Cos'è e come funziona la notifica preliminare nei cantieri
La notifica preliminare è una comunicazione necessaria quando si inizia un nuovo cantiere che coinvolge più imprese.
È un adempimento prettamente amministrativo da eseguire da parte dei cantieri temporanei e mobili. Questa dichiarazione deve essere rilasciata dal Committente o dal Responsabile dei Lavori in sua sostituzione.
Deve essere trasmessa all'Azienda Unità Sanitaria Locale ed alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti, in alcuni casi anche al Prefetto ove si tratti di opere pubbliche, con particolari modalità ed in determinati casi.
L'invio della notifica preliminare può essere eseguito tramite Posta Certificata (PEC) o per mezzo di raccomandata ai predetti enti competenti. In alcune regioni sono operativi i portali telematici che permettono l'invio della notifica preliminare tramite l'apposizione di firma digitale.
Eseguito l'invio, una copia della notifica deve essere affissa in modo visibile presso il cantiere nonchè custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
Situazioni in cui è obbligatoria la notifica preliminare
I casi in cui occorre eseguire la notifica preliminare sono specificati dall'Art. 99 D.Lgs 81/08: a) cantieri di cui all'art. 90, comma 3; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini giorno.
L'articolo 90 comma 3 del D.Lgs 81 del 2008 recita "Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione".
Ciò significa che se vi sono più imprese esecutrici, anche non contemporanee, nasce l'obbligo per il Committente della notifica preliminare a tutti gli organi competenti, Azienda Unità Sanitaria Locale e Direzione Provinciale del Lavoro.
Il secondo caso si ha quando in fase di progettazione non si ricava la necessità d'intervento di più imprese esecutrici, ma questo risulta necessario durante l'esecuzione, per cause non prevedibili in precedenza.
Infine l'ultimo caso è dato dalla formula cd. Uomini-Giorno: gli Uomini-Giorno sono l'entità presunta del cantiere data dalla sommatoria dei giorni lavorativi eseguiti dai lavoratori, anche autonomi, stabilite per la realizzazione dell'opera. Questa formula porta alla considerazione della grandezza e complessità di un determinato cantiere.
In tutti i casi occorre predisporre il Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto all'art. 100 del D. Lgs 81/08 nonché la nomina, da parte del Committente o del Responsabile dei Lavori, dei Coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione.
Informazioni richieste nella notifica preliminare
Il contenuto della notifica preliminare, di cui all'elenco all'ALLEGATO XII del D.Lgs 81/08, sono i seguenti: 1. Data della comunicazione; 2. Indirizzo del cantiere; 3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)); 4. Natura dell'opera; 5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)); 6.
Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i); cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)); 7.
Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i); cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)); 8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere; 9. Durata presunta dei lavori in cantiere; 10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere; 11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere; 12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate; 13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).
L'aggiornamento della notifica preliminare
L'aggiornamento della notifica preliminare deve essere eseguito ove vi siano nuove imprese, se del caso anche subappaltatrici. Esso è utile soprattutto per conoscere le imprese che non erano state previste all'inizio, nella prima notifica, e che per vari motivi sono dovute subentrare successivamente per l'esecuzione dei lavori.
Non è invece necessario rimuovere i dati delle imprese che terminano le lavorazioni nel cantiere stesso prima della fine dei lavori.
Obiettivi della notifica preliminare per la sicurezza
La finalità della notifica preliminare attiene a fini ispettivi, volti al controllo e prevenzione di incidenti sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili di una certa entità, quando per determinate caratteristiche e peculiarità sono in termini probabilistici maggiormente soggetti a fatti drammatici. Ciò comporta anche l'obbligo di affissione della notifica preliminare in cantiere.
Conseguenze della mancata notifica preliminare
Ove non si ottemperi alla notifica si incorre in una sanzione -in capo al Committente o al Responsabile dei Lavori- salvo la ricorrenza di altri reati più gravi. La violazione viene altresì comunicata all'amministrazione che ha concesso il titolo abilitativo: questa, con atto d'ufficio, annulla l'efficacia del titolo abilitativo concesso.
Aspetti finali sulla responsabilità del committente
Si ricorda che il committente deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria e di quelle esecutrici e tra i documenti che queste imprese devono esibire c'è il D.U.R.C.
Si ritiene che la formalizzazione della fine dei lavori conseguita con la verbalizzazione sottoscritta dal CSE, committente o responsabile dei lavori, impresa/e affidataria/e, esecutrice e lavoratori autonomi possa essere ritenuta legittima e liberatoria. Una comunicazione di fine lavori inviata al la ASI. non è prevista dalla norma.