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Pensiline coprincancello: quali sono le maggioranze necessarie per installarle?

Installare una pensilina copricancello in condominio: ecco le maggioranze necessarie per una modifica efficace delle parti comuni senza compromettere il decoro architettonico.
Avv. Alessandro Gallucci 

Nel condominio in cui vivo, per limitare il disagio di chi citofona nei giorni di pioggia è stato deciso di discutere in assemblea in merito all'installazione di una pensilina copricancello. La stessa dovrebbe garantire una maggiore comodità per chi deve suonare per ottenere l'ingresso oltre che un punto di strazionamento utile quando si aspetta qualcuno nei giorni di pioggia.

In più d'uno siamo d'accordo nel deliberare tale intervento, ma un nostro vicino insiste a dire che questa decisione è un'innovazione e come tale dev'essere deliberata; secondo voi ha ragione?

Questa la domanda che ci rivolge un nostro lettore, alla quale diamo risposta con questo articolo.

Innovazioni, modificazioni delle cose comuni e decoro architettonico dell'edificio; questi in concetti cardine cui bisogna fare riferimento per rispondere al quesito; partiamo da quest'ultimo.

Impatto estetico dell'installazione di pensiline nei condomini

Il decoro architettonico, dice la Cassazione seguita dalla dottrina, rappresenta "l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità "(così Cass. 16 gennaio 2007, n. 851).

Uno stabile di pregio ed un edificio popolare possono avere entrambi una propria linea armonica, quindi entrambi un proprio decoro, ergo: in tutte e due le situazioni può giungersi ad una lesione del decoro dello stabile.

La violazione del decoro si sostanzia in un peggioramento della situazione estetica che ha dei riflessi di carattere economico (leggasi deprezzamento delle parti comuni e delle unità immobiliari, cfr. Cass. n. 1286/2010).

L'alterazione può avvenire tanto per iniziativa del singolo, tanto perché è stata l'assemblea a deliberare un'opera alterativa. In quest'ultimo caso o siamo davanti ad un'innovazione oppure ad un semplice modificazione delle cose comuni. (Pensilina per ripararsi dallo sporco dei piccioni: l'assemblea può dire di no)

Definizione e maggioranze per le modifiche alle parti comuni

Che cos'è un'innovazione non lo dice il codice civile, ma, come per il decoro, il riferimento sono le sentenze della Cassazione. Gli ermellini, oramai da anni, quando sono chiamati a dire che cos'è una innovazione, affermano che "innovazioni delle cose comuni s'intendono, dunque, non tutte le modificazioni (qualunque opus novum), sebbene le modifiche, le quali importino l'alterazione della entità sostanziale o il mutamento della originaria destinazione, in modo che le parti comuni, in seguito alle attività o alle opere innovative eseguite, presentino una diversa consistenza materiale, ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti (tra le tante: Cass.,23 ottobre 1999, n. 11936; Cass., 29 ottobre 1998, n. 1389; Cass., 5 novembre 1990, n. 10602)" (così Cass. 26 maggio 2006 n. 12654). (così Cass. 26 maggio 2006 n. 12654).

Una semplice modificazione dalla quale discenda una miglioria nel medesimo utilizzo di una parte comune non è un'innovazione ma una semplice modificazione della cosa comune.

L'installazione di una pensilina copricancello, quindi, poiché non modifica la destinazione della cosa, rappresenta una semplice modificazione che, se non comporta notevole spesa può essere deliberata con le seguenti maggioranze:

a) in prima convocazione maggioranza favorevole degli interventi e 500 millesimi;

b) in seconda convocazione maggioranza favorebole degli intervenuti e 333 millesimi.

Se si tratta di intervento di notevole entità (economica) è sempre necessaria la maggioranza di cui al punto a).

In ogni caso potrebbe essere eccepita l'alterazione del decoro: chi la eccepisce, però, dovrebbe provare quanto detto sopra.

Se il regolamento contrattuale vieta qualunque modificazione, l'installazione della pensilina copricancello deve considerarsi vietata salvo diverso accordo tra tutti i condomini.

Le pensiline di notevoli dimensioni sono nuove costruzioni e devono essere autorizzate.

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