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Comodato d'uso ai figli minori: il proprietario non ha diritto all'esenzione dalle imposte locali

Riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'Ici, ma, per analogia, lo stesso trattamento vale anche per l'Imu e la Tasi.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 
10 Apr, 2019

"In caso di comodato gratuito ai figli minori, il proprietario dell'immobile non ha diritto all'esenzione dalle imposte locali. Difatti, non è pensabile che i figli minori vivano nell'immobile da soli e vi abbiano la residenza anagrafica"(Cass. civ.ord. 26 febbraio 2019 n.5529)

La vicenda. Con sentenza, la CTR del Lazio aveva rigettato l'appello proposto da Tizio nei confronti del Comune avverso la sentenza della CTP di Viterbo, che aveva a sua volta rigettato il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento ai fini ICI per l'anno 2011, ritenendo insussistente l'invocata esenzione d'imposta quale abitazione principale in relazione all'immobile cui era riferito l'accertamento.

Il ragionamento della Cassazione. Secondo quanto statuito dalla CTP sarebbe stato prodotto nel giudizio di primo grado la sola certificazione anagrafica relativa alla residenza dei minori, sicché la decisione di primo grado impugnata con il ricorso in appello, nella parte in cui ha statuito che "non potendo sostenersi che due minori di cinque ed undici anni possano vivere da soli, non e' stata raggiunta la prova del diritto all'esenzione richiesta", ha sostanzialmente escluso la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma primaria per l'esenzione, non essendo configurabile un rapporto di comodato gratuito unicamente tra il genitore ed i figli minori, e - tenuto conto della natura di stretta interpretazione delle norme tributarie agevolative (cfr. tra le molte, in tema di ICI, Cass. sez. 6-5, 13 giugno 2018, n. 15560; Cass. sez. 6-5, ord. 11 ottobre 2017, n. 23833) - non essendo il coniuge del ricorrente annoverabile, in relazione al disposto dell'articolo 74 c.c., tra "i parenti in linea retta fino al secondo grado".

Dunque, nel caso di specie, i giudici della Suprema Corte hanno negato la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione poiché non era configurabile il comodato d'uso gratuito tra genitori e figli minori.

Immobile concesso in comodato: chi paga i lavori di ristrutturazione?

Comune di Roma. Interpello N.1 - 2016 (IMU/TASI - Comodato gratuito nei confronti di un minore). Con interpello, l'istante dichiarava di essere proprietario di un secondo immobile a Roma in cui risiedeva stabilmente la figlia minore sulla base di un contratto di comodato d'uso gratuito verbale che troverebbe fondamento nella sentenza di separazione intervenuta con il coniuge.

In particolare, precisava che su tale secondo immobile vantava il diritto di usufrutto mentre alla figlia spetta la nuda proprietà.

Dichiarava, inoltre, di essere proprietario di un altro immobile sito a Roma adibito a propria abitazione principale.

Premesso ciò, secondo l'amministrazione del Comune di Roma, l'agevolazione fiscale richiesta non poteva essere riconosciuta in quanto non sussistevano tutti i requisiti necessari per l'applicazione del trattamento agevolato in oggetto. In particolare, il modello fattuale descritto nell'istanza non coincideva con il modello legale descritto dalla norma in quanto mancava il requisito del possesso di un solo immobile nel territorio italiano da parte del comodante.

Inoltre, la soluzione prospettata dall'istante non può essere condivisa anche per altri due ordini: in primo luogo, l'agevolazione richiesta non può essere riconosciuta a favore di un parente in linea retta che non abbia ancora raggiunto la maggiore età; in secondo luogo la nuova normativa richiede, quale condizione formale, la registrazione del contratto di comodato che presuppone la sussistenza di un contratto stipulato in forma scritta; pertanto non è condivisibile la tesi secondo la quale sarebbe sufficiente un contratto di comodato stipulato in forma orale per soddisfare il requisito formale richiesto dalla norma.

In conclusione, nel caso di specie, lo scrivente Ufficio ha ritenuto che l'immobile, pur essendo utilizzato da un parente in linea retta quale abitazione principale, non poteva godere dell'abbattimento al 50% della base imponibile ai fini del pagamento dell'IMU e della TASI.

Contratto di comodato a termine e rilascio dell'immobile

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, Ordinanza 26 febbraio 2019, n. 5529
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