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L'amministratore di condominio, accusato di reato di finanziamento illecito ai partiti, non può essere revocato dall'incarico

In base ad una interpretazione dell'art. 71-bis, comma 1, lett, b), disp. att c.c, è del tutto Lecito ritenere che il legislatore abbia inteso con il termine “condanna” proprio un provvedimento ormai passato in giudicato.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Alcun condomini avevano chiesto al Tribunale adito la revoca giudiziale dell'amministratore. Secondo i ricorrenti, il professionista oltre ad essere colpevole di varie inadempienze (mancanze) tali da incrinare il rapporto di fiducia (tra mandante e mandatario), vi era anche un ulteriore motivo che metteva in discussione la continuità del rapporto: la condanna penale per il reato di finanziamento illecito ai partiti.

Il reato. L'accusa di finanziamento illecito ad esponenti politici contemplato dall'art. 7 comma 3 della legge n. 195 del 1974 e dell'art. 4 della legge 659 del 1981 prevede che "Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati… il trasgressore "… è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge". Ebbene, l'indicazione dei soggetti destinatari individuati, in particolare, dall'art. 4 su citato è da ritenersi tassativa, sicché trattandosi di norme di stretta interpretazione in relazione alla valenza penale che essa assume per il richiamo all'art. 7 L. 195/1974, l'estensione a determinate categorie di soggetti non menzionati nel testo di legge è da ritenersi assolutamente preclusa.

I requisiti dell'amministratore. La riforma del Condominio ha introdotto l'art. 71bis disp. att. c.c., il quale disciplina dettagliatamente, dalla lettera a) alla lettera g) del suo primo comma, i requisiti che devono sussistere in capo ad un soggetto affinché possa ricoprire l'incarico di amministratore.

Ai fini che qui rilevano, l'articolo 71 bis disp. att. c.c. prevede, alla lettera b) del suo primo comma, che possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro "che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni". Deve, infine, evidenziarsi come la giurisprudenza escluda che possa ravvisarsi la fattispecie della revoca dell'amministratore ogni qualvolta l'assemblea condominiale abbia adottato deliberazioni nulle o annullabili, perché in questo caso il condomino che si ritenga leso ha il più agevole e corretto rimedio dell'impugnazione di delibera.

Revoca giudiziale. A mente dell'art. 1129, comma 11, c.c. la revoca giudiziaria dell'amministratore può essere disposta su "ricorso di ciascun condomino". A tal riguardo la norma ha provveduto a distinguere i casi in cui sia legittima facoltà rivolgere l'istanza avanti l'autorità giudiziaria, senza preventivamente sondare il consesso assembleare, da quelle ipotesi in cui, a pena di improcedibilità, si renda anticipatamente necessario sollecitare l'amministratore, anche in virtù della richiesta di un solo condomino, affinché provveda alla convocazione del consesso per discuterne l'argomento.

Mancata formazione. L'amministratore di condominio rischia la revoca

Il ragionamento del Tribunale di Milano. Il giudice adito, dopo aver ricostruito gli istituti afferenti la revoca alla luce della riforma della legge 220/2012, ha evidenziato che nella vicenda in esame si trattava anzitutto di una condanna non passata in giudicato. Difatti lo stesso amministratore aveva proposto ricorso in Cassazione.

Premesso ciò, secondo il giudice, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 71-bis, comma 1, lett, b), disp. att c.c, era del tutto lecito ritenere che il legislatore abbia inteso con il termine "condanna" proprio un provvedimento ormai passato in giudicato.

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Sentenza inedita
Scarica Trib. Milano, sez. XIII Civile, decreto 19- 20 giugno 2018, n. 1963
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