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Se l'amministratore di condominio svolge l'attività in forma societaria, è necessaria l'iscrizione alla gestione commercianti

La natura commerciale dell'attività non deriva dalla tipologia dell'attività, ma dal fatto che venga svolta in forma imprenditoriale e in particolare da una società collettiva di cui l'amministratore risulti socio.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. La Corte d'appello di Venezia aveva accolto le impugnazioni dell'Inps nelle cause riunite avverso le sentenze con le quali il Tribunale di Vicenza aveva accolto le opposizioni di Tizio alle cartelle esattoriali concernenti l'intimazione di pagamento dei contributi dovuti alla Gestione Commercianti in relazione all'attività di amministratore di condominio svolta dal medesimo in diversi periodi quale amministratore di società in nome collettivo della quale era socio unitamente alla moglie. Avverso tale pronuncia, il ricorrente ha proposto ricorso in cassazione.

Anche le società cooperative possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio?

Società che amministra condomini e deleghe di partecipazione all'assemblea

L'amministrazione svolta in forma societaria. L'art. 71-bis disp. att. c.c. prevede che possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. Le società cui fa riferimento la norma sono le società di persone e le società di capitali.

Quanto ai requisiti, la stessa disposizione prevede che "i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi". Pertanto, in caso di (società di persone o di capitali) saremo in presenza di reddito d'impresa e non di lavoro autonomo.

Il ragionamento della Corte di cassazione. Nel giudizio di merito era emerso che la Corte di appello aveva accertato Tizio aveva svolto in forma imprenditoriale, attraverso la società in nome collettivo di cui era amministratore e socio, l'attività di amministrazione di condomini comportante l'iscrizione alla gestione commercianti, iscrizione, questa, non avvenuta, con conseguente fondatezza della relativa pretesa contributiva dell'Inps, per cui aveva riformato le impugnate sentenze ed aveva rigettato le opposizioni proposte dall'appellato.

Premesso quanto innanzi esposto, la corte di legittimità ha osservato che nell'ambito della gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 203 che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, articolo 29, comma 1 secondo cui: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita … Siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".

Dunque, alla luce della normativa citata, si evidenzia che il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l che abbia come oggetto un esercizio commerciale. (In tal senso Cass. sez. 6 - Lav., Ordinanza n. 3145 del 2013).

In definitiva, secondo la Corte, la natura commerciale dell'attività non deriva dalla tipologia dell'attività, ma dal fatto che venga svolta in forma imprenditoriale, e in particolare da una società collettiva di cui l'amministratore risulti socio. Viene inoltre specificato che resta sull'Istituto previdenziale l'onere di provare l'abitualità e la prevalenza di tale attività in riferimento allo svolgimento eventuale di altre attività lavorative o concorrenti.

Ed è proprio su tale aspetto che, sul punto in esame, i giudici hanno rilevato che l'attività di Tizio non si era limitata allo svolgimento di opera professionale a carattere intellettuale, ma era stata svolta in forma imprenditoriale attraverso la società collettiva di cui egli era amministratore e socio, come evidenziato dal dato che era la società ad assumere gli incarichi relativi all'amministrazione di condomini e ad emettere le fatture riferite a tale attività, a nulla rilevando che la società fosse di modeste dimensioni.

Inoltre, l'appellato non era stato mai iscritto alla gestione separata, per cui non si poneva neppure la questione di una ipotetica doppia iscrizione e dagli accertamenti non contestati era emerso che l'attività della società era organizzata prevalentemente col lavoro proprio di Tizio, il quale partecipava al lavoro aziendale con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza (presupposti di cui alla L. n. 662 del 1996, articolo 1, comma 203), essendo, tra l'altro, pensionato e non svolgendo altre attività soggette a diverse forme di contribuzione.

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

Contributi inps

RIFERIMENTI NORMATIVI

L. n. 662 del 1996, articolo 1, comma 203

PROBLEMA

Tizio aveva fatto opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni dell'INPS, concernenti l'intimazione di pagamento di contributi dovuti alla Gestione Commercianti, in relazione all'attività di amministratore di condominio svolta dal medesimo in diversi periodi quale amministratore di società in nome collettivo della quale era socio unitamente alla moglie

LA SOLUZIONE

Secondo la Corte, la natura commerciale dell'attività non deriva dalla tipologia dell'attività, ma dal fatto che venga svolta in forma imprenditoriale, e in particolare da una società collettiva di cui l'amministratore risulti socio.

Viene inoltre specificato che resta sull'Istituto previdenziale l'onere di provare l'abitualità e la prevalenza di tale attività in riferimento allo svolgimento eventuale di altre attività lavorative o concorrenti.

LA MASSIMA

"L'attività di amministratore di condominio, da un punto di vista contributivo e previdenziale, quando sia svolta in forma societaria, impone l'iscrizione alla gestione commercianti dell'amministratore e socio che la eserciti"

(Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Ordinanza 7 settembre 2018, n. 21900)

Sentenza
Scarica Cassazione Ordinanza n.21900 2018
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