Conferma dell’amministratore: nuova pronuncia. Sia pur incidentalmente il Tribunale di Brindisi, con la sentenza n. 279 dello scorso 6 marzo, avvalora la tesi dell’equiparazione della deliberazione che sancisce la continuazione del rapporto amministratore-condominio a quello di nomina del mandatario.
Vale la pena, prima di soffermarci sulla parole del giudice salentino, approfondire in termini generali la questione. L’amministratore di condominio è il mandatario dei comproprietari. Esso dev’essere nominato se il numero dei condomini è superiore a quattro.
L’inerzia o anche l’incapacità dell’assemblea di formare una maggioranza legittimano ogni condomino ad agire con ricorso all’Autorità Giudiziaria per ottenere un decreto di nomina dell’amministratore: il così detto amministratore giudiziale (art. 1129 c.c.).
S’è detto che la nomina necessita di una maggioranza: ai sensi dell’art. 1136, secondo e quarto comma, c.c. la deliberazione di nomina dell’amministratore è validamente assunta se riporta il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea e almeno 500 millesimi. Al termine dell’anno, poi, l’amministratore termina ex lege il proprio mandato.
All’assemblea ordinaria annuale (art. 1135 c.c.), infatti, i condomini devono tra le altre cose decidere sulla conferma o sulla revoca (e quindi nuova nomina) del proprio legale rappresentante. L’art. 1136 c.c. menzione la nomina e la revoca ma non la conferma.
I più si sono quindi domandati: la conferma è atto equiparabile o necessità di maggioranze inferiori?
Per la risposta è utile volgere lo sguardo alle pronunce giurisprudenziali. Nel lontano 1978 la Corte di Cassazione ebbe a specificare che “
poiché la conferma dell'amministratore di condominio decaduto per decorso del termine annuale non è che una nuova nomina ed ha gli stessi effetti giuridici della prima nomina o della nomina "ex novo" per cui l'unica differenza che sussiste tra i due atti non riguarda affatto il contenuto e gli effetti giuridici degli stessi, sibbene la circostanza che, nel caso della conferma , la nomina riguarda persona già nominata, mentre, nel caso della nomina "ex novo", essa riguarda una diversa persona fisica, la deliberazione assembleare di conferma richiede la medesima maggioranza qualificata richiesta dall'art. 1136 comma 4 c.c., per il caso di nomina e di revoca dell'amministratore” (Cass. 29 luglio 1978 n. 3797).
Sempre gli ermellini, nel 1994 sent. 4 maggio 1994, n. 4269, ribadirono questa presa di posizione. Alla stessa conclusione giunse il Tribunale il 17 giugno 1991 affermando che “
la maggioranza prevista dall'art. 1136 comma 4 c.p.c. appare applicabile sia all'ipotesi di nomina iniziale sia a quella diconferma successiva all'amministratore di condominio, in quanto trattasi in tutti e due i casi di scelta del rappresentante amministratore anche se con riferimento a due diversi momenti dell'istituto condominiale, quello del venir in essere del condominio e quello dello sviluppo della sua esistenza” (Trib. Milano 17 giugno 1991 in Arch. locazioni 1992, 384).
Contrariamente a quest’orientamento nel maggio del 2009 il Tribunale di Roma ha specificato che la conferma è atto distinto per il quale “appare sufficiente la maggioranza ordinaria prevista dall'art. 1136, comma 2, di un terzo dei partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei millesimi” (Trib. Roma 15 maggio 2009 n. 10701).
Di recente, come dicevamo in principio sia pur solo a livello incidentale, conferma l’orientamento maggioritario: la conferma e la nomina sono atti equiparabili (Trib. Brindisi 6 marzo 2012 n. 279).