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Superbonus in condominio: chiarimenti importanti nella circolare 13 del 13 giugno 2023

Il concetto di variante viene interpretato in modo estensivo nella nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate.
Redazione Condominioweb 

L'Agenzia delle entrate ha voluto fornire chiarimenti sulle ultime novità introdotte in materia di Superbonus dal decreto "Aiuti-quater", dalla legge di bilancio 2023 e dal Dl n. 11/2023 (decreto "Cessioni").

I chiarimenti sono contenuti nella circolare n. 13 del 13 giugno 2023.

La circolare ricorda che il Superbonus, relativamente a interventi effettuati dai condomìni spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute nell'anno 2023.

In ogni caso viene ricordato, tra l'altro, che secondo la legge di bilancio 2023 le predette modifiche non si applicano agli interventi effettuati dai condomini:

  • per i quali la CILA risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti-quater (vale a dire entro il 18 novembre 2022).

La data della delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) rilasciata dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso dei c.d. mini condomìni in cui, ai sensi dell'articolo 1129 c.c. non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea;

  • per i quali la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022. La data della delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore del condominio (o, come detto sopra, nel caso dei c.d. mini condominio dal condomino che ha presieduto l'assemblea).

Così, ad esempio, un condominio che abbia convocato l'assemblea in data 9 novembre 2022, presentato la CILA il 10 novembre 2022 e deliberato l'approvazione degli interventi in data 30 novembre 2022 non può fruire del Superbonus nella misura del 110 per cento anche per il 2023, in quanto la delibera assembleare è stata adottata oltre le date normativamente previste, a nulla rilevando la data di convocazione dell'assemblea straordinaria.

Importanti chiarimenti sulle varianti.

La legge di conversione del decreto Cessioni (Dl n. 11/2023) ha stabilito, per rispondere alle incertezze emerse in fase di applicazione di quelle scadenze, che la presentazione di varianti non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti per mantenere il 110% anche nel 2023.

Ma quali possono essere esempi di varianti in ambito condominiale?

Nella circolare 13 del 13 giugno viene precisato che, a titolo esemplificativo, costituiscono varianti alla CILA, che non rilevano ai fini del rispetto dei termini sopra detti previsti dalla legge di bilancio 2023, non solo le modifiche o integrazioni del progetto iniziale ma anche la variazione dell'impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi, nonché la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati rientranti nel Superbonus, non previsti nella CILA presentata ad inizio dei lavori.

Le varianti - come sottolinea l'Agenzia delle Entrate - possano essere comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della Cila presentata, in base alle norme del Decreto Rilancio.

Scarica Circolare Aenzia Entrate Superbonus n. 13 del 13 giugno 2013
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