Enfiteusi, ovvero diritto reale di godimento che gli studiosi e studenti di diritto sono soliti relegare in un angolo della memoria a lungo termine frutto degli studi di diritto privato.
Eppure l'enfiteusi - la descriveremo nei tratti essenziali qui di seguito - consente di usufruire del bonus facciate, chiaramente alla ricorrenza di tutti gli altri presupposti.
È questa, nella sostanza la conclusione cui è giunta l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 574 del 30 agosto 2021.
Prima di entrare nel dettaglio è doveroso rispolverare la memoria sull'istituto dell'enfiteusi.
Che cos'è l'enfiteusi e come funziona
L'enfiteusi è un diritto reale di godimento su cosa altrui che ha ad oggetto lo sfruttamento di un fondo.
L'enfiteuta, così specificano gli articoli del codice che la disciplinano (si vedano artt. 957 e ss. c.c.) gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sul fondo sui frutti del fondo, relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali nonché sulle accessioni.
A fronte di tali diritti, spetta all'enfiteuta l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico.
Tale canone può consistere in una somma di danaro ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali.
Una sorta di usufrutto, per certi versi più gravoso per il proprietario in quanto l'enfiteuta può avvalersi della così detta affrancazione "(che può essere promossa dall'enfiteuta, il quale, mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale, acquista la proprietà del fondo)" (Fonte: Treccani).
Ciò chiarito, entriamo nel merito del binomio enfiteusi - bonus facciate.
Enfiteusi, associazione non riconosciuta e bonus facciate: il quesito
La stura alla risposta n. 574 dell'Agenzia delle Entrate la dà un contribuente con propria istanza.
Nell'interpello è specificato che il citato contribuente è "un'associazione privata ed apolitica senza fine di lucro avente finalità di "convegno amichevole", con sede in un antico edificio plurisecolare, che occupa in base ad un diritto di enfiteusi e che risulta essere titolare di redditi da locazione soggetti a tassazione ordinaria".
Così qualificatosi, il contribuente domandava se rispetto al citato casolare potesse godere del bonus facciate per interventi di manutenzione del prospetto.
Enfiteusi, associazione non riconosciuta e bonus facciate: la risposta dell'Agenzia
In primis, come sempre in questi casi, l'Agenzia ha illustrato i caratteri fondamentali del beneficio.
Nel farlo, richiamando la circolare n.2/E del febbraio 2020 ha specificato che in quel documento è stato chiarito che il bonus facciate interessa tutti i contribuenti indipendentemente dal fatto che risiedano nel territorio dello Stato:
a) in relazione alle spese per l'esecuzione degli interventi agevolati dalla legge n. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio per l'anno 2020);
b) indipendentemente dal tipo di reddito di cui essi siano titolari.
L'AdE ha comunque specificato, rimarcando quanto detto altre volte che "trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
Tuttavia, qualora i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva possiedono anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare il bonus facciate, in diminuzione della corrispondente imposta lorda".
In questo contesto e considerando che rientrano tra i soggetti beneficiari anche enti ed associazioni titolari di un diritto reale di godimento su un bene immobile, l'Agenzia ha accolto la soluzione proposta dall'associazione interpellante ritenendo possibile la fruizione del bonus facciate anche in caso di immobile posseduto in ragione di esistenza di enfiteusi.
Bonus facciate, scadenze e misura della detrazione
Ricordiamo che il bonus facciate nella sua versione attuale:
a) sarà vigente fino al 31 dicembre 2021 (salvo proroghe);
b) consta nella detraibilità dall'imposta lorda del 90% della spesa sostenuta anche per semplice pulitura e/o ritinteggiatura della facciata;
c) che i lavori sull'intonaco riguardano più del 10% della superficie verticale opaca allora sarà necessario eseguire anche interventi di miglioramento della prestazione energetica dell'edificio;
d) riguarda solamente gli edifici ricadenti nelle zone A e B dei comuni così come definite dal d.m. n. 1444/68;
e) consente di detrarre il 90% della spesa sostenuta in dieci rate annuali di pari importo, salvo cessione del credito e/o sconto in fattura.