Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

I piccioni imperversano ed il condomino vuole ripararsi con una pensilina: l'assemblea può contestargli l'alterazione del decoro

Pensilina per ripararsi dallo sporco dei piccioni: l'assemblea può dire di no.
Avv. Alessandro Gallucci 

Piccioni 1 - condomino 0

Oppure ancora: l'assemblea di condominio alleata dei piccioni.

Si potrebbe sintetizzare così la risposta ad una domanda che mi è stata posta da un utente.

Il quesito è il seguente:

"Due anni f a ho chiesto all'assemblea del condominio di installare sul mio balcone una pensilina per riparami dallo sporco dei piccioni ecc. d ue terzi del condomini hanno dato l'autorizzazione.

Due condomini dissenzienti, però, hanno impugnato la delibera affermando che alterava l'aspetto architettonico come prevede il nostro regolamento.

Che cosa può accadere se decido d'installarla?"

La vicenda dev'essere affrontata sotto due profili:

a) diritto all'uso delle cose comuni;

b) alterazione del decoro da parte del singolo e conseguenti poteri dell'assemblea.

Ai sensi del primo comma dell'art. 1102 c.c. "ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa".

Che cosa vuol dire ciò?

Secondo il consolidato pronunciamento giurisprudenziale, che "al singolo condomino è consentito servirsi in modo esclusivo di parti comuni dell'edificio soltanto alla duplice condizione che il bene, nelle parti residue, sia sufficiente a soddisfare anche le potenziali, analoghe esigenze dei rimanenti partecipanti alla comunione e che lo stesso, ove tutte le predette esigenze risultino soddisfatte, non perda la sua normale ed originaria destinazione, per il cui mutamento è necessaria l'unanimità dei consensi (Cass. nn. 1062/11, 13752/06, 972/06 e 1737/05)" (Cass. 21 settembre 2011 n. 19205).

Insomma il singolo può servirsi delle parti comuni senza ledere il pari diritto degli altri. Tra le lesioni all'altrui diritto rientra anche l'alterazione del decoro dell'edificio, ossia la sua modifica in senso peggiorativo.

In questo contesto il regolamento condominiale, che deve disciplinare l'uso delle cose comuni, può prevedere un particolare iter autorizzatorio che, però, non può mai, salvo il caso di regolamento contrattuale, spingersi fino a negare il diritto d'uso del singolo.

Che cosa accade nel silenzio del regolamento? Insomma il condomino deve per forza rivolgersi preventivamente all'assemblea per poter utilizzare le cose comuni nel modo a lui più gradito?

Le pensiline di notevoli dimensioni sono nuove costruzioni e devono essere autorizzate.

Secondo la Corte d'appello di Ancona "la applicabilità della disposizione dell'art. 1102 c.c., consente di escludere la necessità di una delibera assembleare di autorizzazione, giacché la realizzazione della innovazione costituisce esplicazione di un diritto del singolo condomino, il quale ben può richiedere direttamente al giudice di accertare che l'opera non travalichi i limiti normativi predetti.

Corollario di tali principi (per i quali cfr Cass. 27 dicembre 2004 n. 24006), e' quello per cui il diritto del singolo condomino ad eseguire gli interventi previsti dall'art. 1102 c.c., può essere fatto valere in contraddittorio con gli altri condomini, senza necessità di impugnare autonomamente la deliberazione che abbia negato l'autorizzazione per cui, nella presente fattispecie, venendo in considerazione opere eseguite a loro spese da singoli condomini, ancorché interessanti parti comuni, non può escludersi aprioristicamente la legittimità di dette opere invocando le delibere assembleari che avevano negato l'autorizzazione alla loro esecuzione" (App. Ancona 2 marzo 2012 n. 170).

Il caso sottopostomi dall'utente sembra essere l'esatto contrario ma quanto detto dalla Corte marchigiana ben si presta a dare una mano per fornire una risposta.

Se l'assemblea, pur non essendo necessario, ha fornito il proprio parere favorevole all'opera, il condomino, anche in costanza d'impugnazione, può far installare la pensilina.

Se l'esito dell'impugnazione sarà negativo per il condominio, ciò di per sé non vorrà dire automaticamente obbligo di rimozione dell'opera che, rispetto alla delibera e salvo il caso di specifica approvazione del progetto dell'intervento effettivamente eseguito, resta un fatto autonomo.

Starà poi al condominio, o ai singoli condomini, contestare l'alterazione del decoro conseguente all'installazione della pensilina.

Potrebbe interessarti anche:

Le maggioranze necessarie per l'installazione di una pensilina copricancello

  1. in evidenza

Dello stesso argomento