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Bonus edilizi e nuova Certificazione SOA: i chiarimenti in una nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate pubblicata oggi

La nuova circolare tiene conto dell'interpretazione autentica dell'articolo 10-bis, contenuta nell'articolo 2-ter del DL n. 11/2023, inserito dalla legge di conversione n. 38/2023
Redazione Condominioweb 
20 Apr, 2023

Una nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate offre chiarimenti sulla misura che prevede, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali per interventi edilizi (articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020), l'affidamento dei lavori di importo superiore a 516.000 euro esclusivamente alle imprese in possesso della certificazione SOA, ai sensi dell'articolo 84 del Codice dei contratti pubblici.

La nuova circolare tiene conto dell'interpretazione autentica dell'articolo 10-bis, contenuta nell'articolo 2-ter del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, inserito dalla legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38.

Si ricorda che l'articolo 10-bis, comma 1, del D.L. n. 21 del 2022, in vigore dal 21 maggio 2022, ha previsto che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34 del 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata:

  1. ad imprese che siano in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione SOA, ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici;
  2. ad imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.

A tale proposito si segnala l'interpretazione autentica dell'articolo 10-bis, contenuta nell'articolo 2-ter del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, inserito dalla legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38.

Nell'articolo 2-ter del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11 viene confermato che per i contratti di appalto o di subappalto stipulati tra il 21/5/2022 e il 31/12/2022, è richiesto che entro l'1.1.2023 l'impresa appaltatrice/subappaltatrice sia in possesso dell'attestazione SOA oppure della documentazione attestante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto per l'ottenimento della stessa.

Viene poi chiarito che per la verifica dell'importo dei lavori (superiore o meno a € 516.000) va considerato singolarmente ciascun contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto.

É inoltre precisato che l'art. 10-bis in esame è riferito alle spese sostenute per l'esecuzione di lavori e pertanto non è applicabile per la fruizione delle agevolazioni spettanti per le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari.

La nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E (Qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 10-bis del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 - Certificazione SOA)

Quanto sopra viene confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E pubblicata oggi. In particolare viene precisato quanto segue:

  • a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata, esclusivamente, alle imprese in possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, non essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell'impresa di un contratto con l'ente certificatore finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
  • le "condizioni SOA" riguardano sia la fruizione della detrazione sia l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relative agli interventi previsti dall'articolo 119 (Superbonus) e dall'articolo 121, comma 2, del Dl n. 34 del 2020 (bonus diversi dal Superbonus).
  • come chiarito dalla predetta norma di interpretazione autentica, non sono invece applicabili alla detrazione per le spese riguardanti l'acquisto delle unità immobiliari di cui all'articolo 16-bis, comma 3, del Tuir e a quello di "case antisismiche" di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del Dl n. 63/2013.
  • per individuare i lavori di importo superiore a 516mila euro, per i quali è previsto l'obbligo della "condizione SOA", occorre tener conto dell'importo dei lavori al netto dell'IVA.
  • a conferma della norma di interpretazione autentica, è chiarito che il limite di 516mila euro deve essere calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto.

    Ne consegue che, nell'ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le "condizioni SOA" devono essere rispettate dall'impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell'opera complessiva superi i 516mila euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a tale soglia.

Scarica Circolare Agenzia Entrate n. 10 del 20 aprile 2023 Cerificazione SOA
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