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Richiesta di convocazione assembleare proveniente dai condomini. Quali forme ed a quale indirizzo?

La richiesta di convocazione dell'assemblea va indirizzata nel luogo indicato dall'amministratore ed il successivo avviso di convocazione non deve necessariamente contenere la sottoscrizione di tutti i condòmini promotori dell'iniziativa assembleare.
Avv. Eliana Messineo 

Le modalità di convocazione delle assemblee condominiali sono disciplinate dall'art. 66 disp. att. c.p.c. che attribuisce ad alcuni soggetti il diritto, il dovere ed il potere di convocazione.

L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice civile, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio.

Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

Quali forme deve avere la richiesta di convocazione assembleare proveniente dai condomini?

Qual è l'indirizzo dell'amministratore ove recapitare la richiesta di convocazione dell'assemblea?

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5319 del 2023, ha fornito chiarimenti in materia.

Richiesta di convocazione assembleare proveniente dai condòmini. Quali forme ed a quale indirizzo? Fatto e decisione

Due condòmini avevano impugnato dinanzi al Tribunale di Roma la deliberazione di nomina dell'amministratore approvata dall'assemblea convocata su iniziativa di alcuni condòmini.

A fondamento dell'impugnazione, gli attori avevano dedotto che l'avviso di convocazione non riportava i nomi dei condòmini che avevano assunto l'iniziativa di convocazione e che lo stesso era stato consegnato a mano.

Il giudice di prime cure dava atto che la nomina dell'amministratore risultava confermata da successiva delibera assembleare sicché dichiarava cessata la materia del contendere.

Veniva proposto appello per la violazione della normativa inderogabile in materia di autoconvocazione dell'assemblea (art. 66 disp. att. c.c.) in quanto la richiesta di convocazione era stata inviata all'indirizzo del Condominio e non al domicilio dell'amministratore, e perché lo stesso avviso di convocazione era carente di sottoscrizione.

L'appello veniva respinto dalla Corte di Roma sull'assunto che l'art. 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile non prevede alcuna forma particolare per l'invio all'amministratore della richiesta di convocazione dell'assemblea e per la convocazione diretta operata dai condomini.

Per i giudici di appello quindi la richiesta di convocazione era valida ed efficace in quanto corredata dall'elenco di cinquantadue firmatari dell'istanza, per millesimi superiori al sesto.

Quanto al luogo di invio della raccomandata, la Corte d'appello riteneva che lo stesso potesse essere indentificato con lo stesso stabile condominiale, giacché fornito di servizio di portineria e di una sala per le

riunioni dove poter svolgere le assemblee.

Ricorreva per la cassazione della suddetta decisione la condomina soccombente affidandosi a due motivi:

  1. per violazione e falsa applicazione dell'art. 1131 e dell'art. 66 disp. att. c.c. per avere la Corte di appello ritenuta valida ed efficace la richiesta di convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c., pur non essendo mai stata inoltrata all'amministratore presso il domicilio dello stesso, ovvero presso il suo studio professionale;
  2. per violazione e falsa applicazione dell'art. 66 disp. att. c.c., per avere la Corte di appello ritenuto valido ed efficace l'avviso di convocazione dell'assemblea, sebbene privo di qualsivoglia sottoscrizione e/o riferibilità ai condomini che avevano inviato l'invito all'amministratore.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avallando le argomentazioni addotte dalla Corte di appello in merito alla non necessità di forme tassative per la richiesta di convocazione assembleare proveniente dai condòmini nonché con riferimento al luogo di invio della relativa raccomandata che non necessariamente deve coincidere con il domicilio, la residenza o la dimora dell'amministratore.

Considerazioni conclusive

L'art. 66, comma 1, disp. att. c.c. dispone che l'assemblea può essere convocata dall'amministratore, oltre che quando egli lo ritenga necessario, anche quando "ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione".

La norma, tuttavia, non prevede forme tassative per la "richiesta" di convocazione assembleare proveniente da condomini, bastando evidentemente, perché produca l'effetto della decorrenza del termine di dieci giorni, che essa giunga nella sfera di conoscenza dell'amministratore.

A tal fine, l'indirizzo dell'amministratore, presso il quale deve giungere la "richiesta" di convocazione dell'assemblea, non necessariamente coincide con il domicilio, la residenza o la dimora dello stesso, potendosi, piuttosto, identificare con il luogo da questo comunicato contestualmente all'accettazione della nomina (art. 1129, comma 2, c.c.) o con il suo recapito appositamente affisso sul luogo di accesso al condominio (art. 1129, comma 5, c.c.).

Nella specie, la richiesta di convocazione era stata inviata all'indirizzo del Condominio, a nulla valendo, quale prova dell'inidoneità dell'indirizzo prescelto, la circostanza dedotta dalla ricorrente della compiuta giacenza della raccomandata inviata.

È il giudice di merito che deve compiere gli accertamenti di fatto che la comunicazione sia arrivata all'indirizzo del destinatario; giudizio di fatto che è incensurabile in sede di legittimità per violazione di norme di diritto.

Una volta decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i condomini promotori possono provvedere direttamente alla convocazione, mediante avviso che abbia il contenuto specificato dal terzo comma dell'art. 66 disp. att. c.c. e dal quale risulti chi convoca l'assemblea, senza che peraltro sia essenziale la sottoscrizione di tutti i condomini che abbiano preso l'iniziativa.

Sentenza
Scarica Cass. n. 5319 del 21 febbraio 2023
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