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Norma uni 10200: verso l'eliminazione delle criticità

Revisionata la Norma UNI 10200 sulla ripartizione delle spese per gli impianti di riscaldamento centralizzati.
Angelo Pesce - Consulente Tecnico 

Lo scorso 30 giugno 2017, in base al decreto Milleproroghe, scadeva il termine per l'installazione obbligatoria dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione dei consumi individuali per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria nei condomini con impianto di riscaldamento centralizzato e si fissavano le metodologie per il riparto delle spese (indicate nel D.Lgs. 102/2014, modificato e integrato dal D.Lgs. 141/2016 e dal D.L. 244/2016) attraverso i criteri stabiliti dalla norma UNI10200:2013.

A cosa serve? Ricordiamo che la finalità dell'installazione di questi sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, è quella di razionalizzare i consumi e favorire il contenimento degli sprechi a salvaguardia dei consumatori, approntando schemi di ripartizione delle spese per la climatizzazione (invernale, estiva e acqua calda sanitaria) nei condomini a impianto centralizzato, distinguendo i consumi volontari delle singole unità immobiliari da quelli involontari:

  • consumi volontari: sono dovuti all'azione dell'utente mediante i dispositivi di termoregolazione; vengono calcolati a partire dalle indicazioni fornite dai dispositivi di lettura (contabilizzatori di calore);
  • consumi involontari: derivanti dalle dispersioni di calore della rete di distribuzione; vengono stimati in base ai millesimi termici calcolati secondo il fabbisogno di energia termica utile dell'unità abitativa cal­colati secondo le specifiche tecniche UNI/TS 11300.

Le critiche. Tuttavia la norma UNI 10200, ritenuta migliorabile sotto diversi aspetti, forniva un metodo oggettivo e chiaro per la ripartizione della spesa tra i condomini, ma poneva perplessità in merito alla sua applicabilità sul singolo condomino: non consentiva, cioè, di differenziare i costi per quei condomìni che, nei casi specifici degli edifici datati e quindi non correttamente coibentati, erano costretti, a causa della posizione planimetrica o di piano sfavorevole della propria unità immobiliare, a pagare consumi volontari e involontari (cioè derivanti da dispersioni termiche) più elevati rispetto ad altri (la norma UNI, infatti, ripartisce i costi involontari in base al fabbisogno dei singoli appartamenti).

Altre critiche derivavano dal fatto che la norma UNI imporrebbe ai condomini il ricorso ad un progetto e ad una diagnosi energetica per adeguare gli impianti alle finalità di efficientamento energetico, con indubbi aggravi di costi.

Questi interventi in realtà, non avrebbero nulla a che fare con la contabilizzazione e la termoregolazione che richiederebbero semplicemente l'installazione e la messa in opera dei ripartitori di calore senza modificarne l'impianto; all'atto dell'installazione delle valvole termostatiche, che prevedono invece un bilanciamento dell'impianto termico, sarebbe sufficiente il coinvolgimento di un termotecnico, senza dover ricorrere ad un progettista.

Quando la delibera può considerarsi è nulla per erronea applicazione del d.lgs 102/2014 e della norma uni 10200/2015?

Impianti di riscaldamento centralizzati: tempistiche, temperature e accorgimenti per ridurre i consumi

A seguito della fase di inchiesta pubblica, la CT 271 "Contabilizzazione del Calore", si è giunti, pertanto, ad una riscrittura della norma UNI 10200 che ha portato, nel complesso, a criteri di calcolo più accurati per la ripartizione delle spese e non solo: introduzione della ripartizione delle spese anche nel caso di climatizzazione estiva o raffrescamento, ripartizione delle spese per gli edifici ad utilizzazione discontinua o saltuaria, procedura di calcolo di ripartizione per alcuni casi particolari (tubazioni correnti nelle unità immobiliari, o particolari configurazioni impiantistiche), fissazione di 4 livelli per la determinazione della potenza dei corpi scaldanti, ecc.

La nuova versione, che sostituisce quella del 2015, ha dovuto fare i conti con una serie di disposizioni legislative e di regolamenti, dai decreti di recepimento della Direttiva europea sull'efficienza energetica, ai regolamenti condominiali, dai dettami della normazione alle disposizioni del Codice Civile. Nel dettaglio, possiamo così riassumere (Tab. 1)

Tab. 1 - Revisione norma UNI 10200

Determinazione del consumo involontario per edifici ad uso discontinuo

o saltuario

  • nel caso di contabilizzazione indiretta [1], il consumo involontario viene calcolato in funzione dell'effettivo uso dell'edificio: la quota involontaria è calcolata in base all'eventuale utilizzo parziale o saltuario dell'immobile (es. le case vacanza);
  • questo "fattore d'uso" dell'immobile, va calcolato su base annuale, al fine di quantificare in maniera adeguata il fattore finv (consumo involontario), che incide in maniera inversamente proporzionale rispetto al minore utilizzo dell'edificio (meno è utilizzato, maggiore è l'incidenza della componente involontaria);
  • il fattore finv non va applicato al fabbisogno ideale del condominio bensì all'energia stagionale effettivamente erogata ed immessa in rete annualmente.

Formulazione

della previsione

di consumo involontario

nel prospetto previsionale, al fine della rendicontazione stagionale, viene rivista la procedura di calcolo e pertanto il consumo involontario totale dovrà essere stimato a priori per ottenere poi, per differenza, il consumo volontario.

Configurazioni impiantistiche particolari

la procedura di ripartizione delle spese cambia nei casi di configurazioni impiantistiche particolari, come ad es., edifici con contabilizzazione sia diretta che indiretta (supercondomini, immobili polifunzionali, ecc.); in presenza di più edifici, la ripartizione va distinta per singolo edificio tenendo conto sia della distribuzione comune (da ripartirsi tra i fabbricati) sia dei tratti di distribuzione interna a ciascun fabbricato;

un caso particolare è quello delle tubazioni correnti all'interno della singola unità immobiliare; queste si distinguono in:

  • tubazioni di "pertinenza" (es. anello monotubo): sono equiparabili a corpi scaldanti aggiuntivi e vanno pertanto calcolate le emissioni che incrementano la potenza installata e dunque anche i millesimi (con ulteriore spesa, denominata "consumo obbligato")
  • tubazioni di "non pertinenza" (es. montanti verticali a vista), sono ritenute di servitù per cui le emissioni non sono attribuibili all'unità immobiliare e pertanto ricomprese nel consumo involontario;

ancora altri casi particolari vengono dettagliati dalla nuova versione della norma.

Diagnosi energetica

si introduce un nuovo paragrafo relativo alla diagnosi energetica, dettagliando i parametri energetici teorici necessari per il calcolo e le modalità di valutazione; tali parametri sono finalizzati ai millesimi, al prospetto previsionale e a quello consuntivo e rapportati a diverse modalità di valutazione (A2 e A3).


[1] Il sistema di contabilizzazione indiretta è impiegato quanto vi è impossibilità di installazione di quello diretto e prevede l'installazione di sistemi di misura del calore su ogni singolo corpo scaldante con l'adozione anche di valvole termostatiche (se dovesse risultare troppo onerosa rispetto ai potenziali risparmi, ci si può ritenere esonerati).

Il sistema di contabilizzazione diretta, invece, è quella relativa agli impianti centralizzati a distribuzione orizzontale, ove ciascuna unità immobiliare è collegata alla rete di distribuzione tramite una sola derivazione d'utenza, che richiede la dotazione di sottocontatori; può ritenersi non eseguibile laddove risulti onerosa rispetto ai potenziali risparmi conseguibili.

  1. in evidenza

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