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Perché l'amministratore di condominio non ha la facoltà né potere di chiedere il documento d'identità?

La possibilità di chiedere di prendere visione del documento d'identità altrui da parte dell'amministratore condominio non è una situazione giuridica soggettiva.
Avv. Alessandro Gallucci 

L'amministratore di condominio può chiedere ai condòmini ai loro delegati ed a qualunque persona, anche ad un passante mentre sta facendo una passeggiata con la famiglia, i loro documenti d'identità. Chiunque di noi può farlo, se si assume il rischio della mala risposta.

L'amministratore di condominio, in termini giuridici, non ha la facoltà espressa e nemmeno implicita ovvero il potere, di chiedere i documenti ai condòmini, ai loro delegati, ovvero ai passanti per strada. Né in conseguenza di un rifiuto può escluderli dal partecipare all'assemblea: che sia in presenza ovvero on-line.

Circolano in rete dettagliate descrizioni delle modalità di richiesta dei documenti da parte dell'amministratore, quando può farlo e quando no. Si citano provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, le norme codicistiche, ecc. Il più delle volte si tratta di informazioni non veritiere, fake news, si direbbe oggi, qualche volta l'intento è quello di legittimare comportamenti ingiustificabili; è lì si annidano gli azzeccagarbugli 2.0, cioè quelli che sogliono confondere informazione obiettiva e linea difensiva.

Riteniamo utile partire dalle fondamenta: siamo certi che i cugini degli azzeccagarbugli 2.0, i sofisti de noantri, novelli interpreti di fama, avranno da eccepire, si argomenterà contro con "argute" osservazioni, ma extra giuridiche: facciano, qui si è ben certi di quanto andremo a scrivere.

Facoltà e potere, quali situazioni giuridiche soggettive: la definizione

Le facoltà sono il contenuto del diritto soggettivo, i comportamenti che un soggetto può tenere in quanto titolare del diritto soggettivo. Ed ancora, la facoltà indica una situazione giuridica soggettiva del soggetto di diritto che può tenere un determinato comportamento consentito dalla norma.

Volendo fare ricorso ad una definizione manualistica, la "facoltà non costituisce un diritto soggettivo autonomo, bensì uno dei poteri inerenti al contenuto di un diritto soggettivo, del cui esercizio costituisce estrinsecazione" (C. Turco, Diritto civile, Giappichelli editore).

Si è soliti poi distinguere tra facoltà e potere, intendendo quest'ultimo come situazione giuridica soggettiva che consente il compimento di un atto efficacemente, ossia in grado di avere determinate conseguenze giuridiche.

Elemento fondamentale per l'esercizio della facoltà è l'essere titolari di un diritto: non rileva che si tratti di diritto assoluto (proprietà) o relativo (credito).

Facoltà, potere e possibilità, esempi

Chiariti questi aspetti, è utile portare degli esempi per comprendere la portata del concetto di facoltà e di potere, inserendo degli elementi di distinzione da quel comportamento che, in ambito extra giuridico, rappresenta una mera possibilità, un'opzione d'azione.

Prendiamo ad esempio il diritto di proprietà: il proprietario può usare il bene, ad esempio vivendo l'abitazione, oppure no: ciò connota questa possibilità quale facoltà d'uso. Ancora: egli può decidere di alienare la proprietà ovvero solo l'usufrutto. Anche questa è una sua facoltà.

Passiamo ai diritti relativi, i diritti di credito ne rappresentano la più plastica visualizzazione. Se Tizio è creditore di Caio, Tizio può accettare un pagamento parziale.

Può, cioè è nella sua facoltà, ma allo stesso modo potrebbe rimettere il debito, estinguendo così l'obbligazione.

O ancora, a seconda di chi ha facoltà di scelta, nell'ambito delle obbligazioni alternative è al debitore o al creditore indicare quale debba essere adempiuta (artt. 1285 e ss. c.c.); anche quest'azione, qui è la norma a specificarlo espressamente, è una facoltà, cioè una situazione giuridica soggettiva legata alla titolarità di un diritto.

Il potere, invece, si connota per una maggiore incisività. Se Caio non adempie, Tizio può agire per il recupero del credito. L'atto è efficace, nel senso succitato, poiché produce come conseguenza la possibilità di agire coattivamente contro il debitore.

