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Riscaldamento, esenzione dal rispetto degli orari di accensione e riduzione ulteriore della temperatura interna negli appartamenti

Per il Tribunale di Torino il condomino ha diritto ad una temperatura non inferiore ai limiti di legge.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Il recente D.M. 383 del 6 ottobre 2022 (Decreto Cingolani) ha imposto per questo inverno 15 giorni in meno di accensione delle caldaie, un'ora in meno di accensione al giorno.

Le deroghe all'orario di accensione

Gli impianti termici che sono dotati di centrale di termoregolazione comandata da sonda esterna, assieme ad un programmatore orario che consenta la regolazione su due livelli differenti di temperatura nell'arco delle 24 ore, possono essere mantenuti in esercizio continuo, purché il regolatore venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura ridotta pari a 16°+2 di tolleranza.

L'assemblea di condominio quindi può decidere di ridurre la temperatura di esercizio, sia nella soluzione 16+2 gradi in attenuato sia 19+2 gradi a regime, incaricando in tal senso il manutentore terzo responsabile.

Allo stesso modo gli edifici che, anche se alimentati a gas naturale, rispettano gli obblighi di cui al D. Lgs. 199/2021 allegato 3 par. 2 (ossia per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva utilizzano energia prodotta per più del 60% da fonti rinnovabili) sono esentati dal rispetto degli orari di accensione.

La temperatura negli appartamenti

Per quanto riguarda la temperatura degli appartamenti è stato previsto che durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell'aria indicati all'articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 devono essere ridotti di 1°C (la temperatura interna alle abitazioni dovrà essere di 19 gradi, più due di tolleranza).

Tale riduzione non riguarda gli edifici privati sopra detti che rispettano gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili (di cui all'allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del D.Lgs. 199/2021, cioè quelli che siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili).

Al di fuori di questi casi, nei caseggiati con riscaldamento centralizzato "classico" è fondamentale che l'impianto rispetti le misure imposte dal Decreto Cingolani ma risulti anche efficiente nel periodo di funzionamento.

In altre parole, oltre alla riduzione prevista dalla legge, non può esservi un'ulteriore riduzione della temperatura in alcuni appartamenti rispetto ad altri facenti parte dello stesso caseggiato per un difettoso funzionamento dell'impianto.

Riduzione della temperatura per inefficienza dell'impianto centralizzato

In caso di riduzione della temperatura per inefficienza dell'impianto centralizzato è pacifico che i condomini interessati abbiano diritto di chiedere al condominio che vengano prese le misure necessarie, anche nel caso in cui occorra affrontare una spesa consistente.

In particolare sarà l'amministratore a doversi attivare in quanto, in considerazione dell'incarico ricevuto, è tenuto a disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini.

Non si può escludere, ad esempio, che per un errore dell'impresa installatrice (e assenza di adeguata progettazione) la valvola termostatica del termosifone di un condomino si trovi in una posizione "sfavorevole" rimanendo influenzata da una temperatura molto superiore a quella realmente presente al centro della stanza: in tal caso la valvola inizierà a "chiudere" il termosifone con anticipo rispetto a quanto sarebbe richiesto dalla reale temperatura ambiente e il locale del condomino non sarà regolarmente riscaldato.

È importante sottolineare che, l'esonero dal pagamento delle spese, è consentito solo se l'impianto centralizzato, per ragioni strutturali, escluda totalmente il condomino dal relativo servizio. In altre parole la Suprema Corte ha evidenziato come la mancata o insufficiente erogazione del servizio relativo al riscaldamento centralizzato, non giustifichi il rifiuto del pagamento degli oneri ad esso relativi (Cass. civ., Sez. Un., 26/11/1996, n. 10492).

La temperatura interna al di sotto del limite di legge

Il singolo condomino ha diritto di avere temperature all'interno del proprio appartamento non al di sotto dei minimi stabiliti dalla legge.

Di conseguenza l'assemblea - che è competente a stabilire la scelta degli orari di funzionamento nell'arco temporale giornaliero indicato dalla nuova normativa - non può imporre una riduzione ulteriore della temperatura interna delle unità immobiliari.

In ogni caso, qualora per problemi tecnici il singolo non riesca ad ottenere la temperatura minima di legge può ricorrere al giudice per ottenere un provvedimento d'urgenza.

In tal caso sussiste il fumus boni iuris con riferimento al diritto alla salute della ricorrente, trattandosi di un diritto soggettivo individuale assoluto e fondamentale della persona umana, comprensivo della pretesa ad abitare in un ambiente di vita salubre.

Sussiste, inoltre, il requisito del periculum in mora, tenuto conto che, nel tempo necessario alla parte ricorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, potrebbero derivare alla medesima gravi ed irreparabili danni al diritto alla salute, tenuto conto della stagione autunnale ed invernale (Trib. Torino 11 settembre 2014).

Sentenza
Scarica Trib. Torino 11 settembre 2014
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