Il Tribunale di Roma, con Sentenza pubblicata in data 11 gennaio 2016 ha stabilito che l'assemblea dei condòmini non è in grado di respingere la proposta di un condòmino tesa ad ottenere uno sfruttamento più razionale della parte comune, a garanzia del suo diritto al “pari uso” (cf articolo 1102 codice civile).
Il fatto. A causa delle aumentate dimensioni delle autovetture (si pensi ai SUV) e della conseguenziale difficoltà di parcheggio, spesso il signor Tizio non riusciva a trovare posto per parcheggiare la propria autovettura all'interno dell'autorimessa condominiale.
Non tollerando oltre tale pregiudizio, il predetto condòmino ha chiesto e ottenuto che la questione fosse posta come ordine del giorno dell'assemblea condominiale.
L'adunanza dei condòmini ha respinto la sua proposta di "sostituzione dell'assegnazione temporanea o in subordine del ricorso alla turnazione" per disciplinare le modalità di utilizzo dello spazio comune.
Conseguentemente, Tizio ha impugnato la statuizione, argomentando in ordine all a violazione del proprio diritto di pari uso della cosa comune.
Il Condominio si è costituito in giudizio affermando che la delibera fosse legittima e che, per di più, l'ampiezza dell'area comune – utilizzata per il parcheggio - fosse stata pregiudicata dall'usucapione di due posti auto, avvenuta in favore di taluni condòmini.
La sentenza. E' stato evidenziato, in prima battuta, che l'area di parcheggio costituisce un bene comune in assenza di prova di diverso titolo esclusivo da parte di taluno dei condòmini. L'area di garage – essendo bene comune – resta quindi oggetto di uso paritario da parte di tutti a mente dell'articolo 1102 codice civile.
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