Sia le attività assistenziali che recettive possano essere assimilabili alle attività religiose, come normato dall'ex art. 16, lett a) relativo alla Legge 222/1985 riguardante le "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi".
La vicenda. La ricorrente (congrega di Testimoni di Geova) proponeva tre distinti ricorsi avverso altrettanti avvisi di accertamento notificati per parziale o omesso versamento dell'imposta ICI relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007 con riferimento ad alcuni immobili di sua proprietà, a seguito del mancato riconoscimento del diritto all'esenzione del tributo ai sensi del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7. In primo grado, la CTP rigettava i ricorsi. In secondo grado, in riforma della pronuncia, la CTR accoglieva l'appello. Avverso tale decisioni, il Comune ha proposto ricorso in cassazione.
Luoghi di culto. Il Decreto Legislativo n. 507 del 1992, articolo 7, comma 1, (recte, 504), nel novero degli immobili sottratti all'imposizione del tributo di specie, alla lettera b) include i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, nonché, alla lettera d), quelli esclusivamente destinati all'esercizio del culto e, nella successiva lettera i), gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 87, comma 1, lettera e), per quanto interessa con esclusiva destinazione assistenziale ricettiva, larga parte del compendio di cui si discuteva constava di immobili comunque accatastati sub E/7.
In proposito, la Congregazione appellante aveva dato adeguato conto di possedere il requisito soggettivo di cui al summenzionato articolo 87 del Tuir (vale a dire, la sua condizione di ente di diritto privato, non costituito in forma societaria, residente nel territorio dello Stato e non avente quale oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), laddove, quanto al presupposto oggettivo, era congruamente emersa la destinazione abitativa degli immobili, stante la loro destinazione a foresteria dei ministri di culto.
Dunque, secondo la CTR, l'appellante era in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge e, pertanto, aveva pieno titolo per ottenere l'esenzione richiesta.
Le contestazioni del Comune. Secondo l'ente ricorrente, in tali luoghi, venivano svolte attività di altra natura; inoltre, i ministri di culto utilizzavano tali immobili come foresterie, rendendole di fatto abitazioni private non soggette alle pratiche di culto religioso.
Il ragionamento della Cassazione. Secondo gli ermellini, non si era al cospetto di una violazione del principio generale di ripartizione dell'onere probatorio, atteso che la CTR aveva implicitamente posto a carico della contribuente l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per poter usufruire dell'esenzione richiesta, evidenziando che, al di là dell'inquadramento della maggior parte degli immobili tra quelli accatastati sub E/7, per gli altri la destinazione a culto emergeva dai documenti (perizie giurate, attestati ministeriali, planimetrie ed attestazioni dei religiosi) prodotti dalla Congregazione e, quanto agli immobili con destinazione assistenziale ricettiva, quest'ultima aveva dato adeguato conto di possedere il requisito soggettivo prescritto dall'articolo 87 del Tuir, essendo inoltre "congruamente emersa", con riferimento al presupposto oggettivo, la loro destinazione abitativa e, in particolare, "a foresteria dei ministri di culto".
Del resto, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione dall'imposta prevista dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 7, comma 1, lettera i), è subordinata alla compresenza di:
- un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell'esenzione;
- di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività' commerciali Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (articolo 87, comma 1, lettera c), cui il citato articolo 7 rinvia).
La sussistenza del requisito oggettivo non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un'attività commerciale (Sez. 5, Sentenza n. 20776 del 26/10/2005).
Del resto, la CTR aveva fatto espressamente riferimento unicamente alla destinazione degli immobili a foresteria dei ministri di culto, equiparandola a quella abitativa.
In quest'ottica, va ricordato che anche le attività assistenziali e recettiva possono determinare, al pari di quelle di religione o di culto, l'esenzione ICI (appunto, in base al Decreto Legislativo n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lettera i). In conclusione, il ricorso del Comune è stato rigettato.
Altro precedente di legittimità. In tema di ICI, l'esenzione, prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di religione o di culto di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, spetta ad un ente ecclesiastico in relazione ad un immobile destinato ad abitazione di membri della propria comunità religiosa, con modalità assimilabili all'abitazione di una unità immobiliare da parte del proprietario e dei suoi familiari, comportando tale destinazione lo svolgimento di un'attività non commerciale, ma diretta alla "formazione del clero e dei religiosi", espressamente compresa nell'elencazione di cui all'art. 16, lett. a) cit. ed avente altresì le caratteristiche di attività "ricettiva", parimenti inclusa nell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) cit. e da intendersi riferita all'ospitalità ed accoglienza di persone in genere, non necessariamente terze ed estranee all'ente proprietario (Corte di Cassazione, Sezione TRI civile 18 dicembre 2009, n. 26654).