Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Presunti atti persecutori nei confronti dell'amministratore e ammonimento invalido del Questore

Il Tar Lazio chiarisce quando il comportamento del condomino non è stalking.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Molto spesso si parla del problema del reato di stalking in condominio facendo riferimento ai contrasti tra condomini. La dinamica infatti è normalmente questa: un condomino comincia a "prendere di mira" il vicino con molestie per poi, progressivamente, passare ad azioni sempre più gravi, quali, ad esempio l'abbandono di escrementi davanti alle porte di ingresso delle abitazioni, il danneggiamento di autovetture, il versamento di acido muriatico nei locali comuni, l'immissione di suoni ad alto volume, le aggressioni fisiche e verbali con inserimento di scritti di contenuto delirante nelle cassette postali.

A fronte di tali comportamenti è evidente come il condomino possa commettere il reato previsto dall'articolo 612-bis c.p. (atti persecutori o stalking); secondo tale norma, "salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".

In tali casi può essere utile, prima che la situazione degeneri, rivolgersi all'amministratore per tentare di arrivare una soluzione bonaria della lite. La situazione si complica, però, se ad essere coinvolto è proprio l'amministratore che, ad esempio, viene subissato di pec, messaggi e telefonate, aggressioni verbali ed altri atti persecutori.

Per "placare" lo stalker a volte è risolutivo l'intervento degli altri condomini; in caso contrario si ricorda che l'amministratore, fino a quando non è sporta querela, potrebbe esporre all'autorità di pubblica sicurezza i fatti in base ai quali ritiene di poter essere esposto ad atti persecutori, chiedendo che il Questore adotti nei confronti del presunto autore un "avviso orale" con cui lo inviti a tenere una condotta conforme alla legge.

L'ammonimento orale è una misura deputata a svolgere una funzione avanzata di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti sanzionati. I provvedimenti di ammonimento sono adottati dal Questore nell'esercizio di un potere valutativo ampiamente discrezionale, fondato su indizi che rendono verosimile l'esistenza di condotte persecutorie.

Ben diverso il procedimento penale inerente il reato di cui all'art. 612 bis c.p., il quale richiede la consumazione della condotta persecutoria e il pieno accertamento e raggiungimento della prova in ordine agli elementi costitutivi del reato al fine della pronuncia della condanna da parte del giudice penale e dell'irrogazione della pena (reclusione) ivi prevista.

Diversamente il provvedimento monitorio può trovare sostegno in un quadro istruttorio da cui emergano, anche sul piano indiziario, eventi che incidono in modo rilevante sulla riservatezza della vita di relazione o, su un piano anche solo potenziale, all'integrità della persona. L'ammonimento della Questura è un provvedimento discrezionale che deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990.

A tale proposito merita di essere segnalata una recente decisione del Tar Lazio (sentenza n. 1684 del 30 gennaio 2023).

Atti persecutori presunti nei confronti dell'amministratore. La vicenda

Un amministratore riteneva che i comportamenti posti in essere da un condomino integrassero le condotte previste dal reato sopra detto di atti persecutori o stalking

In particolare i comportamenti ritenuti illeciti erano i seguenti: produzione di una copiosa corrispondenza (mail, pec, raccomandate) avente ad oggetto l'utilizzo strumentale di diritti e facoltà connessi con la qualità di condomino; effettuazione di continui interventi durante le assemblee di condominio, forieri di defatiganti discussioni; esternazione di plurime manifestazioni di sfiducia nei confronti dell'operato dell'amministratore. Quest'ultimo si rivolgeva al Questore che faceva pervenire al condomino un ammonimento.

Il condomino ricorreva al Tar per richiedere l'annullamento del provvedimento impugnato.

La decisione

Il Tar ha dato ragione al condomino ed ha annullato il provvedimento impugnato. Come sottolineano i giudici amministrativi dagli atti di causa e dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato è emerso che il comportamento del condomino, pur se petulante, è rimasto nell'ambito dei rapporti condominiali - in particolare tra Amministratore e condomino dissenziente - non risultando dagli atti specifiche condotte volte a determinare, direttamente nei confronti dell'amministratore un grave stato di ansia o di paura, il fondato timore per la propria o altrui incolumità, una modifica delle proprie abitudini.

Del resto l'oggetto della corrispondenza ha sempre riguardato questioni condominiali, in specie riferite al riparto delle spese, così come gli interventi posti in essere durante le assemblee condominiali. Quanto alle iniziative giudiziarie ed extragiudiziarie, poste in essere dal condomino nei confronti degli altri condomini o dell'amministratore di condominio, le stesse sono risultate lecite in quanto rientrano - come la stessa Questura ha ammesso nella motivazione del provvedimento - nell'ambito dei diritti e delle facoltà del condomino dissenziente.

Sentenza
Scarica Tar Lazio 31 gennaio 2023 n. 1684
  1. in evidenza

Dello stesso argomento