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Superbonus: una Guida con i chiarimenti ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) relativa alla Circolare 23/E del 23 giugno 2022 dell'Agenzia delle Entrate

Un prezioso documento con utilissimi chiarimenti in tema di Superbonus 110% su beneficiari, edifici interessati, interventi, spese ammesse all'agevolazione, opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, oltreché adempimenti procedurali.
Redazione Condominioweb 
12 Lug, 2022

Come è noto con la circolare n. 23/E del 23 giugno, riguardante "Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Ulteriori chiarimenti", l'Agenzia ha fornito una serie di chiarimenti in tema di Superbonus, commentando le più recenti modifiche normative.

Il documento si è focalizzato su soggetti beneficiari, edifici interessati dagli interventi, spese ammesse all'agevolazione e, infine, sui principali aspetti inerenti l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito e sui relativi adempimenti previsti.

Non poteva mancare anche una guida da parte dell'ANCE.

La guida affronta le seguenti questioni:

  • Soggetti che possono fruire del Superbonus:
  • Edifici interessati
  • Tipologie di intervento
  • Spese ammesse alla detrazione
  • Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in alternativa alle detrazioni
  • Adempimenti procedurali

ANCE ricorda che per effetto delle modifiche intervenute, il 110% si applica alle spese sostenute entro il:

  • 30 giugno 2022, dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 242 del 1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
  • 30 giugno 2022, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione (cd unifamiliari, o unità indipendenti), ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.

In merito, in attesa di nuovi pronunciamenti in materia, si ritiene che, nell'ipotesi in cui i lavori siano avviati (es. presentazione CILAS) entro il 30 giugno 2022, si rende in ogni caso applicabile la proroga al 31 dicembre 2022, se al 30 settembre 2022, è stato realizzato il 30% dei lavori.

Viceversa, il rilascio del provvedimento urbanistico successivamente al 30 giugno 2022, potrebbe mettere in discussione l'applicabilità del beneficio. Da notare che ANCE, evidenzia di essere in attesa di chiarimenti su tale fattispecie per evitare rischi di decadenza dai benefici, pur ritenendo che ci sia spazio per sostenere l'applicabilità del 110% anche per lavori abilitati da CILAS depositata dopo il 30 giugno 2022.

  • 30 giugno 2023, dagli IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing», per gli interventi di risparmio energetico e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo;
  • 31 dicembre 2025, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge n. 266 del 1991 e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall'articolo 7 della legge n. 383 del 2000;
  • 31 dicembre 2025, dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025);
  • 31 dicembre 2025, dai condomìni, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025).
Scarica ANCE Guida chiarimenti superbonus luglio 2022
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