modo deve liberarsene. Ma non è un'operazione da fare a cuor leggero, sia perché possono pungere e, se infastidite, possono persino "aggredire", ma anche perché determinano profili di responsabilità importanti.

La sciamatura delle api

La sciamatura è un fenomeno del tutto naturale tramite il quale si riproducono le famiglie di api.

È anche un fenomeno positivo, perché si verifica solo quando la famiglia è florida e sufficientemente popolosa, al punto di potersi dividere in due e andare a costruire ex novo un alveare distante a volte anche chilometri da quello di partenza.

Gli sciami di api, una volta abbandonata la "casa madre", non vi fanno più rientro per nessun motivo e si muovono in due step. Il primo step prevede una sosta temporanea in un luogo distante pochi metri da quello di partenza (di solito si tratta di un ramo), dove formano il caratteristico grumo penzolante. È in questa fase che l'apicoltore le va a recuperare, poiché risultano più "mansuete", essendo cariche di scorte di miele.

Dopodiché, nel giro di due-tre giorni, ripartono e si trasferiscono in quella che diventerà la loro dimora definitiva, scelta con cura affinché le protegga dall'inverno e dai predatori. Può trattarsi di uno tra i luoghi più disparati, da un'intercapedine in un muro, a un cornicione, al retro di una tapparella o di una persiana chiuse da tempo.

Una volta che le api hanno fatto irruzione nella loro "seconda casa" difficilmente la abbandonano ed anzi la difendono a spada tratta da chiunque si avvicini.

Le responsabilità del condominio e dei condòmini

Stabilire di chi fosse, in origine, il proprietario di uno sciame di api è cosa pressoché impossibile. Quindi, una volta che si sono "insediate" in uno stabile, soprattutto se vi permangono un po' di giorni e vi costruiscono le "cere" per la riproduzione (cosa che iniziano a fare fin da subito) diventano inevitabilmente di "proprietà" del soggetto che detiene l'immobile, che ne è anche responsabile.

Così, se l'alveare viene costruito in una "parte comune" dell'edificio (come definita dall'art. 1171 c.c., ad esempio nel locale caldaia o nel cornicione) esso "appartiene" al condominio, se invece viene costruito in una parte di proprietà esclusiva (ad esempio al di sotto di un balcone o dietro a una tapparella), appartiene al singolo condòmino.

Chiunque sia il titolare del bene ospitante, condominio o condòmino, in caso di sinistri dovuti alla presenza del "nido" d'api (pensiamo a un manutentore che incautamente va ad aprire la finestra "occupata"), potrebbe essere equiparato ad un "apicoltore" che, ai sensi dell'art. 3 della L. 24 dicembre 2004, n. 313, è "chiunque detiene e conduce alveari".

Per questo potrebbero essere chiamati a risarcire l'eventuale danno cagionato a terzi, salvo che sia causato da comportamenti imprudenti o da casi fortuiti.

Analoga fattispecie potrebbe verificarsi qualora venisse chiamato a rimuovere lo sciame, a titolo di favore, un apicoltore hobbista e non professionista (come spesso accade) e, malauguratamente, dovesse avere un sinistro tale da richiedere l'intervento dei sanitari (ad esempio per caduta dalla scala o per molteplici punture e conseguente reazione anafilattica).

Ora, se da un lato è fuori dubbio che equiparare un condominio a un apicoltore è una forzatura giuridica, dall'altro si deve tener presente che chi detiene qualunque tipo di animale (comprese le api), è tenuto al rispetto di regole ben precise, ad esempio in termini di distanze da strade o da altre abitazioni e non può mai ritenersi esonerato dal dovere di prudenza e di rispetto del diritto alla incolumità e alla sicurezza delle persone.

Come agire se si presenta uno sciame di api

Il recupero di uno sciame di api in aperta campagna è un'operazione semplice. Tuttavia, se lo stesso sciame si insedia in un palazzo, magari in quota o in punti scomodi da raggiungere, l'operazione di recupero si complica notevolmente e può persino diventare pericolosa ed esporre a costi (e a rischi) il condominio.

Per questo è sempre opportuno rivolgersi ad apicoltori professionisti, che sanno come muoversi e agiscono come lavoratori autonomi, adoperando i necessari dispositivi di protezione. L'elenco può essere richiesto alle associazioni di apicoltori presenti nella zona e rintracciabili su internet.

Chiamare il 112 è poco utile, poiché i Vigili del Fuoco intervengono solo in casi davvero eccezionali e solo se vi è un reale pericolo per la pubblica incolumità (ad esempio se lo sciame si trova in prossimità di una scuola o di un locale pubblico).

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