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erreti

Modificazione delle destinazioni d'uso

Alla luce della riforma, la richiesta di un condòmino di modificare la destinazione d'uso di un locale condominiale, non censito perchè ex locale caldaia, può essere accolta? Il condòmino vorrebbe chiedere in locazione quel locale, per un uso personale. Ovviamente ciò comporterebbe l'avvio di una pratica edilizia poichè quel locale dovrebbe essere censito con la destinazione d'uso appropriata. Inoltre il condòmino vorrebbe ampliare l'apertura di accesso al locale, che comporterebbe anche una modifica del prospetto dell'edificio. Ciò è possibile, ma a spese del condòmino?

Ciao, l'intervento sulle parti comuni previsto dal nuovo art. 1117 ter del Codice Civile richiede una modalità di conovcazione della assemblea diversa e maggioranze molto più elevate.

La modifica del locale ex caldaia è approvata dalla assemblea, con un numero di voti favorevoli che rappresenti i 4/5 dei millesimi. Evidentemente anche la concessione in locazione del locale deve avvenire con tale maggioranza ma, successivamente.

La convocazione della assemblea deve obbligatoriamente avvenire con duplice modalità: affissione per non meno di 30 giorni consecutivi nel posto di maggior passaggio di tutti i condòmini (esempio androne di ingresso) e mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici (esempio PEC), in modo da pervenire almeno 20 giorni prima della data di convocazione. L'o.d.g. non può essere generico ma deve espressamente indicare sia la parte comune oggetto della modifica sia la nuova destinazione d'uso.

Soltanto dopo che è avvenuta tale approvazione, da parte della assemblea e, conseguentemente l'ottenimento, da parte dell'ufficio tecnico del Comune, della possibilità delle modifiche edilizie, si può passare alla concessione del locale al condòmino che lo richiede.

Bisogna inoltre ricordare che le modifiche che devono essere apportate non devono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico questo, lo dice, l'ultimo comma dell'art. 1117 ter C.C.

Ciao

Ti ringrazio per la celere risposta. Da quanto leggo, vanno differenziati i due momenti, prima la convocazione, con le modalità previste dalla nuova legge, per la modifica della destinazione d'uso del locale ex caldaia, e poi un'altra assemblea, dopo aver perfezionato la pratica edilizia, per la concessione in locazione di quel dato locale al condòmino. I costi per la modifica della destinazione d'uso, dal momento che l'interesse è del condòmino, su chi gravano?

Ciao, la modifica di destinazione d'uso la possono fare soltanto i condòmini che in assemblea raggiungono la maggioranza di cui sopra, conseguenza vuole che una volta approvato questo cambiamento di destinazione d'uso lo stesso Condominio paga tutti i costi inerenti.

D'altronde non potrebbe essere diversamente perchè non può farlo il conduttore cioè il condòmino a cui affittate il locale, perchè soltanto il proprietario di un locale può cambiare destinazione d'uso al suo immobile, in questo caso il proprietario è il Condominio che con la maggioranza dovuta decide di cambiare l'uso di questo immobile, perciò paga gli oneri annessi.

Tanto è vero che, una volta trasformato nel locale voluto, cambia pure il tipo di tassazione che graverà sul Condominio, in quanto proprietario, mica sull'inquilino, per esempio l'IMU.

Dopo, rifate una assemblea che con la stessa maggioranza concede in locazione quel locale che, nel frattempo, è stato trasformato.

Poi, gli interventi interni è normale che se li fa chi lo prende in locazione, non può essere altrimenti.

Ciao

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