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Passaggio di consegne ed obbligo di esecuzione del rendiconto condominiale

L'esibizione del riepilogo contabilità durante il passaggio di consegne non è conforme alla norma di legge.
Avv. Fabrizio Plagenza - Foro di Roma 

E' pacifico che il rapporto che si instaura tra l'amministratore di condominio ed i condòmini sia sorretto da un contratto di mandato.

In virtù del citato contratto di mandato, disciplinato dal codice civile, l'amministratore si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra. In considerazione, pertanto, del rapporto predetto, l'amministratore gestisce somme di denaro con il fine di dare esecuzione al mandato conferito che prevede, tra i tanti obblighi ed adempimenti in capo all'amministratore, quello di eseguire pagamenti necessari in merito alla gestione condominiale, sia ordinaria che straordinaria, tenuto conto dei bilanci approvati dall'assemblea.

Il nostro codice civile, all'articolo 1713, prevede che, al termine del contratto, l'amministratore deve rendere il conto della sua amministrazione e deve restituire le somme giacenti nelle casse condominiali nonché la documentazione amministrativa e fiscale e tutto ciò che ha ricevuto per dar corso al suo mandato.

Il rendiconto. L'articolo 1130 bis del Codice Civile, come novellato, precisa che il rendiconto " Deve contenere le voci di entrata e di uscita ed ogni dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica… ".

Il rendiconto si compone di più documenti, tra i quali - sempre secondo la norma in commento - di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con indicazione dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.

Con la recentissima Sentenza n. 7942/2019 pubbl. il 03/09/2019, il Tribunale di Milano ha deciso un giudizio instaurato da un Condominio il quale aveva citato l'ex Amministratore chiedendone la " condanna al risarcimento dei danni provocati ai sensi dell'art. 2043 c.c e segnatamente: alla restituzione dell'importo di euro 3.172,00 prelevato a titolo di quota amministrazione straordinaria; alla restituzione dell'importo di euro 4.460,50 come risultanti esistenti in cassa al momento del passaggio di consegne; al rimborso dell'importo di euro 384,43 per sanzioni ed interessi per omessa o ritardato versamento di ritenute alla fonte; a rimborsare al condominio l'importo di euro 1.055,36 a titolo di spese per la mediazione ex lege 28/2010; a eseguire il rendiconto delle spese straordinarie precisando gli incassi ricevuti e i pagamenti effettuati ex art. 263 cpc ".

Si costituiva il convenuto il quale chiedeva il rigetto della domanda, ritenuta infondata, chiamando comunque in garanzia la sua compagnia assicurativa ai fini della manleva, ove fosse stato, comunque, ritenuto responsabile.

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Milano del 3 settembre 2019 n. 7942
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