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Ritardata esecuzione di lavori appaltati in condominio: compensazione tra credito e penali

Dal credito dovuto alla ditta esecutrice si può detrarre l'ammontare della penale calcolata solo per i giorni di ritardo “ingiustificati”.
Avv. Eliana Messineo 

Può accadere che la consegna dell'opera appaltata avvenga in ritardo con notevoli conseguenze dannose per il committente.

A tutela del committente viene spesso inserita nel contratto d'appalto una clausola penale con la quale si prevede che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il contraente ritardatario o inadempiente versi una determinata somma di denaro (per ogni giorno di ritardo nel caso in cui i lavori vengano ultimati dopo la scadenza del termine pattuito in contratto).

La penale è dovuta senza che sia necessario dimostrare l'esistenza di un danno derivante dall'inadempimento o dal ritardo nell'adempimento, essendo prevista proprio al fine di limitare le controversie e di indurre l'appaltatore a rispettare il termine previsto per la fine dei lavori, pena il pagamento di una "sanzione" pecuniaria preventivamente pattuita.

La penale sarà dovuta dall'appaltatore solo in caso di inadempimento o ritardo nell'inadempimento colpevoli, non si applicherà invece in caso di ritardo giustificato. In tal senso, sarà onere dell'appaltatore provare che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (forza maggiore ed in generale eventi non dipendenti dalla volontà dell'appaltatore).

Una particolare ipotesi di applicazione della penale si verifica allorquando, a fronte del mancato saldo delle lavorazioni appaltate, il committente eccepisca il ritardo nella consegna delle opere e, pertanto, la compensazione tra le opposte ragioni di credito.

La compensazione potrà, pertanto, farsi valere soltanto nel caso in cui il ritardo nella consegna dei lavori sia stato colpevole ossia non giustificato da cause di forza maggiore.

In caso di decreto ingiuntivo emesso in favore della ditta appaltatrice per il saldo delle lavorazioni appaltate, il committente potrà far valere, in sede di opposizione, la mancata consegna delle opere entro i termini pattuiti a titolo di eccezione di compensazione per l'accoglimento della quale sarà necessario dimostrare che i giorni di ritardo nell'adempimento non erano giustificati.

La questione è stata di recente affrontata dal Tribunale di Roma (sent. n. 8224 del 25/05/2023).

Ritardata esecuzione di lavori di appalto: compensazione tra credito e penali. Fatto e decisione

Una ditta edile otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute dal Condominio per il saldo di lavori di demolizione dell'edificio condominiale e smaltimento delle macerie, eseguiti in virtù di un contratto d'appalto intercorso tra le parti.

Avverso il provvedimento monitorio, il Condominio proponeva opposizione asserendo, tra le altre cose, la ritardata esecuzione dei lavori appaltati e, pertanto, eccepiva la compensazione del credito vantato dalla ditta appaltatrice con gli importi dovuti dalla stessa a titolo di penale per il ritardo nell'adempimento.

Il Condominio chiedeva pertanto accertarsi l'insussistenza del credito azionato dalla società appaltatrice e, in accoglimento della spiegata eccezione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto; con vittoria di spese di lite. Si costituiva in giudizio l'opposta contestando le avverse asserzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo. In particolare, essendo emerso dagli accertamenti peritali che le opere realizzate dalla società appaltatrice erano state consegnate con molti giorni di ritardo dei quali solo alcuni erano giustificati, il Tribunale ha applicato le penali previste in contratto scomputandole dall'importo richiesto.

Revoca del decreto ingiuntivo e liquidazione delle spese

Considerazioni conclusive

Costituisce insegnamento costante della giurisprudenza che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento; eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.

Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (sin da Cass. SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533 cfr. ex multis Cass., 1 dicembre 2003, n. 18315; Cass. 11 ottobre 2003, n. 15249; Cass., 7 marzo 2006, n. 4867)

Nel caso di specie, risultando provato l'inadempimento del debitore, il Tribunale, a fronte dell'eccepita compensazione del credito con la penale dovuta dall'appaltatore peri giorni di ritardo ha provveduto ad accertare, per l'applicazione delle penali, che il ritardo nella consegna dei lavori fosse ingiustificato.

Sono da considerarsi giustificati i giorni di ritardo dovuti a fatti accaduti per forza maggiore quali le avversità atmosferiche o determinati da variazioni al progetto ordinati dal committente ed in generale il ritardo accumulato per cause non imputabili all'appaltatore.

Nella specie, i giorni di ritardo accumulati dall'appaltatore solo in parte potevano essere giustificati dal maltempo o dall'interferenza di indagini peritali svolte sul cantiere, non essendo mai stata disposta dalla Pubblica Autorità la sospensione dei lavori.

Dal credito portato dal decreto ingiuntivo è stato dunque detratto l'ammontare della penale per i giorni di ritardo ingiustificati.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 25 maggio 2023 n. 8224
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