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Cartello “vendesi” sulla porta e pubblicità su internet: scatta il diritto alla provvigione per l'agente immobiliare

L'acquirente nega l'intervento del mediatore, ma i testimoni confermano la presenza dell'avviso pubblicitario.
Avv. Giuseppe Nuzzo 

Il fatto. Un agente immobiliare otteneva un decreto ingiuntivo a titolo di provvigione nei confronti dell'acquirente dell'immobile, sostenendo di aver ricevuto incarico di reperire un compratore dai proprietari e di aver pubblicizzato l'immobile, sia attraverso il suo sito internet che con l'apposizione di un vistoso cartello sulla recinzione della casa.

Il compratore si opponeva sostenendo di non aver mai conosciuto l'agente, di aver contattato direttamente la proprietaria dopo essere venuto a conoscenza che l'immobile era in vendita e di aver concluso l'affare senza che mai fosse intervenuta l'agenzia.

Diritto del mediatore alla provvigione. Il preliminare di vendita è un presupposto.

Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 761 del 27 settembre 2019, ha confermato il diritto del mediatore immobiliare alla provvigione.

Il diritto alla provvigione. Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare.

Nesso causale. È infatti sufficiente che il mediatore, pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa, abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (cfr. Cass. n. 869/2018).

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Conoscenza delle parti. È altresì necessario chele parti siano state messe in grado di conoscere l'opera di intermediazione svolta dal mediatore, grazie alla cui attività hanno concluso l'affare. La prova di tale conoscenza incombe, ai sensi dell'art. 2697c.c., sul mediatore che voglia far valere in giudizio il diritto alla provvigione (cfr. Cass. n. 11776/2019).

Annunci di vendita e pubblicità su internet. Nella fattispecie, il giudice ha ritenuto soddisfatti tali requisiti. Risulta documentata l'attività di pubblicizzazione della messa in vendita dell'immobile. L'agente ha prodotto in giudizio sia la fotografia del cartello apposto sulla recinzione della casa, che la pubblicità in internet riferita alla stessa.

Testimoni. Ci sono poi le dichiarazioni dei testimoni, che confermano la presenza degli annunci di vendita.

In particolare, una dei testimoni ha riferito di aver visto il cartello in occasione di un precedente visita presso l'immobile, pochi giorni prima della visita dell'acquirente.

È ben verosimile - osserva il giudice - che il cartello visto dalla testimone fosse presente anche in occasione della visita dell'acquirente.

La decisione. Il Tribunale di Trento ha ritenuto dunque provato il nesso di causalità tra l'attività della parte opposta e la conclusione dell'affare: dal momento che la pubblicità in internet era stata curata dall'agente immobiliare, è evidentemente grazie a tale pubblicità che l'acquirente è venuto a conoscenza del fatto che quell'immobile era in vendita e ha quindi preso l'iniziativa di contattare direttamente i proprietari.

Sussiste pertanto il diritto dell'agenzia alla provvigione maturata per l'attività di mediazione, calcolata nella misura del 2% del prezzo di acquisto (euro 430.000,00, oltre IVA).

Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Trento, n. 761 del 27 settembre 2019
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