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Demolizione di un muro divisorio. In giudizio devono essere presenti tutti i comproprietari

Quando un condomino agisce per la demolizione di un muro realizzato su una striscia di terreno comune.
Avv. Leonarda Colucci 

Se si chiede la demolizione di un muro divisorio, e questo risulta essere realizzato su un terreno in comproprietà fra due soggetti, nel relativo giudizio devono essere presenti entrambi i comproprietari.

Tizio, proprietario di un appartamento, cita in giudizio un suo vicino (Caio- convenuto) dinanzi al Giudice di Pace al fine di ottenere la rimozione del muro di divisione realizzato da quest'ultimo nel vano sottoscala comune appropriandosene in parte.

In primo grado il giudice di pace, dichiarata la contumacia del convenuto, respinge la domanda di Tizio ritenendo che il convenuto fosse proprietario esclusivo del vano sottoscala.

Tizio impugnava la decisione dinanzi al Tribunale, in funzione di giudice d'appello, che ribaltava la decisione di primo grado ritenendo che il vano sottoscala fosse in comunione fra le parti in base all'interpretazione di un atto notarile dal quale entrambe le parti traevano i rispettivi titoli di proprietà.

Caio impugna la sentenza di secondo grado ricorrendo in Cassazione.

Nell'unico motivo posto a fondamento del ricorso in Cassazione, Caio evidenzia la nullità della sentenza di secondo grado per difetto dell'integrità del contradditorio.

La Corte di Cassazione ritiene fondato tale motivo ed effettua alcune precisazioni.Infatti i giudici della sesta sezione civile della Cassazione, riportandosi all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, evidenziano che "se un condomino agisce per la demolizione di un manufatto realizzato su una striscia di terreno in comproprietà con il coniuge del convenuto, pur se in base all'assunto attoreo soltanto questi è l'autore delle opere, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di entrambi i comproprietari, e la relativa violazione è rilevabile anche per la prima volta in cassazione, se emerge dagli atti e sul punto non si è formato il giudicato" ( Cass., n. 5335/1997; Cass. 10968/94; Cass.4094/96; Cass. n. 2610/1999; Cass. n. 5603/2001).

Dopo aver precisato tale aspetto i giudici rilevano che il convenuto aveva acquistato il bene in oggetto e dall'atto notarile era possibile evincere che tale acquisto ricadeva in regime di comunione legale: dato che l'acquirente ( Caio) al momento dell'acquisto aveva dichiarato di essere coniugato e di essere in regime di comunione legale con sua moglie; pertanto tale circostanza comporta che nel caso di specie il contradditorio andava integrato, nei precedenti gradi di giudizio, rendendo possibile la partecipazione al giudizio anche dell'altro comproprietario moglie del convenuto) rimasto all'oscuro dell'accaduto.

In conclusione, secondo la Cassazione, qualora sia possibile evincere dai documenti di causa ( atto notarile nel caso di specie) che uno dei comproprietari del bene sul quale è stato realizzato il manufatto di cui si chiede la demolizione non è stato citato in giudizio: le sentenze emesse in sua assenza devono essere revocate.

Tale principio assume particolare rilevanza soprattutto quando si discuta di questioni di diritto condominiale che richiedono necessariamente la presenza in giudizio di tutti i condòmini quando si verta su una questione che avrà effetto sui diritti soggettivi di ognuno.

Spoglio di un'area mediante la realizzazione di un muro di cinta. Azioni a tutela del possesso

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione Ordinananza del n. 21359 del 22 ottobre 2015
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