Diversa dalla facoltà e da potere, così definiti e descritti, è la possibilità. Questa non rientra nell'ambito delle facoltà giuridicamente riconosciute dall'ordinamento in quanto titolari di un diritto soggettivo, ma delle semplici modalità di comportamento non vietate dalle norme. La distinzione non è di poco conto, come vedremo.

Un focus sulla prorogatio dell'amministratore di condominio

È lecito che Tizio, "mostruosamente invaghito" di una persona la inviti ad uscire per bere un cordiale; è altrettanto lecito, forse addirittura doveroso, che l'invitata declini, vista la proposta. Tornando seri: il fatto che Tizio abbia la possibilità di invitare una persona ad uscire non vuol dire che possa compulsarla finché non risponde positivamente.

Tutt'altro: una petulante richiesta di uscita potrebbe rappresentare una molestia, con tutte le conseguenze, in campo civile e penale, che ne possono derivare.

Amministratore di condominio, facoltà, poteri, potestà e possibilità: niente riguarda i documenti di identità

Ciò chiarito è bene addentrarci nell'ambito dei rapporti tra amministratore e condomini, chiarendo quali sono le facoltà del mandatario, quali i suoi poteri e quali le mere possibilità di azione.

È facoltà dell'amministratore, in quanto legale rappresentante del condominio, accettare o rifiutare un pagamento parziale. Non è facoltà dell'amministratore, come di nessun creditore, rifiutare l'adempimento del terzo.

In tal senso depone l'art. 1180, primo comma, c.c. a mente del quale "l'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione".

In quanto legale rappresentante del condominio, inoltre, egli potrà esercitare tutte quelle facoltà che sono proprie del titolare del diritto che rappresenta. Possiamo affermare senza timore di smentita che non esistono norme cui sia ricollegabile la facoltà di domandare un documento di identità.

Qualcuno potrebbe obiettare che si tratta di un potere e più nello specifico di una potestà, cioè di una situazione giuridica soggettiva riconosciuta dalla legge per tutelare un interesse altrui. Anche in questo caso si tratta però di una conclusione errata.

L'amministratore è titolare del potere di convocare l'assemblea e in questo contesto la legge gli riconosce tutte le potestà che sono all'uopo necessarie: si tratta di versi e propri doveri di individuazione del condòmino, della sua residenza, ecc. che si trasformano in poteri di azione finalizzati allo scopo.

La legge non fa mai riferimento all'identificazione personale del condòmino o del suo delegato. Prevede la necessità della delega scritta, ma non l'esibizione di documenti per l'identificazione del condòmino o del delegato. Non esiste una potestà in tal senso.

Tanto può ricavarsi da casi simili in ambito condominiale, ovvero dalle regole di carattere generale.

Si faccia riferimento al recupero del credito: la legge impone all'amministratore di agire anche giudizialmente per recuperare i crediti, stabilendo la tempistica dell'azione.

La ratio è chiara: salvaguardare la continuità di cassa necessaria al regolare funzionamento della compagine.

Diverso il caso dell'identificazione: oltre a non essere prevista da nessuna norma, questa non può dirsi nemmeno implicita.

Nell'ambito dei rapporti tra privati, la regola generale è il principio dell'affidamento, la cui violazione può portare anche a conseguenze penali, esistendo il reato di sostituzione di persona previsto e punito dell'art. 494 c.p.

Non solo: che non esiste un generale potere di identificazione delle altre persone lo si ricava dal fatto che quando il privato ha questo potere (si pensi ai rapporti bancari) la legge lo prevede espressamente.

Risultato: quella dell'amministratore di domandare il documento d'identità è una mera possibilità, come quella di Tizio di invitare a cena la sua Dulcinea. In entrambi i casi la risposta può essere secca: no. E nel caso che ci riguarda, che sia l'assemblea di condominio o qualunque altro contesto, il condòmino o il suo delegato non potrà averne conseguenze, ad esempio non potrà vedersi preclusa la possibilità di partecipare all'assemblea.

Attenzione, nemmeno con l'arguto argomento della violazione di domicilio: se viene indetta una riunione in un luogo e si presenta una persona palesandosi come Tizio, proprietario dell'appartamento o come suo delegato, ed esiste documento che Tizio è proprietario dell'appartamento o come suo delegato (cioè la delega), non si potrà chiedere a Tizio di dimostrarlo esibendo documento di identità pena la sua esclusione perché non gradito al domicilio; ci si dovrà fidare.

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